LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2008, n. 45 - Modifiche alle leggi regionali 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attivita' edilizia) e 25 luglio 2008, n. 25 (Disposizioni per la promozione ed il finanziamento dei programmi integrati per la mobilita' «P.I.M.»).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 18 del 24 dicembre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attivita' edilizia) 1. Al comma 1 dell'art. 21 della l.r. n. 16/2008 e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:

'g)l'installazione di impianti di rilevazione anemometrica destinati a soddisfare esigenze temporalmente circoscritte e da rimuovere al termine della campagna di misurazione.'.

  1. La lettera e) del comma 2 e' sostituita dalla seguente:

    'e) interventi relativi all'installazione di:

    1) pannelli solari termici o impianti fotovoltaici non integrati o aderenti fino a 20 mq.;

    2) pannelli solari termici o impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza, integrati o aderenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, purche' di superficie non superiore a quella della copertura;

    3) generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 m. e diametro non superiore a 1 m..

    Con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuati linee guida e criteri per la realizzazione degli impianti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della l.r. n. 22/2007.

    I parametri ed i requisiti indicati ai punti 1), 2) e 3) possono essere successivamente modificati con deliberazione della Giunta regionale in adeguamento alle disposizioni nazionali.'.

  2. Al comma 6 le parole: 'ANI-MA o' sono soppresse.

    Art. 2.

    Modifiche all'articolo 23 della l.r. n. 16/2008

  3. Al comma 1 dell'art. 23 della l.r. n. 16/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

    1. alla lettera b) le parole: 'non comportanti modifiche esterne dell'edificio, salvo quelle' sono sostituite dalle seguenti: 'anche comportanti modifiche all'esterno dell'edificio purche' nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali di cui all'articolo 83, ivi comprese quelle';

    2. alla lettera c) le parole: 'non comportanti modifiche esterne all'edificio, salvo quelle consentite dalla lettera b) e' sono sostituite dalle seguenti: 'comportanti anche modifiche all'esterno dell'edificio purche' nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali di cui all'articolo 83, ivi comprese';

    3. la lettera h) e' sostituita dalla seguente:

    'h) le opere di urbanizzazione primaria costituite da elettrodotti nei casi e nei termini di cui all'art. 28...

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