LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2008, n. 4 - Testo unificato dei progetti di legge regionale n. 511, 345, 423, 427 - Gestione e promozione economica delle foreste.

(Pubblicata nel 3° Supplemento al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 6 del 12 febbraio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Principi 1. La Regione Piemonte, nel quadro dei principi definiti dagli articoli 6 e 8 dello Statuto, considera le foreste come bene a carattere ambientale, culturale, economico e paesaggistico di irrinunciabile valore collettivo da utilizzare e preservare a vantaggio delle generazioni future.

  1. Le foreste sono riconosciute quale risorsa di materie prime ed energie rinnovabili, per il loro apporto al benessere degli individui, per la protezione del territorio, della vita umana e delle opere dell'uomo dalle calamita' naturali e per la tutela della biodiversita'.

  2. Sono ritenute indispensabili la pianificazione degli interventi di gestione forestale, basata su un'approfondita conoscenza del territorio, e la programmazione degli stessi nel rispetto del ruolo delle autonomie locali, in applicazione dei principi di sussidiarieta', adeguatezza e differenziazione e leale collaborazione ai sensi dell'art. 3 dello Statuto.

  3. La Regione riconosce il ruolo di interesse pubblico delle attivita' selvicolturali svolte secondo i principi della gestione forestale sostenibile e finalizzate al mantenimento della multifunzionalita' delle foreste.

    Art. 2.

    Finalita' 1. La Regione, in armonia con gli indirizzi definiti dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale e dagli accordi internazionali in tema di gestione forestale sostenibile, mitigazione dei cambiamenti climatici, tutela dell'ambiente e del paesaggio, si propone, in particolare, di:

    a) promuovere la gestione forestale sostenibile e la multifunzionalita' delle foreste;

    b) tutelare e valorizzare il patrimonio forestale pubblico e privato;

    c) sviluppare le filiere del legno derivato dalle foreste e dall'arboricoltura;

    d) promuovere l'impiego del legno come materia prima rinnovabile;

    e) incentivare la gestione associata delle foreste;

    t) migliorare le condizioni socio-economiche delle aree rurali;

    g) promuovere la crescita e qualificare la professionalita' delle imprese e degli addetti forestali;

    h) accrescere le conoscenze scientifiche e tecniche in campo forestale, promuovendo la ricerca e l'innovazione in materia;

    i) aumentare la sensibilita' e la consapevolezza sociale circa il valore culturale, ambientale ed economico delle foreste e degli alberi.

    Art. 3.

    Bosco e foresta 1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra norma in vigore nella Regione e' adottata la definizione di bosco di cui all'art. 2, commi 1, 3 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57). Sono inoltre considerati bosco le tartufaie controllate che soddisfano la medesima definizione.

  4. Non sono considerati bosco le tartufaie coltivate di origine artificiale e l'arboricoltura da legno.

  5. La continuita' e l'omogeneita' della superficie boscata non e' interrotta dai confini amministrativi o di proprieta' o da superfici incluse di qualunque altra natura, di estensione inferiore ai 2.000 metri quadrati o di larghezza inferiore ai 20 metri misurata al piede delle piante di confine.

  6. La colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive su terreni precedentemente non boscati da' origine a bosco quando il processo e' in atto da almeno dieci anni.

    Art. 4.

    Arboricoltura da legno 1. Per arboricoltura da legno si intende la coltura arborea di origine artificiale, finalizzata prevalentemente alla produzione di legname e biomassa, reversibile a fine ciclo colturale ed eseguita su terreni non boscati.

    Art. 5.

    Vivaistica forestale l. Per vivaistica forestale si intendono le seguenti attivita': la raccolta a scopo di produzione vivaistica, la produzione, la cessione a qualsiasi titolo e la commercializzazione di materiale di moltiplicazione o di propagazione forestale destinato al rimboschimento, all'imboschimento, all'arboricoltura da legno, alla rinaturalizzazione e alla sistemazione del territorio.

    Art. 6.

    Interventi selvicolturali e tagli colturali 1. Sono definite interventi selvicolturali le operazioni in bosco previste dal regolamento forestale al termine delle quali l'uso del suolo e' forestale.

  7. Gli interventi di cui al comma 1 sono equiparati ai tagli colturali di cui all'art. 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

    Art. 7.

    Viabilita' silvo-pastorale e vie di esbosco 1. La viabilita' silvo-pastorale e' costituita dalle strade e dalle piste al servizio di boschi e alpeggi percorribili con mezzi motorizzati per i seguenti scopi:

    a) accesso ai luoghi di lavoro e trasporto di prodotti, materiali, persone e cose connessi alle proprieta' e alle attivita' silvo-pastorali;

    b) attivita' antincendio, di vigilanza, di soccorso, attivita' professionali didattiche e scientifiche e altri compiti di interesse pubblico.

  8. Le vie di esbosco sono tracciati temporanei connessi ai singoli interventi selvicolturali e utilizzati per il trasferimento dei prodotti forestali dal luogo di raccolta alla viabilita' silvo-pastorale o alla viabilita' ordinaria. La loro realizzazione non costituisce trasformazione d'uso del suolo.

  9. 1n base alle loro caratteristiche le vie di esbosco si distinguono nelle seguenti tipologie:

    a) linee per l'esbosco via cavo, consistenti in tracciati ricavati nel soprassuolo e idonei al passaggio dei carichi sospesi;

    b) linee di esbosco per gravita', consistenti in tracciati naturali o artificiali destinati all'avvallamento del legname;

    c) vie di esbosco per mezzi meccanici, realizzate con limitati movimenti di terra tramite l'apertura di semplici tracciati nel soprassuolo, senza apporto di materiale inerte, da chiudersi dopo l'esbosco.

  10. Il regolamento forestale definisce le caratteristiche tecnico-costruttive per la viabilita' silvo-pastorale e le vie di esbosco, in considerazione del tipo di utilizzo e del contesto territoriale.

  11. Il transito per le attivita' di cui al comma 1 e' disciplinato da un regolamento comunale, approvato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.

    Art. 8.

    Pianificazione forestale 1. La pianificazione ha come presupposto fondamentale la conoscenza delle risorse del territorio in rapporto ai fattori ambientali, sociali ed economici, ed e' rivolta prioritariamente all'individuazione delle modalita' gestionali, delle azioni di valorizzazione, tutela e ricostituzione degli ecosistemi forestali.

    2 Le foreste sono sottoposte a una pianificazione articolata sui seguenti livelli:

    a) regionale, mediante il piano forestale regionale;

    b) territoriale, mediante il piano forestale territoriale;

    c) aziendale, mediante il piano forestale aziendale.

    Art. 9.

    Piano forestale regionale 1. Il piano forestale regionale rappresenta il quadro strategico e strutturale all'interno del quale sono individuati, in coerenza con le finalita' di cui all'art. 2 e in armonia con la legislazione nazionale e comunitaria, gli obiettivi e le strategie da perseguire nel periodo della sua validita'.

  12. Costituiscono parte essenziale del piano forestale regionale:

    a) la relazione, l'inventario e la cartografia tematica delle foreste e delle relative infrastrutture;

    b) le linee guida di politica per le foreste, ivi inclusi i settori prioritari di intervento e finanziamento;

    c) l'individuazione delle aree forestali di riferimento per la pianificazione forestale territoriale;

    d) le metodologie di verifica e valutazione dei risultati delle strategie adottate.

  13. La Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, approva il piano forestale regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

  14. Il piano forestale regionale ha validita' decennale e puo' essere sottoposto a modifiche o integrazioni prima della sua scadenza con le modalita' di cui al comma 3.

    Art. 10.

    Piano forestale territoriale 1. Il piano forestale territoriale e' finalizzato alla valorizzazione polifunzionale delle foreste e dei pascoli all'interno delle singole aree forestali individuate a norma dell'art. 9, comma 2, lettera c), sulla base dell'interpretazione dei dati conoscitivo-strutturali del territorio silvo-pastorale. Il piano forestale territoriale determina le destinazioni d'uso delle superfici boscate e le relative forme di governo e trattamento, nonche' le priorita' d'intervento per i boschi e i pascoli.

  15. Le comunita' montane per le aree forestali di loro competenza e le province per le restanti aree, predispongono e adottano il piano forestale territoriale sulla base delle norme tecnico-procedurali stabilite con provvedimento della Giunta regionale e in coerenza con i contenuti del piano forestale regionale. A tale scopo, la Regione rende disponibili i dati conoscitivo-strutturali derivati da apposite indagini territoriali e fornisce agli enti il necessario supporto tecnico.

  16. La Giunta regionale approva il piano forestale territoriale entro sessanta giorni dalla sua presentazione, previa verifica della sua coerenza con i contenuti del piano forestale regionale e del rispetto delle norme tecniche di cui al comma 2.

  17. Per la redazione dei piani forestali territoriali, nel caso di inadempienza da parte delle comunita' montane o delle province e trascorsi dodici mesi dalla data di approvazione delle norme tecnico-procedurali di cui al comma 2, la Giunta regionale esercita potere sostitutivo, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).

  18. I piani forestali territoriali sono sottoposti ad aggiornamento almeno ogni quindici anni.

    Art. 11.

    Piano forestale aziendale 1. Il piano forestale aziendale rappresenta lo strumento di programmazione e gestione...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT