LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2009, n. 3 - Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2008 in materia di tutela dell'ambiente.

(Pubblicata al suppl. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte - Parte I e II del 29 gennaio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Modica all'art. 3 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18

  1. Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (legge generale in materia di opere e lavori pubblici) e' sostituito dal seguente:

    '1. I soggetti attuatori degli interventi di cui alla presente legge, sono:

    1. la Regione, nei limiti previsti dall'art. 9;

    2. gli enti locali territoriali;

    3. gli enti pubblici operanti nel territorio regionale, ivi compresi i consorzi pubblici e le comunita' montane;

    4. le societa' pubbliche e a partecipazione pubblica istituzionalmente preposte alla realizzazione di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico;

    5. i gestori individuati quali affidatari del servizio idrico integrato dalle autorita' d'ambito di cui alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni.

    Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche).'.

    Art. 2.

    Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 18/1984

  2. Il primo comma dell'art. 12 della legge regionale n. 18/1984 e' sostituito dal seguente:

    '1. La Regione incentiva la realizzazione delle opere inserite nei programmi operativi comunali o nei programmi pluriennali degli interventi attuativi dei piani d'ambito approvati dalle autorita' d'ambito di cui alla legge regionale n. 13/1997 da finanziarsi attraverso l'accensione di mutuo con:

    1. prestazioni di garanzie fidejussorie ai soggetti di cui all'art. 3, beneficiari e non del contributo regionale, carenti di cespiti delegabili o di altra idonea garanzia;

    2. contributi in annualita' fino alla misura e alla durata occorrenti al totale ammortamento del mutuo, fatti salvi, per il settore edilizio, i limiti posti dalla normativa statale.'.

  3. Dopo il primo comma dell'art. 12 della legge regionale n.

    18/1984, sono inseriti i seguenti:

    '1-bis. Gli interventi dei programmi pluriennali attuativi dei piani d'ambito che possono fruire delle incentivazioni di cui al comma 1 sono individuati d'intesa tra la Regione e le autorita' d'ambito, sentiti i comuni interessati, nel rispetto degli obiettivi individuati all'interno della pianificazione regionale di settore e sono accompagnati da una analisi economico-finanziaria che ne certifica il loro ammortamento con i proventi derivanti dalle tariffe del servizio idrico.

    1-ter. La Regione, al fine di garantire la correttezza della tariffazione, promuove adeguate attivita' di verifica.'.

    Art. 3.

    Modifica all'art. 58 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44

  4. II comma 2 dell'art. 58 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, relativa all'attuazione del decreto legislativo n. 112/1998, e' sostituito dal seguente:

    '2. Sono altresi' trasferite agli enti locali titolari del servizio idrico integrato, che le esercitano nella forma associata dell'autorita' d'ambito, le funzioni inerenti l'approvazione dei progetti di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane da realizzarsi nell'ambito territoriale di competenza.'.

    Art. 4.

    Modifica all'art. 7 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14

  5. L'art. 7 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (legge finanziaria per l'anno 2006), come sostituito dall'art. 15 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 7 (Concessione acque minerali e di sorgente). - 1. Per l'anno 2007 e' prevista, a carico del titolare di concessione di acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento, la corresponsione, a favore dell'amministrazione regionale, di un canone annuo posticipato pari ad 0,70 euro per ogni 1.000 litri di acqua minerale e di sorgente imbottigliata comprese le bibite confezionate con le suddette acque.

  6. Dal 1° gennaio 2008 il canone di cui al comma 1, indicizzato secondo le modalita' stabilite con il regolamento di cui al comma 4, e' dovuto ai comuni e alle comunita' montane sul cui territorio e' ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o insiste la concessione mineraria e alla Regione secondo la seguente suddivisione: 35 per cento ai comuni, 35 per cento alle comunita' montane e 30 per cento alla Regione. Se il territorio sul quale e' ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o insiste la concessione mineraria non ricade in alcuna comunita' montana il canone di cui al presente articolo e' dovuto per il 70 per cento al comune e per il 30 per cento alla Regione.

  7. La quota del canone di cui al presente articolo, dovuta al comune sul cui territorio e' ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o il cui territorio e' interessato da una concessione mineraria, e' ridotta in relazione ad eventuali contributi previsti in convenzioni tra i comuni e le imprese concessionarie o sub-concessionarie.

  8. Al fine di conseguire la piu' ampia semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi, la giunta regionale emana con proprio regolamento la disciplina dei canoni di imbottigliamento con la definizione:

    1. delle modalita' di aggiornamento, versamento, introito, controllo e devoluzione ai comuni e comunita' montane beneficiari della quota loro spettante eventualmente compensativa rispetto a convenzioni in essere;

    2. della riduzione del 50 per cento per la quota parte di acqua imbottigliata in contenitori di vetro;

    3. della disciplina del canone di imbottigliamento in caso di esercizio delle concessioni minerarie da parte degli enti locali.'.

  9. Sono fatti salvi i versamenti gia' effettuati dai concessionari di acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento relativi alla produzione dell'anno 2007.

    Art. 5.

    Disciplina degli interventi per la razionale gestione delle risorse energetiche 1. Al fine di assicurare lo sviluppo di una politica energetica coerente alle esigenze della societa', della tutela ambientale e della salute dei cittadini e di consentire il migliore utilizzo dei sostegni economici introdotti per ottenere una piu' razionale gestione delle risorse energetiche e lo sviluppo delle fonti rinnovabili, la giunta regionale adotta uno o piu'...

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