Sentenza nº 31 da Constitutional Court (Italy), 17 Febbraio 2016
Relatore | Giuliano Amato |
Data di Resoluzione | 17 Febbraio 2016 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 31
ANNO 2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Marta CARTABIA Presidente
- Giuseppe FRIGO Giudice
- Paolo GROSSI
- Giorgio LATTANZI
- Aldo CAROSI
- Mario Rosario MORELLI
- Giancarlo CORAGGIO
- Giuliano AMATO
- Silvana SCIARRA
- Daria de PRETIS
- Nicolò ZANON
- Franco MODUGNO
- Augusto Antonio BARBERA
- Giulio PROSPERETTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dellart. 7, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dallart. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, promossi dalle Province autonome di Bolzano e di Trento e dalla Regione siciliana con ricorsi notificati il 29-31 luglio, il 20 agosto e il 22 agosto 2014, depositati in cancelleria il 31 luglio, il 26 agosto e il 28 agosto 2014 e rispettivamente iscritti ai nn. 57, 65 e 66 del registro ricorsi 2014.
Visti gli atti di costituzione di Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nelludienza pubblica del 26 gennaio 2016 e nella camera di consiglio del 27 gennaio 2016 il Giudice relatore Giuliano Amato;
uditi lavvocato Beatrice Fiandaca per la Regione siciliana e lavvocato dello Stato Giovanni Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
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Con ricorso spedito per la notificazione il 29 luglio 2014, ricevuto il 31 luglio 2014 e depositato il medesimo giorno (reg. ric. n. 57 del 2014), la Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato, fra gli altri, i commi 1 e 1-bis dellart. 7 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dallart. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, per violazione degli artt. 8, numero 1), 16, 75, 75-bis, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 103, 104 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), in particolare degli artt. 9, 10 e 10-bis; del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), in particolare degli artt. 2 e 4; degli artt. 81, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, in combinato disposto con lart. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché dellart. 136 Cost.; dellart. 2, commi 106 e 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ‒ legge finanziaria 2010); dei principi di leale collaborazione, di ragionevolezza e «di delimitazione temporale».
Lart. 7, comma 1, prevede che «Le disposizioni di cui allarticolo 2, comma 36, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, così come modificato dallarticolo 1, comma 299, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si applicano fino allʼannualità 2013 con riferimento alla valutazione delle maggiori entrate dellʼanno medesimo rispetto a quelle del 2012. Le maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate nellʼanno 2013 derivanti dallʼattività di contrasto allʼevasione fiscale, valutate ai sensi del predetto articolo 2, comma 36, in 300 milioni di euro annui dal 2014, concorrono alla copertura degli oneri derivanti dal presente decreto».
Il successivo comma 1-bis stabilisce che «Allarticolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:
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al comma 431, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) lammontare di risorse permanenti che, in sede di Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio dellesercizio in corso e a quelle effettivamente incassate nellesercizio precedente derivanti dallattività di contrasto dellʼevasione fiscale, al netto di quelle derivanti dallattività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni;
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al comma 435, dopo le parole: Per il 2014 sono inserite le seguenti: e il 2015».
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Secondo la ricorrente, tali disposizioni introducono una riserva allerario di maggiori gettiti di tributi statali, in contrasto con lassetto generale dei suoi rapporti finanziari con lo Stato, in quanto prevedono forme di contribuzione finanziaria da parte delle Province autonome ulteriori rispetto a quanto già definito nello statuto e nelle relative norme di attuazione e unilateralmente disposte dal legislatore statale.
Esse, inoltre, non soddisfano le condizioni poste dalla normativa di attuazione statutaria per la legittimità della riserva allerario di tali entrate. Infatti, ad avviso della Provincia autonoma, il maggiore gettito derivante dallattività di contrasto allevasione fiscale, percetto nel proprio territorio, non può essere attribuito integralmente allo Stato, perché non discende da maggiorazioni di aliquote o dallistituzione di nuovi tributi, ma da un più rigoroso accertamento e da una più efficace esazione dei tributi già esistenti.
Non sussiste neppure il requisito...
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