Sentenza nº 31 da Constitutional Court (Italy), 17 Febbraio 2016

RelatoreGiuliano Amato
Data di Resoluzione17 Febbraio 2016
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 31

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Marta CARTABIA Presidente

- Giuseppe FRIGO Giudice

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 7, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, promossi dalle Province autonome di Bolzano e di Trento e dalla Regione siciliana con ricorsi notificati il 29-31 luglio, il 20 agosto e il 22 agosto 2014, depositati in cancelleria il 31 luglio, il 26 agosto e il 28 agosto 2014 e rispettivamente iscritti ai nn. 57, 65 e 66 del registro ricorsi 2014.

Visti gli atti di costituzione di Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 26 gennaio 2016 e nella camera di consiglio del 27 gennaio 2016 il Giudice relatore Giuliano Amato;

uditi l’avvocato Beatrice Fiandaca per la Regione siciliana e l’avvocato dello Stato Giovanni Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso spedito per la notificazione il 29 luglio 2014, ricevuto il 31 luglio 2014 e depositato il medesimo giorno (reg. ric. n. 57 del 2014), la Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato, fra gli altri, i commi 1 e 1-bis dell’art. 7 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, per violazione degli artt. 8, numero 1), 16, 75, 75-bis, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 103, 104 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), in particolare degli artt. 9, 10 e 10-bis; del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), in particolare degli artt. 2 e 4; degli artt. 81, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché dell’art. 136 Cost.; dell’art. 2, commi 106 e 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ‒ legge finanziaria 2010); dei principi di leale collaborazione, di ragionevolezza e «di delimitazione temporale».

    L’art. 7, comma 1, prevede che «Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 36, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, così come modificato dall’articolo 1, comma 299, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si applicano fino allʼannualità 2013 con riferimento alla valutazione delle maggiori entrate dellʼanno medesimo rispetto a quelle del 2012. Le maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate nellʼanno 2013 derivanti dallʼattività di contrasto allʼevasione fiscale, valutate ai sensi del predetto articolo 2, comma 36, in 300 milioni di euro annui dal 2014, concorrono alla copertura degli oneri derivanti dal presente decreto».

    Il successivo comma 1-bis stabilisce che «All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

    1. al comma 431, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

      “b) l’ammontare di risorse permanenti che, in sede di Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio dell’esercizio in corso e a quelle effettivamente incassate nell’esercizio precedente derivanti dall’attività di contrasto dellʼevasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall’attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni”;

    2. al comma 435, dopo le parole: “Per il 2014” sono inserite le seguenti: “e il 2015”».

  2. – Secondo la ricorrente, tali disposizioni introducono una riserva all’erario di maggiori gettiti di tributi statali, in contrasto con l’assetto generale dei suoi rapporti finanziari con lo Stato, in quanto prevedono forme di contribuzione finanziaria da parte delle Province autonome ulteriori rispetto a quanto già definito nello statuto e nelle relative norme di attuazione e unilateralmente disposte dal legislatore statale.

    Esse, inoltre, non soddisfano le condizioni poste dalla normativa di attuazione statutaria per la legittimità della riserva all’erario di tali entrate. Infatti, ad avviso della Provincia autonoma, il maggiore gettito derivante dall’attività di contrasto all’evasione fiscale, percetto nel proprio territorio, non può essere attribuito integralmente allo Stato, perché non discende da maggiorazioni di aliquote o dall’istituzione di nuovi tributi, ma da un più rigoroso accertamento e da una più efficace esazione dei tributi già esistenti.

    Non sussiste neppure il requisito...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT