Sentenza nº 22 da Constitutional Court (Italy), 11 Febbraio 2016
Relatore | Giancarlo Coraggio |
Data di Resoluzione | 11 Febbraio 2016 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 22
ANNO 2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alessandro CRISCUOLO Presidente
- Giuseppe FRIGO Giudice
- Paolo GROSSI
- Giorgio LATTANZI
- Aldo CAROSI
- Marta CARTABIA
- Mario Rosario MORELLI
- Giancarlo CORAGGIO
- Giuliano AMATO
- Silvana SCIARRA
- Daria de PRETIS
- Nicolò ZANON
- Franco MODUGNO
- Augusto Antonio BARBERA
- Giulio PROSPERETTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 134, 136, 139, 140, 141 e 142, commi 1 e 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dellarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), promossi dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania con unordinanza del 30 gennaio e tre ordinanze del 13 marzo 2014, rispettivamente iscritte ai nn. 102, 176 e 239 del registro ordinanze 2014 e al n. 86 del registro ordinanze 2015 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 27 e 44, prima serie speciale, dellanno 2014 e nn. 1 e 20, prima serie speciale, dellanno 2015.
Visti gli atti di costituzione della Romeo Alberghi srl, del Comune di Napoli e di S.G.;
udito nelludienza pubblica del 12 gennaio 2016 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;
uditi gli avvocati Raffaele Ferola per Romeo Alberghi srl, Felice Laudadio per S.G. e Gabriele Romano per il Comune di Napoli.
Ritenuto in fatto
-
− Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con ordinanza del 30 gennaio 2014, iscritta al n. 102 del registro ordinanze 2014, ha sollevato, in riferimento allart. 9 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dellart. 142, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dellarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), «laddove, nel prevedere la deroga al regime di autorizzazione paesaggistica per tutte le zone A e B del territorio comunale, tali classificate negli strumenti urbanistici vigenti alla data del 6.9.1985, non esclude da tale ambito operativo di deroga le aree urbane riconosciute e tutelate come patrimonio UNESCO».
1.1. Il rimettente premette, in punto di fatto, che:
− la società ricorrente è proprietaria di un immobile sito in Napoli, via C. Colombo n. 45, noto come edificio «ex Flotta Lauro» e attualmente denominato «Hotel Romeo»; tale edificio era stato interessato prima da lavori di consolidamento strutturale e in seguito da altri, volti al mutamento di destinazione ad uso alberghiero, mediante parziale demolizione e ricostruzione, ed eseguiti previa presentazione delle denunce di inizio attività (dora in avanti «DIA»), rispettivamente, n. 23 del 2004 e n. 212 del 2005; ultimati gli stessi, parte dellottavo piano e il nono erano stati sottoposti a sequestro penale, in ragione della contestata mancanza del permesso di costruire; lamministrazione comunale aveva quindi ingiunto la demolizione con latto impugnato con il ricorso principale e sospeso in via cautelare dal TAR per mancata ponderazione di quanto assentito con la seconda DIA non previamente annullata; si era costituita in giudizio lamministrazione comunale, eccependo, fra laltro, che gli interventi eseguiti mancavano della necessaria autorizzazione paesaggistica, pur essendo larea sottoposta a vincolo in quanto ricadente nei 300 metri dalla linea di battigia; a seguito di un complesso riesame di tutte le DIA presentate dalla ricorrente, il Comune di Napoli aveva quindi: 1) disposto larchiviazione del procedimento in relazione alla denuncia n. 23 del 2004; 2) annullato le denunce n. 393 del 2008 e n. 341 del 2009, relative a lavori eseguiti ai piani terra e seminterrato; 3) dichiarato inefficace la denuncia n. 212 del 2005, in ragione del mancato rispetto del vincolo paesaggistico, che avrebbe imposto lacquisizione del parere della Soprintendenza, e di un aumento volumetrico non consentito dalla normativa urbanistica; 4) diffidato la società alla demolizione delle opere eseguite su parte del piano ottavo e sullintero piano nono, applicando per i restanti abusi una sanzione pecuniaria; avverso i provvedimenti di annullamento in autotutela (e, prima ancora, avverso i relativi avvisi di avvio del procedimento di riesame) la ricorrente aveva articolato motivi aggiunti, con cui aveva fatto valere, in particolare, la sussistenza, ai sensi dellart. 142, comma 2, del d.lgs. n. 42 del 2004 (dora in avanti «codice dei beni culturali e del paesaggio» o «codice»), dei presupposti di fatto per la deroga allautorizzazione paesaggistica.Il Tribunale adito, rilevato che le questioni sulle quali si incentrava la risoluzione della controversia erano, da un lato, lesistenza dei presupposti per la deroga al vincolo paesaggistico ex lege, e, dallaltro, lentità e la natura delle difformità edilizie ravvisate dal Comune, aveva disposto acquisizioni documentali e lespletamento di una consulenza tecnica dufficio.1.2.− In punto di rilevanza, il rimettente afferma di condividere la conclusione del consulente, secondo cui limmobile oggetto di causa rientrerebbe nella fascia di 300 metri dalla linea di battigia, ma ricadrebbe in zona che alla data del 6 settembre 1985 era classificata B dal piano regolatore generale, dal che conseguirebbe che i lavori oggetto di DIA sarebbero sottratti alla disciplina dellautorizzazione paesaggistica, per cui lesercizio dellautotutela dovrebbe ritenersi parzialmente illegittimo.1.3.− In punto di non manifesta infondatezza della questione, il TAR Campania ritiene che lapplicazione della norma derogatoria sospettata dincostituzionalità conduca a conseguenze contrastanti con i principi costituzionali in materia di tutela del paesaggio.Lart. 142 del codice, ricorda il rimettente, dopo avere indicato le zone vincolate, confermando la previgente previsione di analogo tenore contenuta sia nellart. 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA