Sentenza nº 20 da Constitutional Court (Italy), 11 Febbraio 2016
Relatore | Marta Cartabia |
Data di Resoluzione | 11 Febbraio 2016 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 20
ANNO 2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alessandro CRISCUOLO Presidente
- Giuseppe FRIGO Giudice
- Paolo GROSSI
- Giorgio LATTANZI
- Aldo CAROSI
- Marta CARTABIA
- Mario Rosario MORELLI
- Giancarlo CORAGGIO
- Giuliano AMATO
- Silvana SCIARRA
- Daria de PRETIS
- Nicolò ZANON
- Franco MODUGNO
- Augusto Antonio BARBERA
- Giulio PROSPERETTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, e 2, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 12 agosto 2005, n. 27 (Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo), promosso dalla Corte di cassazione nel procedimento vertente tra G.F. e la Regione Abruzzo, con ordinanza del 10 giugno 2014, iscritta al n. 217 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dellanno 2014.
Visto latto di costituzione della Regione Abruzzo;
udito nelludienza pubblica del 12 gennaio 2016 il Giudice relatore Marta Cartabia;
udito lavvocato dello Stato Tito Varrone per la Regione Abruzzo.
Ritenuto in fatto
-
‒ La Corte di cassazione, sezione lavoro, con ordinanza del 10 giugno 2014 (reg. ord. n. 217 del 2014) ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, e 2, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 12 agosto 2005, n. 27 (Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo), per violazione dellart. 97 della Costituzione.
1.1.‒ La Corte rimettente riferisce che la Corte dappello dellAquila, confermando la sentenza di prime cure, ha rigettato la domanda di G.F. nominato con delibera della Giunta regionale dellAbruzzo direttore generale dellente strumentale regionale «Abruzzo Lavoro» per cinque anni, ma dichiarato decaduto anzitempo con delibera della Giunta regionale dell11 novembre 2005 volta a ottenere i compensi che linteressato avrebbe percepito se il contratto fosse giunto alla scadenza naturale. La Corte dappello ha rilevato che lincarico rientrava tra quelli di cui allart. 1, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 27 del 2005, a norma del quale le nomine degli organi di vertice di amministrazione e di controllo degli enti dipendenti dalla Regione hanno una durata massima effettiva pari a quella della legislatura regionale e decadono allinsediamento del Consiglio regionale rinnovato dopo le elezioni, salvo conferma nei successivi quarantacinque giorni; che, a norma del successivo art. 2, comma 1, della stessa legge, allentrata in vigore della legge n. 27 del 2005, le nomine di cui allart. 1, comma 2, decadevano, salvo conferma; che, con sentenza n. 233 del 2006, la Corte costituzionale aveva dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti dellart. 1, comma 2, per violazione degli artt. 97 e 117, secondo comma, lettera l), Cost., nonché quelle sollevate nei confronti dellart. 2, comma 1, per violazione degli artt. 2, 51 e 97 Cost.
Adita dal ricorrente G.F. per la cassazione della sentenza dappello, la Corte della nomofilachia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dei citati artt. 1, comma 2, e 2, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 27 del 2005, per violazione dellart. 97 Cost., segnatamente per violazione dei principi di continuità e buon andamento dellazione amministrativa, in quanto le anzidette disposizioni regionali determinerebbero automaticamente uninterruzione anticipata del rapporto, in difetto di garanzie procedimentali a favore del dirigente e a prescindere da qualsiasi valutazione del suo operato.
1.2.‒ La questione sarebbe rilevante, perché le norme sospette inciderebbero sulla decisione in merito al «provvedimento di revoca» dallincarico, disposto in applicazione del censurato art. 2, comma 1, e impedirebbero di accogliere la domanda di risarcimento del danno causato dalla risoluzione anticipata del contratto. Data la necessaria applicazione al caso dellart. 2, comma 1, la domanda non potrebbe essere accolta nemmeno «in applicazione della disciplina contrattuale sullimpossibilità sopravvenuta ritenuta dal ricorrente imputabile alla Regione Abruzzo».
1.3.‒ In punto di non manifesta infondatezza, la Corte di cassazione dopo avere riportato il contenuto delle disposizioni censurate, il cui tenore impedirebbe qualsiasi interpretazione adeguatrice richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 233 del 2006, la quale ha negato la fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento allart. 97 Cost., sul citato art. 1, in quanto esso si riferisce a nomine effettuate dagli organi di direzione politica della Regione sulla base di valutazioni personali, in relazione alle quali non si addice, né è costituzionalmente necessaria, la previsione di meccanismi di valutazione tecnica della professionalità e competenza dei nominati. La stessa sentenza ha altresì escluso la fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate sullart. 2 della legge reg. Abruzzo n. 27 del 2005, in riferimento agli artt. 2, 51 e 97 Cost., rilevando che lintento del legislatore era di rendere immediatamente operante la nuova disciplina, per evitare che nomine effettuate nella legislatura precedente, specie alla fine, pregiudicassero il buon andamento dellamministrazione.
Tuttavia, prosegue lordinanza di rimessione, la giurisprudenza costituzionale successiva ha più volte affermato lillegittimità costituzionale di normative analoghe a quella in esame: vale a dire, di meccanismi di spoils system riferiti a incarichi dirigenziali che comportano lesercizio di funzioni amministrative di esecuzione dellindirizzo politico; mentre sarebbero andati esenti dalle censure della Corte costituzionale quelle disposizioni che prevedono meccanismi simili solo nei confronti delle figure apicali che svolgono compiti di indirizzo politico-amministrativo. Lordinanza di rimessione richiama, in proposito, soprattutto le sentenze della Corte costituzionale n. 104 del 2007 e n. 81 del 2010, nonché le sentenze n. 246 e n. 124 del 2011, la sentenza n. 103 del 2007 e, più in generale, anche le sentenze n. 224 e n. 34 del 2010, n. 390 e n. 351 del 2008. In applicazione dei principi affermati da tale giurisprudenza, la Corte rimettente osserva che le norme sospette assoggettano allo spoils system dirigenti che, seppur posti a capo di un ente dipendente della Regione, hanno compiti amministrativi o tecnici, non di diretta...
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