Sentenza nº 23 da Constitutional Court (Italy), 11 Febbraio 2016

RelatoreMarta Cartabia
Data di Resoluzione11 Febbraio 2016
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 23

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alessandro CRISCUOLO Presidente

- Giuseppe FRIGO Giudice

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicol򠠠 ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come sostituito dall’art. 1, comma 24-ter, lettera a), del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 16 maggio 2014, n. 79, promosso dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria nel procedimento penale a carico di A. F. con ordinanza del 5 febbraio 2015, iscritta al n. 113 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell’anno 2015.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 2016 il Giudice relatore Marta Cartabia.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 5 febbraio 2015 (reg. ord. n. 113 del 2015), notificata il successivo 16 febbraio, il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione alla decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea del 25 ottobre 2004, n. 2004/757/GAI riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti e all’art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adottata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 – questione di legittimità costituzionale dell’art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come sostituito dall’art. 1, comma 24-ter, lettera a), del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 16 maggio 2014, n. 79.

    In particolare, il rimettente ha precisato che pende dinanzi a sé il giudizio penale a carico di A.F., minore d’età al momento del fatto, imputato di concorso nella coltivazione di 15 piante di marijuana, nonché nell’illecita detenzione di grammi 358,900 della stessa sostanza, contestato come accertato il 7 luglio 2010. Il Tribunale ha, quindi, premesso che sia il pubblico ministero, sia il difensore dell’imputato hanno eccepito l’illegittimità costituzionale del citato art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui non prevede un trattamento sanzionatorio differenziato per le diverse sostanze previste, rispettivamente, nelle Tabelle I e II del medesimo decreto.

    1.1.– In punto di rilevanza ha osservato che il testo normativo censurato deve ritenersi applicabile alla specie in quanto complessivamente più favorevole all’imputato ai sensi dell’art. 2 del codice penale.

    Più precisamente ha osservato che, con la sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, per violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost.

    La predetta dichiarazione di illegittimità costituzionale avrebbe determinato la ripresa di vigore dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalle disposizioni dichiarate illegittime, dunque nel testo risultante dal d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 (Abrogazione parziale, a seguito di referendum popolare, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), che distingue il trattamento sanzionatorio a seconda che si tratti di sostanze incluse nella Tabella I o II del decreto. Tuttavia, il comma 5 del medesimo art. 73, era stato successivamente modificato: dapprima dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 10, e, poi, dal citato d.l. n. 36 del 2014, come convertito dalla l. n. 79 del 2014, che prevedono un trattamento sanzionatorio indifferenziato rispetto alla natura della sostanza stupefacente.

    Ad avviso del rimettente, avuto riguardo al tempo in cui fu commesso il delitto e tenuto conto del fatto che in concreto il trattamento sanzionatorio risultante dalla l. n. 79 del 2014 è più favorevole – visto che detta legge ha altresì mantenuto la...

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