Sentenza nº 21 da Constitutional Court (Italy), 11 Febbraio 2016

RelatoreSilvana Sciarra
Data di Resoluzione11 Febbraio 2016
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 21

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Marta CARTABIA Presidente

- Giuseppe FRIGO Giudice

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicol򠠠 ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, promosso dalla Regione Campania con ricorso spedito per la notifica il 12 gennaio 2015, depositato in cancelleria il 21 gennaio 2015 ed iscritto al n. 13 del registro ricorsi 2015.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 26 gennaio 2016 il Giudice relatore Silvana Sciarra;

uditi l’avvocato Almerina Bove per la Regione Campania e l’avvocato dello Stato Paolo Grasso per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso, notificato il 12 gennaio 2015, depositato il successivo 21 gennaio, la Regione Campania ha promosso questione di legittimità costituzionale, in via principale, di svariate disposizioni del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, ed in particolare dell’art. 32, comma, 1, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, nonché in relazione al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost.

    La ricorrente impugna il comma 1 dell’art. 32 del citato d.l. n. 133 del 2014, intitolato «Marina Resort e implementazione sistema telematico centrale nautica da diporto», nella parte in cui dispone che «[a]l fine di rilanciare le imprese della filiera nautica», rientrano fra le strutture ricettive all’aria aperta i cosiddetti Marina Resort e cioè quelle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, «secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo».

    La Regione ritiene che, così disponendo, siano accentrati in capo allo Stato compiti e funzioni la cui disciplina era stata già rimessa alle Regioni e alle Province autonome dall’art. 1 dell’Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, recepito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002 (Recepimento dell’accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui princìpi per l’armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico) e che ora spettano in via ordinaria alle Regioni, in virtù della loro competenza legislativa residuale in materia di turismo. Una simile chiamata in sussidiarietà, in mancanza della previsione di adeguate procedure concertative e di coordinamento orizzontale tra Stato e Regioni, altererebbe il riparto di competenze tra Stato e Regioni nella suddetta materia e violerebbe il principio di leale collaborazione.

  2. – Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014 sia dichiarata inammissibile e comunque infondata.

    La difesa statale sostiene che la norma statale impugnata sia legittima, poiché volta a realizzare un’attività promozionale unitaria, nel settore del turismo nautico, in linea con la giurisprudenza costituzionale. La deroga al normale riparto delle competenze risulterebbe, “proporzionata” e “ragionevole”, in quanto la chiamata in sussidiarietà a livello centrale sarebbe giustificata dalla rilevanza nazionale delle iniziative prese in considerazione dalla norma impugnata, che concerne progetti strategici diretti a valorizzare la fondamentale risorsa economica del Paese rappresentata dal turismo, in vista dell’obiettivo di «rilanciare le imprese della filiera nautica», come testualmente previsto dalla disposizione censurata.

    La difesa dello Stato sottolinea, inoltre, che l’equiparazione dei Marina Resort alle strutture...

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