Sentenza nº 29 da Constitutional Court (Italy), 11 Febbraio 2016

RelatorePaolo Grossi
Data di Resoluzione11 Febbraio 2016
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 29

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alessandro CRISCUOLO Presidente

- Giuseppe FRIGO Giudice

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicol򠠠 ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, promosso dalla Regione siciliana con ricorso notificato il 17 ottobre 2014, depositato in cancelleria il 23 ottobre 2014 ed iscritto al n. 80 del registro ricorsi 2014.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 12 gennaio 2016 il Giudice relatore Paolo Grossi;

uditi l’avvocato Beatrice Fiandaca per la Regione siciliana e l’avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 17 ottobre 2014 e depositato il successivo 23 ottobre, la Regione siciliana, in persona del Presidente pro tempore, ha proposto in via principale – per violazione degli artt. 14, lettere d), o), p) e q), e 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana) e degli artt. 3, 81, 97 e 119 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’art. 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114.

    La norma impugnata prevede quanto segue: «1. Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l’importo del diritto annuale di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, come determinato per l’anno 2014, è ridotto, per l’anno 2015, del 35 per cento, per l’anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall’anno 2017, del 50 per cento. 2. Le tariffe e i diritti di cui all’articolo 18, comma 1, lettere b), d) ed e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, sono fissati sulla base di costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentite la Società per gli studi di settore (SOSE) Spa e l’Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l’accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento delle funzioni in forma associata. 3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

    Rilevata l’assenza di una clausola di salvaguardia e sottolineato che la norma in esame riguarda enti che operano nell’àmbito di materie di sua competenza esclusiva, la ricorrente afferma la propria legittimazione a denunciare la norma medesima, oltre che per la lesione delle suddette competenze statutarie, anche per il pregiudizio che arreca alle attribuzioni di tali enti (al riguardo la Regione richiama le sentenze n. 169 e n. 95 del 2007, n. 417 del 2005, n. 196 del 2004).

    Nel merito – premesso di avere competenza legislativa esclusiva in materia di «industria e commercio», ex art. 14, lettera d), dello statuto; materia estesa all’organizzazione e funzionamento degli organismi di autogoverno degli imprenditori commerciali ed industriali quali sono le Camere di commercio (su cui ha funzioni di tutela e vigilanza, ex art. 3, del d.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182, recante «Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana nelle materie relative all’industria ed al commercio») – la Regione osserva che l’art. 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) qualifica dette Camere come enti pubblici locali dotati di autonomia funzionale che rientrano nel sistema dei poteri locali. E che esse ricadono, dunque, nell’àmbito della potestà legislativa regionale anche in materia di «regime degli enti locali» (ex art. 14, lettera o) e di «ordinamento degli uffici e degli enti regionali» (ex art. 14, lettera p), nonché di «stato giuridico ed economico» del relativo personale (ex art. 14, lettera q); e sono soggette agli obblighi di equilibrio ed autonomia finanziaria dei propri bilanci ai sensi dell’art. 119 Cost.

    Orbene, la ricorrente rileva che l’intervenuta riduzione ope legis del contributo annuale si appalesa irragionevole (e lesiva dell’art. 3 Cost.), in quanto adottata a prescindere dal fabbisogno correlato ai servizi da espletare e in assenza sia di eventuale coeva riduzione delle competenze e delle funzioni di detti enti che di misure compensative a loro favore; e contesta la logica che ha portato il legislatore statale a non tener conto della peculiarità della Regione per una misura anticipatoria del successivo riordino, per il quale non potrà sicuramente prescindersi dal raccordo con la particolare competenza regionale. Inoltre, per la ricorrente, la norma impugnata decurta gravemente le disponibilità finanziarie di detti enti in quanto opera in maniera indiscriminata un taglio lineare dei contributi su tutto il...

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