Ordinanza nº 14 da Constitutional Court (Italy), 29 Gennaio 2016

RelatoreGiuseppe Frigo
Data di Resoluzione29 Gennaio 2016
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 14

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alessandro CRISCUOLO Presidente

- Giuseppe FRIGO Giudice

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicol򠠠 ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), aggiunto dall’art. 1, comma 414, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», promossi dal Tribunale ordinario di Cosenza con ordinanza del 20 gennaio 2015, dal Tribunale ordinario di Lecco con ordinanza del 28 novembre 2014 e dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Milano con ordinanza del 2 febbraio 2015, rispettivamente iscritte ai nn. 104, 110 e 116 del registro ordinanze 2015 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 23, 24 e 25, prima serie speciale, dell’anno 2015.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 2016 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.

Ritenuto che, con ordinanza del 20 gennaio 2015 (r.o. n. 104 del 2015), il Tribunale ordinario di Cosenza, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l’omesso versamento delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore ad euro 50.000 per ciascun periodo d’imposta, anziché ad euro 103.291,38;

che il giudice a quo premette di essere investito del processo penale nei confronti di una persona imputata del delitto previsto dalla norma censurata, per non aver versato, in relazione all’anno d’imposta 2008, e dunque con consumazione del reato al 30 settembre 2009, ritenute certificate per un...

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