Sentenza nº 10 da Constitutional Court (Italy), 29 Gennaio 2016

RelatoreAldo Carosi
Data di Resoluzione29 Gennaio 2016
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 10

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alessandro CRISCUOLO Presidente

- Giuseppe FRIGO Giudice

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicol򠠠 ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Piemonte 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l’anno 2014), in combinato disposto con l’Allegato A della stessa legge; degli artt. 2, commi 1 e 2, e 3 della legge della Regione Piemonte 5 febbraio 2014, n. 2 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016), in combinato disposto con l’Allegato A della stessa legge; dell’art. 1 della legge della Regione Piemonte 1° agosto 2014, n. 6 (Variazione al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016) e dell’art. 1 della legge della Regione Piemonte 1° dicembre 2014, n. 19 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e disposizioni finanziarie), in combinato disposto con l’Allegato A della stessa legge, promossi dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte con un’ordinanza del 20 novembre 2014 e due ordinanze del 16 aprile 2015, rispettivamente iscritte ai nn. 6, 141 e 142 del registro ordinanze 2015 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 6 e 28, prima serie speciale, dell’anno 2015.

Visto l’atto di costituzione della Regione Piemonte;

udito nell’udienza pubblica del 12 gennaio 2016 il Giudice relatore Aldo Carosi.

Ritenuto in fatto

  1. – Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con tre ordinanze pronunciate in tre ricorsi promossi rispettivamente dalla Provincia di Novara, dalla Provincia di Asti e nuovamente dalla Provincia di Novara, ed iscritti rispettivamente ai nn. 6, 141 e 142 del reg. ord. del 2015, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Piemonte 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l’anno 2014), in combinato disposto con l’Allegato A della medesima legge, laddove è stanziata la somma di euro 10.790.508,00 per l’anno 2014, degli artt. 2, commi 1 e 2, nella parte relativa alla unità previsionale di base (UPB) DB05011, capitolo 149827 (“Fondo per l’esercizio delle funzioni conferite – L.R. 34/98”) e 3, in combinato disposto con l’Allegato A della legge della Regione Piemonte 5 febbraio 2014, n. 2 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016), nella parte relativa all’UPB DB05011, capitolo 149827, dell’art. 1 della legge della Regione Piemonte 1° agosto 2014, n. 6 (Variazione al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016), nella parte in cui non apporta alcuna variazione in aumento alla cifra già stanziata di soli euro 10.790.508,00 in favore degli enti locali, nonchè dell’art. 1, in combinato disposto con l’Allegato A della legge della Regione Piemonte 1° dicembre 2014, n. 19 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e disposizioni finanziarie), laddove, con riferimento, all’UPB DB05011, assegna ulteriori risorse per euro 14.040.000,00 in favore degli enti locali, per violazione degli artt. 3, 97, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione.

    Espone il giudice rimettente nelle ordinanze pronunciate nei suddetti giudizi, che la Provincia di Novara ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, la deliberazione della Giunta della Regione del Piemonte n. 2-157 del 28 luglio 2014, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 33 del 14 agosto 2014, (avente ad oggetto “Leggi regionali 17/99 e 44/00 s.m.i. Art. 10 l.r. 34/98 e s.m.i. Ripartizione dei fondi agli Enti Locali piemontesi per l’esercizio delle funzioni conferite dalla Regione – anno 2014”), e la determinazione del dirigente del Servizio rapporti con le autonomie locali n. 165 del 29 luglio 2014 (avente ad oggetto “Leggi regionali 17/99, 44/00 e s.m.i. Impegno di spesa di Euro 9.390.428,71 da destinare alle Province piemontesi per l’esercizio delle funzioni conferite sul cap. 149827 del bilancio di previsione 2014”).

    La Provincia di Novara ha chiesto anche la conseguente condanna della Regione Piemonte all’esatto adempimento dell’obbligo di garantire la capienza dello stanziamento delle risorse per le funzioni delegate alla Provincia di Novara per l’anno 2014, l’accertamento del diritto della Provincia di Novara, in virtù dell’accordo raggiunto con la Regione Piemonte, di ottenere trasferimenti finanziari adeguati alle funzioni ad essa delegate dalla Regione Piemonte per gli anni 2011, 2012 e 2013 e la conseguente condanna della Regione Piemonte al pagamento in favore della Provincia di Novara degli importi dovuti per tali ragioni.

    La medesima ricorrente, in un successivo giudizio promosso davanti al TAR del Piemonte, ha altresì impugnato la determinazione dirigenziale n. 7 del 12 dicembre 2014 (avente ad oggetto “Leggi regionali 17/99, 44/00 e s.m.i. Impegno di spesa di euro 9.839.941,88 da destinare alle Province piemontesi per l’esercizio delle funzioni conferite sul cap. 149827 del bilancio di previsione 2014”) e la nota della Regione Piemonte prot. n. 849/A13010 del 23 gennaio 2015 con la quale l’amministrazione regionale ha evidenziato che il nuovo stanziamento in favore della Provincia di Novara (elevatosi per effetto della legge di assestamento del bilancio dalla precedente somma di euro 881.525,86 ad euro 923.723,89) deve considerarsi disposto in ottemperanza alla decisione cautelare del TAR, di cui all’ordinanza n. 431 del 2014, resa nel parallelo giudizio tra le medesime parti (RG n. 1101/2014). La Provincia di Novara ha chiesto anche la conseguente condanna della Regione Piemonte all’esatto adempimento dell’obbligazione di garantire la capienza dello stanziamento delle risorse per le funzioni delegate alla Provincia di Novara per l’anno 2014, e quindi al pagamento in favore della Provincia di Novara degli importi dovuti per tali ragioni.

    La Provincia di Asti ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, la deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n. 2-157 del 28 luglio 2014, pubblicata sul B.U.R. n. 33 del 14 agosto 2014 (avente ad oggetto “Leggi regionali 17/99 e 44/00 s.m.i. Art. 10 l.r. 34/98 c s.m.i. Ripartizione dei fondi agli Enti Locali piemontesi per l’esercizio delle funzioni conferite dalla Regione – anno 2014”) nella parte in cui viene determinata in euro 741.486,32 la somma da destinare alla Provincia di Asti per l’esercizio delle funzioni conferite, nonché la successiva determinazione del dirigente del Servizio rapporti con le autonomie locali n. 165 del 29 luglio 2014 (avente ad oggetto “Leggi regionali 17/99, 44/00 e s.m.i. Impegno di spesa di Euro 9.390.428,71 da destinare alle Province piemontesi per l’esercizio delle funzioni conferite sul cap. 149827 del bilancio di previsione 2014”) con la quale le suddette somme sono state impegnate e ne è stata autorizzata la liquidazione, nonché, con motivi aggiunti depositati in data 3 marzo 2015, la deliberazione della Giunta regionale n. 1-665 del 27 novembre 2014 (avente ad oggetto “Variazione delle risorse finanziarie sull’assestamento al bilancio di previsione 2014”), pubblicata sul B.U.R. in data 18 dicembre 2014 e la determinazione dirigenziale n. 7 del 12 dicembre 2014 (avente ad oggetto “Leggi regionali 17/99, 44/00 e s.m.i. Impegno di spesa di Euro 9.839.941,88 da destinare alle Province piemontesi per l’esercizio delle funzioni conferite sul cap. 149827 del bilancio di previsione dell’anno 2014”), pubblicata sul B.U. R in data 22 gennaio 2015.

    Riferisce il giudice a quo che le Province ricorrenti lamentano nei rispettivi ricorsi che le somme stanziate in bilancio dalla Regione Piemonte nell’anno 2014 per l’esercizio di varie funzioni amministrative loro conferite con leggi regionali in attuazione del sistema di decentramento amministrativo previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), non sono sufficienti neppure a coprire gli oneri relativi alle retribuzioni del personale a suo tempo trasferito dalla Regione alle Province ricorrenti per l’espletamento di tali funzioni. Riferisce il TAR Piemonte che ha ritenuto di sollevare questione di legittimità costituzionale delle norme contenute nella legge finanziaria regionale per il 2014, nella legge di approvazione del bilancio di previsione 2014 e nelle disposizioni di assestamento e, con separate ordinanze, ha disposto la sospensione cautelare degli atti impugnati sino alla prima camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti relativi ai giudizi a quibus da parte della Corte costituzionale. Secondo il TAR Piemonte dagli atti prodotti risulterebbe che in attuazione delle leggi regionali n. 1 del 2014 e n. 2 del 2014, la Giunta della Regione Piemonte, con delibera n. 2-157 del 28 luglio 2014, ha individuato nell’importo complessivo di euro 10.790.508,00 le risorse finanziarie da destinare per l’esercizio delle funzioni conferite agli enti locali; in particolare, alle Province è stata assegnata la somma complessiva di euro 9.390.428,71.

    Di conseguenza, con determinazione dirigenziale n. 165 del 29 luglio 2014, è stata autorizzata la liquidazione di quest’ultima...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA
4 temas prácticos
  • Sentenza nº 192 da Constitutional Court (Italy), 14 Luglio 2017
    • Italia
    • 14 Julio 2017
    ...da un decreto del competente Assessore). 1.2.3.– Ciò sarebbe in contraddizione con quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 10 del 2016 («la quantificazione delle risorse in modo funzionale e proporzionato alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla legislazione v......
  • n. 17 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 marzo 2016 -
    • Italia
    • Gazzetta Ufficiale 20 Aprile 2016
    • 8 Marzo 2016
    ...grado di compromettere quegli stessi livelli. In cio' contraddicendo quanto affermato da Codesta Ecc.ma Corte costituzionale nella sentenza n. 10 del 2016: «la quantificazione delle risorse in modo funzionale e proporzionato alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla legislazione vig......
  • n. 192 SENTENZA 20 giugno - 14 luglio 2017 -
    • Italia
    • Gazzetta Ufficiale 19 Luglio 2017
    • 14 Julio 2017
    ...un decreto del competente Assessore). 1.2.3.- Cio' sarebbe in contraddizione con quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 10 del 2016 («la quantificazione delle risorse in modo funzionale e proporzionato alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla legislazione vig......
  • Ordinanza nº 113 da Constitutional Court (Italy), 20 Maggio 2016
    • Italia
    • 20 Mayo 2016
    ...delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dispone che nella sentenza n. 10 del 2016, al primo capoverso del punto 4. del Considerato in diritto, le parole «del ricorso» siano sostituite dalle parole «delle ordinanze» e......
2 sentencias
  • Sentenza nº 192 da Constitutional Court (Italy), 14 Luglio 2017
    • Italia
    • 14 Julio 2017
    ...da un decreto del competente Assessore). 1.2.3.– Ciò sarebbe in contraddizione con quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 10 del 2016 («la quantificazione delle risorse in modo funzionale e proporzionato alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla legislazione v......
  • Ordinanza nº 113 da Constitutional Court (Italy), 20 Maggio 2016
    • Italia
    • 20 Mayo 2016
    ...delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dispone che nella sentenza n. 10 del 2016, al primo capoverso del punto 4. del Considerato in diritto, le parole «del ricorso» siano sostituite dalle parole «delle ordinanze» e......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT