N. 172 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 marzo 2009

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 727 del 2008, proposto da: Sergio Chiarloni, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Emanuele Gallo, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Pietro Calmieri n. 40;

Contro Universita' degli studi di Torino; Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti n. 45; per l'annullamento del decreto emanato dal rettore dell'Universita' degli studi di Torino il 3 marzo 2008, n. 1936, comunicato successivamente, con il quale il ricorrente, professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare IUS/15 - Diritto processuale civile, presso la facolta' di giurisprudenza, e' stato collocato fuori ruolo a decorrere dal 1° novembre 2008 e fino al 31 ottobre 2009, nonche' per l'annullamento degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento, e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n.

1034;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2009 il primo referendario dott. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritiene il Collegio che la questione di legittimita' costituzionale dell'art 2, comma 434, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Finanziaria per il 2008) sia rilevante e non manifestamente infondata.

La questione e' rilevante, in quanto il provvedimento impugnato si basa su tale norma e anche se il provvedimento e' stato in parte annullato da questa Sezione con separata sentenza parziale, in relazione all'applicazione della disciplina transitoria, il provvedimento esplica ancora i suoi effetti in relazione alla riduzione comunque sussistente, in base alla norma di legge richiamata, del periodo di fuori ruolo rispetto al sistema previgente.

Inoltre, la disposizione non puo' essere interpretata in modo conforme ai principi costituzionali, avendo un contenuto assolutamente stringente ed una disciplina espressa per i rapporti pendenti.

Ai sensi dell'art. 2, comma 434, della legge n. 244 del 2007, infatti, si prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2008, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza, e' ridotto a due anni accademici e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel terzo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza e ridotto a un anno accademico e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel secondo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico. A decorrere dal 1° gennaio 2010, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza e' definitivamente abolito e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel primo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico.

L'unica interpretazione della norma che possa dare un senso a tutte le disposizioni porta a ritenere che solo per i professori collocati fuori ruolo nel novembre 2005 sia mantenuto il periodo triennale fino alla fine dell'anno accademico nel novembre 2008, i quali altrimenti avendo compiuto gia' i due anni sarebbero dovuti andare in quiescenza con l'entrata in vigore della nuova disciplina.

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