N. 34 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 maggio 2009

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in persona Presidente del Consiglio pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato, nei confronti della Regione Abruzzo in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della Regione Abruzzo del 24 marzo 2009 n. 4 pubblicata nel B.U.R. n.

20 del 27 marzo 2009 recante 'Principi generali in materia di riordino degli Enti locali' per violazione dell'art 117, terzo comma Cost. ovvero dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica nonche' per violazione degli artt. 3 e 97

Cost.

L'art. 5 comma settimo della legge della Regione Abruzzo n. 4 del 2009 viene impugnata nella parte sopra richiamata giusta delibera del Consiglio dei ministri nella seduta del 21 maggio 2009 per i motivi che di seguito si espongono.

I) Con la legge riportata in epigrafe la Regione Abruzzo detta i principi generali in materia di riordino degli enti regionali allo specifico fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica (art. 1).

Vengono quindi individuati i criteri del riordino (art. 2), definiti i principi generali e le modalita' di erogazione dei servizi pubblici (art. 3), individuati gli organi delle Agenzie regionali (art. 4).

Con l'art. 5, rubricato 'Requisiti, nomine e compensi' il legislatore regionale, dopo avere regolamentato le nomine degli organi di vertice, al comma settimo stabilisce che le indennita' di carica degli amministratori, oltre a non poter essere cumulate con le indennita' spettanti ai componenti delle Camere e del Parlamento europeo, non sono cumulabili con nessun altro emolumento fisso o variabile derivante da nomina politica di competenza regionale anche presso enti pubblici economici.

Il divieto di cumulo tuttavia, stabilisce testualmente la disposizione in esame nella parte qui impugnata, 'non vale per gli amministratori dei comuni al di sotto dei 5000 abitanti'.

La disposizione da ultimo richiamata contrasta innanzitutto con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e piu' in particolare con quanto previsto dalla legge finanziaria n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) che, all'art. 2, commi 25 e 26, ha apportato alcune sostanziali modifiche agli artt.

82 e 83 del decreto legislativo n. 267 del 2000...

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