N. 182 ORDINANZA 10 - 19 giugno 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'intero Titolo IX del Libro V del codice di procedura penale e dell'art. 550, comma 1, dello stesso codice, promosso dal G.u.p. del Tribunale di Verbania nel procedimento penale a carico di V.M.R. con ordinanza del 5 febbraio 2008, iscritta al n. 163 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 20 maggio 2009 il giudice relatore Giuseppe Frigo.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 5 febbraio 2008, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verbania ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'intero Titolo IX del Libro V del codice di procedura penale, nonche' dell'art. 550, comma 1, dello stesso codice, nella parte in cui limita i casi di citazione diretta a giudizio, in aggiunta alle ipotesi di cui al comma 2 del medesimo articolo, alle contravvenzioni e ai delitti puniti con la pena della reclusione non superiore a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva;

che il giudice a quo premette di essere chiamato a celebrare, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero, l'udienza preliminare nei confronti di una persona imputata del delitto continuato di illecita cessione di sostanze stupefacenti: donde la rilevanza della questione;

che quanto, poi, alla non manifesta infondatezza, il rimettente osserva che la previsione dell'udienza preliminare aveva originariamente una logica, sia per il sistema che per l'imputato, trattandosi di istituto volto ad evitare che, almeno per i reati piu' gravi, si potesse pervenire al dibattimento in assenza di una concreta prospettiva di affermazione della responsabilita', con conseguente aggravio processuale e inutile 'ludibrio' per il giudicabile;

che la situazione sarebbe, tuttavia, radicalmente mutata a seguito dell'introduzione del diritto incondizionato dell'imputato ad essere giudicato nel merito...

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