Sentenza nº 3 da Constitutional Court (Italy), 14 Gennaio 2016

RelatoreAldo Carosi
Data di Resoluzione14 Gennaio 2016
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 3

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alessandro CRISCUOLO Presidente

- Giuseppe FRIGO Giudice

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 508, anche in combinato disposto con il comma 590, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), promosso dalla Regione siciliana con ricorso notificato il 25 febbraio 2014, depositato in cancelleria il 5 marzo 2014 ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 2014.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 1° dicembre 2015 il Giudice relatore Aldo Carosi;

uditi l’avvocato Paolo Chiapparrone per la Regione siciliana e l’avvocato dello Stato Wally Ferrante per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso depositato il 5 marzo 2014 ed iscritto al registro ricorsi n. 17 del 2014 la Regione siciliana ha impugnato, tra le altre disposizioni, l’art 1, commi 508 e 590, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), in riferimento agli artt. 20, 36 e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), in relazione all’art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), nonché in riferimento agli artt. 81, sesto comma, 97, primo comma, e 119 della Costituzione.

    1.1.– L’art. 1, comma 508, della legge n. 147 del 2013 dispone che «Al fine di assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano all’equilibrio dei bilanci e alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione dell’articolo 97, primo comma, della Costituzione, le nuove e maggiori entrate erariali derivanti dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono riservate all’Erario, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014, per essere interamente destinate alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, al fine di garantire la riduzione del debito pubblico stesso nella misura e nei tempi stabiliti dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’Unione economica e monetaria, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012, ratificato ai sensi della legge 23 luglio 2012, n. 114. Con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentiti i Presidenti delle giunte regionali interessati, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione».

    La Regione assume anzitutto che la riserva erariale contemplata dal censurato comma 508 riguarda entrate che, in quanto previste da due decreti-legge del 2011, non presenterebbero più il requisito di novità di cui erano dotate quando analoghe riserve erano state scrutinate da questa Corte (si cita la sentenza n. 241 del 2012), peraltro con esito favorevole per la ricorrente. Inoltre, ora come allora, difetterebbe il requisito della specificità della destinazione del maggior gettito riservato all’Erario, finalizzato ad assicurare un ulteriore concorso delle autonomie speciali alla finanza pubblica.

    Risulterebbe in tal modo violato l’art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965, in difetto delle condizioni richieste per attribuire allo Stato risorse di spettanza regionale.

    Alla luce dei precedenti rilievi nonché «sulla scorta della legge 24 dicembre 2012, n. 243», risulterebbero altresì violati l’art. 97, primo comma, Cost., che la norma pretenderebbe di attuare, in ordine alla garanzia degli equilibri di bilancio delle pubbliche amministrazioni, nonché gli artt. 81, sesto comma, e 119 Cost.

    Inoltre, la disposizione censurata, sottraendo alla Regione «senza previsione di raccordo alcuno, risorse che vengono meno per l’esercizio delle sue funzioni», violerebbe gli artt. 20 e 43 dello statuto.

    Per i medesimi motivi la ricorrente impugna il comma 508 anche in combinato disposto con il successivo comma 590 del medesimo art. 1 della legge n. 147 del 2013, il quale prevede che «Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138...

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