LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2008, n. 44 - Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 18 del 24 dicembre 2008) ILCONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti d'eta' per il collocamento a riposo ed esodo del personale delle Comunita' montane e delle Aziende di servizi alla persona 1. Le norme contenute nell'art. 72, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano, per quanto compatibili, ai dirigenti ed al personale dipendente della Regione Liguria, dei propri enti strumentali, delle Aziende di servizi alla persona, nonche' delle Comunita' montane in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

  1. L'art. 5 della legge regionale n. 25 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006) si applica, per quanto compatibile, al personale delle Comunita' montane e delle Aziende di servizi alla persona.

  2. Ai fini dell'applicazione del comma 2, per l'anno 2009, il personale delle Comunita' montane e delle Aziende di servizi alla persona devono presentare le relative istanze alle amministrazioni di appartenenza entro il 1° marzo.

    Art. 2.

    Termini per bandi di concorso 1. Per la copertura di posti vacanti nella dotazione organica possono essere banditi, anche se non sono ancora esaurite le vigenti graduatorie di altri concorsi per la stessa categoria e per gli stessi profili professionali, i concorsi pubblici riservati per la stabilizzazione del personale precario della Regione individuato dall'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008).

    Art. 3.

    Norme per la stabilizzazione del personale precario della Regione e degli enti strumentali Regionali 1. Per la copertura di posti vacanti nella dotazione organica sono banditi concorsi pubblici riservati per soggetti che prestino servizio con contratto di fornitura lavoro temporaneo e con contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso la Regione Liguria e presso gli enti strumentali regionali e che abbiano almeno un anno di attivita' maturato nel triennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

  3. Fino alla data di assunzione definitiva conseguente al processo di stabilizzazione, la Regione Liguria ed i propri enti strumentali continuano comunque ad avvalersi del personale di cui al comma 1.

    Art. 4.

    Esodo del personale degli enti di formazione 1. L'art. 5 della legge regionale n. 1/2006 si applica al personale degli enti di formazione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

    Art. 5.

    Proroga della disciplina transitoria dell'apprendistato professionalizzante 1. Per l'anno 2009, in attesa dell'emanazione della legge regionale applicativa del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.

    276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) e' prorogata la disciplina transitoria dell'apprendistato professionalizzante prevista dall'art. 15 della legge regionale n. 1/2006.

    Art. 6.

    Incentivazione all'uso del trasporto pubblico 1. La Regione riconosce al trasporto pubblico il ruolo di strumento necessario per favorire la mobilita' sostenibile, nonche' per contribuire al contenimento delle emissioni inquinanti.

  4. Ai fini di cui al comma 1, la Regione:

    1. puo' promuovere apposite campagne di sensibilizzazione nei confronti dei datori di lavoro pubblici e privati, affinche' adottino misure di incentivazione verso il proprio personale dipendente, volte ad agevolare l'uso del trasporto pubblico;

    2. puo' stipulare specifiche convenzioni con Aziende esercenti trasporto pubblico locale di competenza regionale affinche' il proprio personale dipendente, nonche' i soggetti in servizio presso la Regione stessa con contratti di somministrazione di lavoro o di collaborazione coordinata. e continuativa, possano usufruire dei servizi di tali societa' ad un costo ridotto rispetto a quello attuale.

    Art. 7.

    Volontari operanti presso organizzazioni internazionali non governative 1. Il personale regionale operante come volontario presso organizzazioni internazionali non governative e' collocato d'ufficio in aspettativa non retribuita per il relativo periodo di attivita', per un progetto di durata massima di tre anni.

    Art. 8.

    Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 1974, n. 17 istitutiva del Difensore Civico) 1. Dopo l'art. 7 della legge regionale 17/1986 e' inserito il seguente:

    'Art. 7-bis. (Attribuzione di ulteriori funzioni) - 1. Al Difensore Civico sono attribuite le funzioni dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

  5. Le azioni e le modalita' operative per l'esercizio delle funzioni di Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sono stabilite dalla legge regionale 16 marzo 2007, n. 9 (Disciplina dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza).'.

  6. Al termine del comma 1 dell'art. 8 della 1.r. n. 17/1986 sono inserite le seguenti parole: 'Una parte specifica della relazione e' dedicata all'attivita' svolta dal Difensore Civico in qualita' di Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ai sensi dell'art. 7-bis.'.

  7. Il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 17/1986 e' sostituito dal seguente:

    '1. Con decorrenza dal prossimo rinnovo dell'incarico, al Difensore Civico e' corrisposto un compenso pari al 50 per cento dell'indennita' annuale lorda spettante ai Consiglieri regionali. Il Difensore Civico non ha diritto all'assegno vitalizio di cui al Capo III della legge regionale 16 febbraio i 987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali).'.

    Art. 9.

    Modifiche alla legge regionale 16 marzo 2007, n. 9 (Disciplina dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza) 1. L'art. 7 della legge regionale n. 9/2007 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 7. (Rapporti con Autorita' di Garanzia) - 1. Le Autorita' di Garanzia, anche a livello nazionale, e il Garante regionale si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando le rispettive attivita'.'.

  8. Gli articoli 3, 5, 6 e 8 della legge regionale n. 9/2007 sono abrogati.

    Art. 10.

    Ulteriori modificazioni alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali) 1. Al comma 1 dell'art. 2 della 1.r. n. 3/1 987, le parole: '65 per cento', sono sostituite dalle seguenti:

    '75 per cento, con decorrenza dal 1° gennaio 2010'.

  9. Il comma 2-bis dell'art. 2 della legge regionale n. 3/1987 e' sostituito dal seguente:

    '2-bis. Con decorrenza dalla nona legislatura, ai componenti della Giunta regionale che non fanno parte del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria e' corrisposta una indennita' mensile lorda pari al 75 per cento dell'indennita' mensile lorda spettante ai Ministri della Repubblica non parlamentari. Agli stessi sono estesi, per tutto il tempo in cui svolgono l'attivita' di Assessore, i rimborsi spese, i trattamenti di missione, le disposizioni per il collocamento in aspettativa, nonche' tutte le altre disposizioni previste dalla normativa statale e regionale per i Consiglieri...

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