LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2009, n. 2 - Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica.

(Pubblicata nel Suplemento al n. 4 del Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 4 del 29 gennaio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

  1. La Regione Piemonte, con la presente legge, nell'ambito dei principi contenuti nella legislazione nazionale vigente in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, disciplina la gestione e fruizione in sicurezza delle aree sciabili e la sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo.

  2. Nell'ambito delle proprie competenze trasferite e delegate, la Regione riconosce e valorizza altresi' l'essenziale valenza dei territori montani e di tutte le aree sciabili in termini di coesione sociale, economica, territoriale e di sviluppo del turismo e sostiene le attivita' connesse alla pratica dello sci ed ogni altra attivita' sportiva, invernale ed estiva, che utilizzi impianti e tracciati destinati all'attivita' sciistica.

    Art. 2.

    Oggetto della legge e ambito di applicazione 1. La presente legge, al fine di riqualificare e razionalizzare le aree sciabili ed assicurarne adeguate condizioni di agibilita' nonche' di garantire la salvaguardia ambientale, disciplina il riconoscimento, la realizzazione, le modificazioni e l'esercizio delle aree sciabili, con particolare riguardo all'aspetto della sicurezza nella pratica non agonistica dello sci di discesa e dello sci di fondo e allo sviluppo delle attivita' economiche nelle localita' montane.

  3. Gli impianti di risalita restano disciplinati dalla legge regionale n. 14 dicembre 1989, n. 74 (Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone).

    Art. 3.

    Facolta' dei comuni ed associazioni fra comuni 1. I comuni possono accordarsi o associarsi secondo le forme previste dalla normativa vigente al fine di programmare e perseguire le finalita' di cui alla legge.

  4. I comuni, singolarmente o in forma associata, possono costituire o partecipare a societa', anche con altri enti pubblici o con privati, che abbiano come oggetto sociale il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 10, comunque. lo sviluppo delle attivita' di cui all'art. 2.

    Art. 4.

    Definizione delle aree sciabili e delle piste da sci 1. Sono definite aree sciabili, ai sensi della normativa vigente, tutte le superfici innevate, anche attraverso la produzione di neve programmata, anche non battute, ad uso pubblico e comprendenti piste, snowpark, impianti di risalita e di innevamento, ivi comprese tutte le infrastrutture ad esse collegate sia aeree che interrate, nonche' accessori e pertinenze diverse, abitualmente riservate alla pratica degli sport invernali sulla neve quali lo sci nelle sue varie articolazioni, la tavola da neve 'snowboard', lo sci da fondo, la slitta e lo slittino ed altri eventuali sport da neve.

  5. A seconda delle rispettive caratteristiche funzionali le piste che al pari delle infrastrutture di cui al comma 1 sono da considerarsi di interesse pubblico, si suddividono nelle seguenti tipologie:

    1. pista di discesa: tracciato appositamente destinato alla pratica dello sci di discesa, anche non battuto, normalmente accessibile quando sia preparato, segnalato e controllato anche ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici;

    2. pista di fondo: tracciato appositamente destinato alla pratica dello sci di fondo, normalmente accessibile quando sia preparato, segnalato e controllato anche ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici;

    3. piste per altri sport sulla neve, quali la slitta, lo slittino e lo snowtubing: aree esclusivamente destinate a tali attivita', anche in forma di tracciati obbligati, normalmente accessibili, palmate o delimitate lateralmente, dotate di segnaletica e controllate;

    4. aree riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark): tracciati con caratteristiche miste finalizzati alle evoluzioni tipiche di tali tecniche e destinati esclusivamente agli utenti provvisti di sci e snowboard, normalmente accessibili e preparati, palmati o delimitati lateralmente, dotati di segnaletica e controllati;

    5. percorsi di trasferimento: tracciati che collegano aree sciabili differenti e annessi servizi, segnalati e controllati anche ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici;

    6. percorso fuoripista o misto: itinerario sciistico, anche non compreso nell'area sciabile attrezzata, che puo' essere segnalato con paletti indicatori di percorso e normalmente accessibile; per tale itinerario valgono le disposizioni di cui all'art. 30 e pertanto viene percorso dall'utente a suo esclusivo rischio e pericolo;

    7. piste per il salto con gli sci: aree riservate e dotate di trampolini per il salto con gli sci, accessibili, preparate, dotate di segnaletica e normalmente presidiate e controllate.

      Art. 5.

      Individuazione e variazione delle aree sciabili 1. I comuni, ai fini dell'individuazione e della variazione di cui all'art. 2, comma 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), propongono con propria deliberazione alla Regione:

    8. le aree sciabili gia' attrezzate e quelle eventualmente interessate da interventi di ristrutturazione o di riordino;

    9. le aree sciabili parzialmente attrezzate, destinate ad interventi di potenziamento e di completamento delle piste esistenti e delle infrastrutture connesse;

    10. le nuove aree sciabili;

    11. le zone nelle quali sia possibile la realizzazione dei bacini idrici necessari per l'innevamento programmato;

    12. le variazioni delle aree sciabili precedentemente individuate.

  6. La deliberazione di cui al comma 1 e' trasmessa alla Regione, che approva l'individuazione delle aree sciabili con deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni dalla trasmissione.

    Trascorso tale termine, l'individuazione e variazione delle aree sciabili si intende approvata.

  7. I comuni, nel rispetto delle leggi regionali vigenti, contestualmente alla deliberazione di cui al comma 1, avviano il procedimento di adeguamento del piano regolatore generale comunale (PRGC).

  8. Nelle aree sciabili il PRGC impone le limitazioni all'edificazione e all'uso del suolo necessarie e fissa le relative modalita' d'intervento.

  9. Sui terreni gravati da uso civico, ricompresi nelle aree sciabili e nei bike park, l'esercizio del relativo diritto e' comunque assicurato agli aventi titolo nel periodo dell'anno durante il quale non viene praticata l'attivita' subordinatamente a quanto previsto dall'art. 21, comma 6.

    Art. 6.

    Classificazione delle piste da sci 1. Le piste di discesa e le piste di fondo sono classificate con provvedimento della Giunta regionale, secondo le procedure disciplinate dalla presente legge, nelle categorie individuate in base alla loro rispondenza ai rispettivi requisiti tecnici fissati.

  10. Le piste di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b) e d), normalmente adibite alla pratica non agonistica dello sci di discesa nelle sue varie articolazioni, dello snowboard e dello sci di fondo, o parti di esse, possono essere riservate allo svolgimento di allenamenti e competizioni agonistiche, secondo le disposizioni della Federazione italiana sport invernali (FISI) e della Federation internationale de ski (FIS). In tal caso le aree interessate sono chiuse al pubblico per la durata dell'allenamento o della competizione. Gli organizzatori di gare o allenamenti autorizzati sono tenuti ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per l'uso agonistico.

  11. Le piste da sci, gli impianti di risalita e tutte le relative opere connesse costituiscono opere di urbanizzazione indotta ai sensi della vigente normativa in materia di urbanistica.

    Art. 7.

    Procedimento per il rilascio dell'atto di classificazione 1. I soggetti di cui all'art. 12, comma 2, presentano la domanda di classificazione al competente ufficio regionale.

  12. L'ufficio regionale competente inoltra il progetto e i relativi elaborati alla Commissione di cui all'art. 11 che esprime parere entro i successivi sessanta giorni. La Commissione puo' chiedere integrazioni documentali e chiarimenti al richiedente: in tal caso, il termine decorre nuovamente dalla data di ricezione delle integrazioni.

  13. Acquisito il parere della Commissione, ovvero decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2 senza che la Commissione si sia pronunciata, il dirigente dell'ufficio regionale di cui al comma 1, entro trenta giorni, provvede con propria determinazione alla classificazione della pista.

  14. La domanda di classificazione, corredata dagli elaborati di cui all'art. 8, deve essere presentata entro un anno a decorrere dall'entrata vigore della legge.

    5 . La presentazione della domanda nei termini di cui al comma 4 costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti di cui ai successivi articoli della legge.

    Art. 8.

    Elaborati di progetto per la classificazione 1. La domanda di classificazione delle piste di nuova realizzazione e' corredata da tutti gli elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente in materia.

  15. La domanda di classificazione delle piste esistenti e' corredata dai seguenti elaborati:

    1. documentazione fotografica dello stato dei luoghi interessati;

    2. corografie dello stato di fatto, in scala non minore di 1:10000, che mettono in evidenza l'area sciabile con indicazione del complesso delle piste e degli impianti esistenti e dei servizi ad essi funzionali, la viabilita' di accesso all'area e strade di servizio estive e invernali;

    3. planimetrie a curve di livello, in scala minima non minore di 1:5000, delle piste esistenti sulle quali devono essere riportate:

      1) gli eventuali sistemi di protezione di tipo fisso contro gli infortuni (reti A);

      2) l'indicazione delle sezioni di cui alla lettera d);

    4. sezioni longitudinali con...

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