LEGGE REGIONALE 14 gennaio 2009, n. 1 - Testo unico in materia di artigianato

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 3 del 22 gennaio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a' 1. La Regione adotta, nel rispetto della normativa comunitaria e della legislazione nazionale e regionale, gli interventi a sostegno dell'artigianato attraverso lo sviluppo della qualificazione e della competitivita' delle imprese, la tutela della professionalita', la valorizzazione delle produzioni nelle diverse espressioni territoriali e settoriali.

2. Al fine della realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione si avvale del concorso degli enti locali e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), delle commissioni regionale e provinciali per l'artigianato, delle confederazioni regionali artigiane e delle loro articolazioni territoriali, nonche' di altri soggetti pubblici e privati individuati dalla Giunta regionale, nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza.

3. La Regione persegue le finalita' di cui al presente articolo nel rispetto della sostenibilita' dello sviluppo in termini ambientali e territoriali e della sicurezza nei luoghi di lavoro, favorendo l'affermazione e la crescita della responsabilita' sociale delle imprese nel pieno rispetto dei diritti del lavoro.

4. La Regione assicura distinta considerazione giuridica e amministrativa all'artigianato, nella valutazione dell'impatto dei provvedimenti che vengono assunti con riguardo ai diversi ambiti di intervento in cui si rileva la presenza delle imprese artigiane accanto a quella degli altri settori produttivi.

Art. 2.

Beneficiari degli interventi 1. Gli interventi sono attuati a favore di:

  1. imprese artigiane, singole, associate o consorziate aventi sede operativa nel territorio della Regione;

  2. soggetti che intendono avviare un'attivita' imprenditoriale artigiana nel territorio della Regione;

  3. altri soggetti pubblici o privati, individuati dalla Giunta regionale con i programmi degli interventi di cui all'art. 10, purche' gli interventi siano finalizzati al sostegno e allo sviluppo dei soggetti di cui alle lettere a) e b).

    Art. 3.

    R i s o r s e 1. Il finanziamento degli interventi e' attuato attraverso:

  4. risorse proprie della Regione e quote di fondi nazionali e comunitari destinati al settore che costituiscono il fondo unico regionale per l'artigianato;

  5. il fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese, sezione artigianato, di cui all'art. 7.

    2. La Regione ricerca e promuove l'utilizzo di risorse aggiuntive da parte di soggetti pubblici e privati interessati a partecipare alle iniziative ed ai programmi di valorizzazione dell'artigianato, anche con il coinvolgimento attivo del sistema del credito.

    Art. 4.

    O b i e t t i v i 1. La Regione intraprende e promuove, nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza, interventi di sostegno all'artigianato finalizzati alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

  6. innovazione, ricerca, sviluppo precompetitivo e competitivo, qualificazione produttiva e organizzativa delle imprese;

  7. accesso al credito delle imprese e rafforzamento del sistema di garanzia e controgaranzia;

  8. qualita' e certificazioni delle competenze di processo e di prodotto anche con riferimento alle problematiche ambientali e di responsabilita' sociale;

  9. razionalizzazione degli insediamenti artigiani;

  10. nascita di nuove imprese, agevolazione del trasferimento d'impresa e del passaggio generazionale;

  11. sviluppo dell'associazionismo economico e della cooperazione tra imprese;

  12. sviluppo delle imprese artigiane a conduzione femminile e giovanile;

  13. rafforzamento strutturale, crescita dimensionale e societaria delle imprese;

  14. valorizzazione e tutela dell'artigianato artistico, tradizionale, tipico e innovativo di qualita' ed arti applicate e delle attivita' artigiane di servizi in raccordo con quanto previsto all'art. 12;

  15. consolidamento delle attivita' di vicinato urbano;

  16. formazione e aggiornamento tecnico-professionale degli imprenditori e dei lavoratori anche attraverso il sostegno all'Ente bilaterale dell'artigianato piemontese (EBAP) formazione;

  17. tutela dei consumatori;

  18. consolidamento della presenza dell'artigianato piemontese sui mercati nazionali ed esteri, anche attraverso l'organizzazione e la promozione di specifici eventi fieristici;

  19. sviluppo della cooperazione transnazionale;

  20. progettazione e realizzazione di marchi di qualita' e di origine;

  21. tutela dell'occupazione dei lavoratori dell'artigianato, stabilizzazione dei lavoratori precari e inserimento delle fasce deboli;

  22. interventi a favore delle imprese e dei lavoratori interessati da fattori di crisi aziendale contingente e temporanea e da ristrutturazioni, anche attraverso il sostegno all'EBAP.

    2. La Regione promuove e intraprende interventi finalizzati alla realizzazione degli obiettivi definiti dalla normativa regionale in materia di attivita' produttive, con particolare riferimento a:

  23. l'internazionalizzazione del sistema produttivo;

  24. la ricerca scientifica, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico;

  25. la sicurezza dei luoghi di lavoro, la tutela ambientale e il risparmio energetico;

  26. la localizzazione ottimale, sotto il profilo territoriale e ambientale, degli insediamenti produttivi;

  27. la predisposizione di infrastrutture di servizio al sistema produttivo;

  28. la ripresa dell'attivita' produttiva delle imprese danneggiate da eventi calamitosi;

  29. la semplificazione e la razionalizzazione degli interventi di politica industriale e la loro integrazione con gli altri strumenti regionali di politica economica e di regolazione.

    Art. 5.

    Strumenti d'intervento 1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 4, la Regione si avvale dei seguenti strumenti:

  30. credito agevolato;

  31. contributi;

  32. garanzie dirette e indirette al sistema bancario e finanziario;

  33. assistenza tecnica;

  34. servizi reali;

  35. partecipazioni finanziarie.

    2. La Regione si avvale degli strumenti definiti dalla normativa regionale in materia di attivita' produttive, con particolare riferimento a:

  36. infrastrutture per il sistema produttivo;

  37. strutture e servizi per l'internazionalizzazione;

  38. strutture e servizi per la ricerca di base e industriale, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico.

    Art. 6.

    Tipologie d'intervento 1. Per l'attivazione degli strumenti di cui all'art. 5, la Regione utilizza le seguenti tipologie di intervento:

  39. contributi in conto capitale;

  40. contributi in conto interessi;

  41. finanziamenti a tasso agevolato mediante il fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese di cui all'art. 7;

  42. agevolazioni e rimborsi tributari e fiscali;

  43. interventi a favore dei confidi regionali e costituzione di fondi pubblici regionali di garanzia e controgaranzia;

  44. promozione della costituzione e partecipazione a fondi di 'private equity' per il sostegno alla capitalizzazione delle imprese;

  45. finanziamento di progetti e consulenze specialistiche;

  46. costituzione, partecipazione e finanziamento di strutture pubbliche, private o miste;

  47. altre forme di intervento individuate e definite dalla Giunta regionale.

    Art. 7.

    Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese 1. Il fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese, di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), gia' istituito con legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato), e' gestito direttamente o istituito presso un ente gestore individuato dalla Giunta regionale ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamenti per la fornitura di beni e servizi.

    2. Il fondo viene alimentato dagli stanziamenti della Regione, dagli interessi maturati sugli stanziamenti non utilizzati e dai rientri, per capitale ed interessi, delle somme anticipate per il finanziamento dei programmi di intervento.

    3. Al fondo possono confluire anche le disponibilita' finanziarie assegnate alla Regione ai sensi di leggi statali e di regolamenti comunitari per l'attuazione di programmi di intervento rivolti alle piccole imprese e le contribuzioni di altri soggetti pubblici e privati erogate per il medesimo fine.

    4. Al fondo sono accreditati gli interessi ed addebitate le eventuali perdite.

    5. Il fondo e' articolato in apposite sezioni in relazione alle differenti tipologie di intervento finanziate ai sensi della presente legge o di altre leggi regionali.

    6. Per ciascuna sezione del fondo la Giunta regionale predispone il programma degli interventi di cui all'art. 10, comma 2, lettera

    a).

    7. Le risorse del fondo costituiscono patrimonio della Regione.

    Nel caso di gestione da parte di ente terzo, al venire meno dei presupposti che ne determinano l'istituzione, le somme residue, comprensive degli eventuali crediti gestionali e dedotto unicamente quanto forma oggetto di impegni gia' formalmente assunti e perfezionati, sono restituite alla Regione che le utilizza per scopi di promozione e sviluppo delle piccole imprese.

    Art. 8.

    Consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi 1. La Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione del sistema di garanzia creditizia a servizio dell'artigianato, valorizzando la funzione dei consorzi e delle cooperative di garanzia fidi - confidi piemontesi.

    2. Gli interventi di cui al comma 1 sono programmati e attuati tramite i programmi degli interventi di cui all'art. 10.

    Art. 9.

    Servizi di informazione e assistenza alle imprese 1. La Regione promuove ed attua, anche attraverso i soggetti gestori di cui all'art. 11, comma 1, lettera c), l'informazione ai beneficiari ed alle reti distributive delle agevolazioni, quali il sistema associativo, il sistema del credito e dei confidi, in ordine agli interventi attivati e alle modalita' di accesso agli strumenti previsti dalla presente legge.

    2. La Regione promuove ed attua servizi di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT