Sentenza nº 273 da Constitutional Court (Italy), 22 Dicembre 2015

RelatoreMarta Cartabia
Data di Resoluzione22 Dicembre 2015
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 273

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alessandro CRISCUOLO Presidente

- Giuseppe FRIGO Giudice

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicol򠠠 ZANON ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 11, della legge 23 giugno 2014, n. 89 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l’adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria), e dell’art. 50, comma 10, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, promosso dalla Regione siciliana con ricorso notificato il 22 agosto 2014, depositato in cancelleria il 28 agosto 2014 ed iscritto al n. 66 del registro ricorsi 2014.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 1° dicembre 2015 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi l’avvocato Paolo Chiapparrone per la Regione siciliana e l’avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 22 agosto 2014, depositato il successivo 28 agosto e iscritto al n. 66 del registro ricorsi 2014, la Regione siciliana ha promosso, ai sensi dell’art. 127 della Costituzione, tra le altre, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 11, della legge 23 giugno 2014, n. 89 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l’adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria), e dell’art. 50, comma 10, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, per violazione degli artt. 14, 17, 36, 37, 38 e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), nonché del principio di leale collaborazione.

    La prima disposizione censurata, modificatrice dell’art. 16 della legge 11 marzo 2014, n. 23 (Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita), stabilisce che qualora uno o più decreti legislativi attuativi della delega determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito, si provvede mediante compensazione con le risorse finanziarie recate da decreti legislativi presentati prima o contestualmente a quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. Al fine di garantire la compensazione, le maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. La ricorrente lamenta la violazione dell’art. 36 dello statuto speciale e dell’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, di attuazione dell’autonomia finanziaria, in quanto è previsto che «le iniziative legislative dirette ad alleggerire la pressione tributaria, che si traducono in minori entrate tributarie spettanti alla Regione ricorrente, trovino compensazione in risorse riservate al Ministero».

    La seconda disposizione, modificata in sede di conversione, stabilisce che agli oneri derivanti dai commi precedenti «ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate e dalle minori spese derivanti dal presente provvedimento».

    Secondo la Regione ricorrente, tali previsioni lederebbero l’autonomia finanziaria regionale, in quanto mirano a un assestamento della finanza statale «mediante contributi derivanti dal taglio di risorse regionali o attribuzione allo Stato di aliquote di tassazione aggiuntiva di imposte di spettanza regionale». Osserva a tal proposito la Regione siciliana che la previsione di una riserva statale sulle maggiori entrate attese (quali sono ad esempio quelle derivanti dall’imposta sul valore aggiunto in conseguenza di misure adottate ai sensi dello stesso provvedimento – art. 50, comma 11, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito – e dall’innalzamento al 26 per cento dell’imposta sui redditi di natura finanziaria – art. 3, comma 1, dello stesso decreto-legge, come modificato in sede di conversione) contrasta con la previsione statutaria secondo la quale «spettano alla Regione siciliana, oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell’ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime» (art. 36 dello statuto siciliano, come integrato dall’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965). Ciò...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT