Ordinanza nº 276 da Constitutional Court (Italy), 22 Dicembre 2015

RelatoreMarta Cartabia
Data di Resoluzione22 Dicembre 2015
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 276

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alessandro CRISCUOLO Presidente

- Giuseppe FRIGO Giudice

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 50, comma 10, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, promosso dalla Provincia autonoma di Trento con ricorso notificato il 20 agosto 2014, depositato il successivo 26 agosto e iscritto al n. 65 del registro ricorsi 2014.

Visto l’atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento;

udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 2015 il Giudice relatore Marta Cartabia.

Ritenuto che con ricorso notificato il 20 agosto 2014, depositato il successivo 26 agosto ed iscritto al n. 65 del registro ricorsi 2014, la Provincia autonoma di Trento ha promosso, ai sensi dell’art. 127 della Costituzione, tra le altre, questione di legittimità costituzionale dell’art. 50, comma 10, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, per violazione degli artt. 8, 9, 16, 103, 104 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige), del Titolo VI del medesimo statuto speciale (in particolare degli artt. 75, 79, 80 come sostituito dall’art. 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, e 81); degli artt. 16, 17, 18 e 19 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale); degli artt. 117, comma sesto, e 120 della Costituzione, in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);

che, precisa la ricorrente, sussistendo una clausola di salvaguardia (ai sensi dell’art. 50-bis dello stesso decreto), in virtù della quale, per giurisprudenza costituzionale, la deroga all’ordinario...

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