N. 166 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 gennaio 2009

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 9050 del 2008, proposto da: D.G.M., rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Carloni, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Oslavia n. 39/F;

Contro il Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento del provvedimento con il quale e' stato negato alla ricorrente il diritto ad usufruire del congedo retribuito previsto dall'art. 42 del d.lgs. 26 marzo 2001, n.

151.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nella pubblica udienza del giorno 8 gennaio 2009 la dott.ssa Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come da verbale d'udienza;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

F a t t o La sig.ra D. e' dipendente del Corpo di Polizia penitenziaria, in qualita' di assistente.

Essendo sua madre affetta da 'encefalite virale con sindrome vertiginosa', con un'invalidita' del 100%, cosi' come attestato dalla Commissione per l'accertamento dell'invalidita' civile presso l'Unita' sanitaria locale RM./5 in data 5 maggio 1999, la stessa, con istanza del 21 aprile 2008, ha chiesto che le fosse concesso il periodo di congedo parentale retribuito per anni due previsto dall'art. 42, comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, evidenziando che la suddetta madre, rimasta vedova e senza ulteriori figli, non avesse altri parenti o affini che potessero prestarle assistenza.

Con nota 14 luglio 2008, prot. n. PR09-0062500-2008, la richiamata istanza e' stata rigettata, sul rilievo che la 'sentenza della Corte costituzionale n. 158 del 15 aprile 2007 estende al solo coniuge convivente con soggetto con handicap in situazione di gravita' la possibilita' di fruire dei due anni di aspettativa previsti dal comma 5 dell'art. 42 del d.lgs. n. 151/2001'.

Avverso detta nota e' stato proposto il ricorso in esame, fondato sui seguenti motivi di censura:

violazione dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, eccesso di potere per ingiustizia manifesta, irragionevolezza manifesta e disparita' di trattamento: la disposizione citata dispone il diritto del genitore a fruire del congedo per assistere il figlio con handicap o, dopo la scomparsa di entrambi i genitori, il medesimo diritto, in capo a uno dei fratelli o sorelle conviventi con lo stesso invalido e la Corte costituzionale, con sentenza 15 aprile 2007, n. 158, ha esteso l'ambito applicativo della richiamata previsione al coniuge convivente; stante la ratio sottesa, che e' quella di garantire la continuita' nelle cure e nell'assistenza, in assenza di genitori, fratelli o coniuge, dovrebbe operarsi l'ulteriore estensione anche al figlio convivente con il genitore handicappato, per cui il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per violazione della norma in parola.

In via subordinata, in caso di ritenuta mancata interpretazione analogica...

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