N. 165 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 marzo 2009

IL TRIBUNALE Letti gli atti e i documenti di causa, sciogliendo la riserva che precede, ha pronunciato la seguente ordinanza.

I n f a t t o Con atto di citazione notificato in data 24 giugno 2005 la Dimet s.a.s. di De Giovanni & C. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 412/05 emesso da questo tribunale su istanza della Ge.Ber. s.n.c. di Aguiari Renata & C. per il pagamento della somma di euro 16.768,08 oltre interessi e spese a titolo di prezzo di merce fornita, che parte attrice opponente contestava di avere mai acquistato.

Con comparsa depositata alla udienza di prima comparizione, si costituiva in giudizio parte convenuta opposta, contestando in toto le allegazioni attoree.

Concessi all'udienza di prima trattazione i richiesti termini per il deposito di memorie ex artt. 183 e 184 c.p.c. (disciplina previgente), all'udienza del 17 maggio 2007, fissata per l'ammissione delle prove, il difensore di parte convenuta opposta dichiarava l'intervenuta pronuncia di fallimento della Ge.Ber. s.n.c. (e dei soci illimitatamente resposabili) con sentenza di questo tribunale depositata il 17 gennaio 2007.

Alla stessa udienza veniva dichiarata l'interruzione del processo.

Con ricorso depositato in data 14 settembre 2007 la Dimet s.a.s.

di De Giovanni & C., dichiarandosi interessata alla prosecuzione del giudizio, chiedeva la fissazione di nuova udienza.

Notificato il ricorso e il pedissequo decreto in data 29 ottobre 2007, all'udienza 12 febbraio 2008 il fallimento della Ge.Ber. s.n.c.

di Aguiari Renata & C. si costituiva in giudizio, eccependo pregiudizialmente l'estinzione del giudizio, per non avere parte attrice opponente riassunto tempestivamente la causa. Allegava in particolare che ai sensi dell'art. 305 c.p.c. il processo doveva essere riassunto entro il termine perentorio di sei mesi dall'interruzione e, tenuto conto che ai sensi dell'art. 43 comma 3 l.f. (comma introdotto dall'art. 41 del d.lgs. n. 5/2006) l'interruzione doveva ritenersi automatica a seguito dell'apertura del fallimento, la riassunzione dove ritenersi tardiva, essendo stato il fallimento dichiarato in data 17 gennaio 2007 e la riassunzione operata con ricorso depositato il 14 settembre 2007. Gradatamente chiedeva il rigetto nel merito dell'opposizione.

Parte attrice opponente insisteva per l'accoglimento delle istanze istruttorie gia' formulate, chiedendo il rigetto dell'eccezione di estinzione e chiedendo comunque termine per il deposito di memorie ex art. 170 c.p.c.

Il giudice istruttore, con ordinanza datata 22 ottobre 2008, invitava le parti alla trattazione della questione di diritto ivi evidenziata (possibile contrarieta' dell'art. 305 c.p.c. con riferimento alle ipotesi disciplinate dall'art. 43 comma 3 l.f. in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui, anche per la parte in lite che non e' quella fallita, fa decorrere il termine stabilito per la riassunzione dalla data dell'apertura del fallimento, anziche' dalla data della effettiva conoscenza dell'evento interruttivo).

I procuratori delle parti depositavano quindi memorie autorizzate e venivano sentiti alla successiva udienza, ove il giudice si riservava di provvedere.

I n d i r i t t o Questo ufficio intende sollevare la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 305 c.p.c. con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., per la parte in cui fa decorrere dalla data dell'interruzione del processo per intervenuta dichiarazione di fallimento ex art. 43, comma 3 l.f. (comma introdotto dall'art. 41, d.lgs. n. 5/2006), e non dalla data dell'effettiva conoscenza dell'evento interruttivo, il termine per la riassunzione del processo ad opera di parte diversa da quella dichiarata fallita (ovvero diversa dai soggetti che comunque hanno partecipato al procedimento per la dichiarazione di fallimento).

La rilevanza della questione.

La questione e' rilevante nel presente giudizio, tenuto conto che il disposto dell'art. 43, comma 3 l.f. supra cit. (il quale stabilisce che 'l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo') si applica alla presente fattispecie, ove la materia del contendere ha ad oggetto...

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