N. 174 SENTENZA 10 - 11 giugno 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell'approvazione della delibera del 14 maggio 2009 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante: 'Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico relativo alle campagne per i referendum popolari aventi ad oggetto l'abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e del testo unico delle leggi sull'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, indetti per i giorni 21 e 22 giugno 2009', promosso da Giovanni Guzzetta, Mariotto Giovanni Battista Segni e Natale Maria Alfonso D'Amico, nella loro qualita' di promotori e presentatori di tre richieste di referendum popolare, con ricorso notificato il 3 giugno 2009, depositato in cancelleria il 4 giugno 2009 ed iscritto al n. 6 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2009, fase di merito;

Udito nella udienza pubblica del 9 giugno 2009 il giudice relatore Ugo De Siervo;

Uditi l'avvocato Francesco Saverio Marini per Giovanni Guzzetta,

Mariotto Giovanni Battista Segni e Natale Maria Alfonso D'Amico e l'avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi per la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Ritenuto in fatto 1. - I signori Giovanni Guzzetta, Mariotto Giovanni Battista Segni e Natale Maria Alfonso D'Amico, nella loro qualita' di promotori e presentatori delle tre richieste di referendum elettorali indetti per i giorni 21 e 22 giugno 2009, hanno presentato ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per la dichiarazione che non spettava alla predetta Commissione adottare le disposizioni contenute negli artt. 5, commi 4 e 7, e 7, commi 1 e 3, della delibera del 14 maggio 2009 della medesima Commissione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2009, recante: 'Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico relativo alle campagne per i referendum popolari aventi ad oggetto l'abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e del testo unico delle leggi sull'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, indetti per i giorni 21 e 22 giugno 2009', in quanto lesiva delle attribuzioni costituzionali di cui agli articoli 21, 48 e 75 della Costituzione, come attuati dall'art. 4, comma 2, lettera d), della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica) in combinato disposto con l'art. 52, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo).

I ricorrenti, in particolare, affermano che l'art. 5, commi 4 e 7, riguardante la disciplina delle tribune referendarie e le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica diverse dalle tribune 'eventualmente disposte dalla RAI', non prevederebbe la partecipazione di rappresentanti del Comitato promotore dei referendum, assicurandone e garantendone la presenza 'soltanto nella eventualita' in cui alla trasmissione prenda parte piu' di una persona per ciascuna delle indicazioni di voto'.

I rappresentanti del Comitato promotore lamentano poi che l'art.

7, commi 1 e 3, concernente i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento, pur stabilendo il criterio della 'parita' di trattamento fra i diversi soggetti' politici, non contemplerebbe tra i soggetti beneficiari di siffatta parita' di trattamento il Comitato promotore, prevedendo invece che 'sia assicurato l'equilibrio e il contradditorio fra i soggetti favorevoli o contrari alla consultazione'.

In particolare, i ricorrenti lamentano che i predetti articoli 5, commi 4 e 7, e 7, commi 1 e 3, violerebbero le attribuzioni costituzionali loro spettanti in base agli articoli 21, 48 e 75 Cost.

e alle loro norme attuative, ovvero l'art. 4, comma 2, lettera d), della legge n. 28 del 2000 in combinato disposto con l'art. 52, secondo comma, della legge n. 352 del 1970.

La legge n. 28 del 2000 stabilisce, per quanto riguarda la...

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