Sentenza nº 254 da Constitutional Court (Italy), 03 Dicembre 2015

RelatoreGiuliano Amato
Data di Resoluzione03 Dicembre 2015
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 254

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alessandro CRISCUOLO Presidente

- Giuseppe FRIGO Giudice

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicol򠠠 ZANON ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 487, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), promossi dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige e dalla Regione siciliana, con ricorsi notificati il 25 febbraio 2014, depositati in cancelleria il 3 ed il 5 marzo 2014 e rispettivamente iscritti ai nn. 10, 15 e 17 del registro ricorsi 2014.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 17 novembre 2015 e nella camera di consiglio del 18 novembre 2015 il Giudice relatore Giuliano Amato;

uditi gli avvocati Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Beatrice Fiandaca per la Regione siciliana e l’avvocato dello Stato Wally Ferrante per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 25 febbraio 2014 e depositato il 3 marzo 2014 (reg. ric. n. 10 del 2014), la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha impugnato, fra gli altri, il comma 487, dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), per violazione degli artt. 48 e 49 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

    Il comma 487 prevede che «I risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate, sulla base dei principi di cui al comma 486, dagli organi costituzionali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’esercizio della propria autonomia, anche in riferimento ai vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo di cui al comma 48».

  2. – Secondo la Regione tale disposizione si connette al precedente comma 486, il quale stabilisce in via generale un concorso al finanziamento delle gestioni previdenziali obbligatorie a carico dei trattamenti pensionistici erogati dagli “enti gestori” per importi superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS.

    La norma impugnata prevederebbe un particolare meccanismo di penalizzazione delle finanze regionali. Infatti, mentre delle trattenute operate ai sensi del comma 486 beneficia lo stesso ente erogatore del trattamento previdenziale obbligatorio, nell’ipotesi in cui, in applicazione dei principi di cui al richiamato comma 486, derivino risparmi di spesa alla Regione, essa sarebbe tenuta a riversarli in favore dello Stato.

    2.1.– Ad avviso della ricorrente, pertanto, tale previsione lederebbe la propria autonomia finanziaria, in quanto disporrebbe un ingiustificato trasferimento allo Stato di somme che, ai sensi dello statuto, spetterebbero alla Regione.

    Neppure potrebbe pervenirsi a una diversa conclusione alla luce della sentenza n. 151 del 2012, perché le argomentazioni utilizzate in quella pronuncia non possono valere in relazione alle regole statutarie che governano la Regione, le cui attribuzioni finanziarie non sono determinate “discrezionalmente” dal legislatore statale, ma trovano precisa e sicura parametrazione direttamente negli artt. 48 e 49 dello statuto speciale.

    Alla luce delle richiamate previsioni, non solo sarebbe riservata alla Regione ogni decisione sulla allocazione delle risorse e sulle modalità di realizzazione dei risparmi, ma tali scelte non potrebbero neppure dar luogo a singole “restituzioni” di fondi allo Stato, le quali si tradurrebbero nella decurtazione di risorse che per statuto spettano alla Regione.

    Pertanto, non essendovi alcun fondamento per il passaggio allo Stato del risparmio di spesa eventualmente ottenuto dalla Regione in applicazione dei principi di cui al comma 486, la disposizione impugnata violerebbe gli artt. 48 e 49 dello statuto speciale.

    2.2.– Inoltre, la sottrazione di risorse che si vorrebbe operare non troverebbe neppure giustificazione nel perseguimento di un obiettivo che solo lo Stato potrebbe perseguire, ma si tradurrebbe nell’impiego di risorse regionali per l’attuazione di politiche statali negli stessi campi di competenza regionale.

    2.3.– D’altra parte, non sarebbe chiara la destinazione che verrebbe data alle risorse risparmiate dalla Regione, non essendo indicato a quale dei fondi previsti dal comma 48 esse debbano essere attribuite.

  3. – Con ricorso notificato il 25 febbraio 2014 e depositato il 5 marzo 2014 (reg. ric. n. 15 del 2014), la Regione autonoma Trentino-Alto Adige ha impugnato, fra gli altri, il comma 487 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, per violazione degli artt. 24, 26, 31, 69 e 79 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); nonché degli artt. 119 e 121 Cost.

    3.1.– Ad avviso della ricorrente, tale previsione lederebbe...

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