Sentenza nº 253 da Constitutional Court (Italy), 03 Dicembre 2015

RelatoreAldo Carosi
Data di Resoluzione03 Dicembre 2015
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 253

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alessandro CRISCUOLO Presidente

- Giuseppe FRIGO Giudice

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicol򠠠 ZANON ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), promosso dalla Regione Puglia con ricorso spedito per la notifica il 25 febbraio 2014, depositato in cancelleria il 7 marzo 2014 ed iscritto al n. 22 del registro ricorsi 2014.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 17 novembre 2015 il Giudice relatore Aldo Carosi;

uditi l’avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Puglia e l’avvocato dello Stato Wally Ferrante per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – La Regione Puglia, con ricorso spedito per la notifica il 25 febbraio 2014 e depositato il 7 marzo 2014, iscritto al n. 22 del registro ricorsi del 2014, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, e 119, primo e secondo comma, della Costituzione, nonché ai principi di chiarezza normativa e di certezza del diritto.

    L’art. 1, comma 509, della legge n. 147 del 2013 modifica l’art. 6, comma 7, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), sostituendo le parole «a decorrere dal 2014», a loro volta introdotte dall’art. 1, comma 555, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013) in sostituzione delle originarie «a decorrere dal 2013», – con le parole «a decorrere dal 2015». L’art. 6, comma 7, del d.lgs. n. 68 del 2011, nel testo risultante dalla modifica, dispone che «[l]e disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si applicano a decorrere dal 2015».

    Il citato art. 6 del d.lgs. n. 68 del 2011 contiene disposizioni sull’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e al comma 1 stabilisce che a decorrere dall’anno 2012 ciascuna Regione a statuto ordinario può, con propria legge, aumentare o diminuire l’aliquota di base della suddetta addizionale entro i limiti percentuali ivi indicati.

    Il comma 2 stabilisce che fino al 31 dicembre 2011 rimangono ferme le aliquote della addizionale regionale dell’IRPEF delle Regioni superiori all’aliquota di base alla data di entrata in vigore del decreto.

    L’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 68 del 2011 contiene disposizioni concernenti il coordinamento tra la maggiorazione IRPEF e la riduzione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) eventualmente prevista dalle Regioni.

    Il successivo comma 4 contiene disposizioni volte ad assicurare la razionalità del sistema tributario.

    L’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011, dispone che «[l]e regioni, nell’ambito dell’addizionale di cui al presente articolo, possono disporre, con propria legge, detrazioni in favore della famiglia, maggiorando le detrazioni previste dall’articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Le regioni adottano altresì con propria legge misure di erogazione di misure di sostegno economico diretto, a favore dei soggetti IRPEF, il cui livello di reddito e la relativa imposta netta, calcolata anche su base familiare, non consente la fruizione delle detrazioni di cui al presente comma».

    Il successivo comma 6 stabilisce che «al fine di favorire l’attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’articolo 118, quarto comma, della Costituzione, le regioni, nell’ambito dell’addizionale di cui al presente articolo, possono inoltre disporre, con propria legge, detrazioni dall’addizionale stessa in luogo dell’erogazione di sussidi, voucher, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione regionale».

    Ai citati commi 3, 4, 5 e 6, si riferisce il comma 7, come modificato dall’impugnato art. 1, comma 509, della legge n. 147 del 2013.

    La ricorrente sostiene che l’art. 1, comma 509, della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui produce l’effetto di posticipare l’applicazione della disciplina contenuta all’art. 6, commi 4 e 5, (rectius: 5 e 6) del d.lgs. n. 68 del 2011, contrasterebbe con gli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, e 119, primo e secondo comma, Cost.

    1.1.– La Regione Puglia affronta innanzitutto il problema della qualificazione giuridica dell’addizionale IRPEF e assume che, alla luce dell’art. 7, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della...

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