Sentenza nº 249 da Constitutional Court (Italy), 03 Dicembre 2015

RelatoreSilvana Sciarra
Data di Resoluzione03 Dicembre 2015
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 249

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alessandro CRISCUOLO Presidente

- Giuseppe FRIGO Giudice

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), promossi dalle Regioni autonome Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e Friuli-Venezia Giulia, dalle Province autonome di Bolzano e di Trento, e dalla Regione siciliana con ricorsi notificati il 24, il 25 febbraio, il 24 febbraio-4 marzo 2014 e il 25 febbraio, depositati in cancelleria il 28 febbraio, il 3, il 4 e il 5 marzo 2014 e rispettivamente iscritti ai nn. 7, 10, 11, 14 e 17 del registro ricorsi 2014.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 3 novembre 2015 il Giudice relatore Silvana Sciarra;

uditi gli avvocati Francesco Saverio Marini per la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Carlo Albini per la Regione Friuli-Venezia Giulia e per la Provincia autonoma di Trento, Beatrice Fiandaca per la Regione siciliana e l’avvocato dello Stato Wally Ferrante per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso (reg. ric. n. 7 del 2014), notificato il 24 febbraio 2014, depositato il successivo 28 febbraio, la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha promosso questione di legittimità costituzionale di svariate disposizioni della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) e, fra di esse, dell’art. 1, comma 481, in riferimento agli artt. 2, comma 1, lettera a), 3, comma 1, lettere f) ed l), 12, 48-bis e 50 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), nonché agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) e della normativa di attuazione statutaria di cui alla legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) ed alla legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell’ordinamento finanziario della regione Valle d’Aosta) ed ai principi di leale collaborazione e ragionevolezza.

    La predetta norma, nella parte in cui impone anche alle Regioni ad autonomia speciale una riduzione del fabbisogno finanziario del Servizio sanitario nazionale, stabilendo che le medesime Regioni «assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall’art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42» e che «[f]ino all’emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto art. 27», l’importo del concorso finanziario «è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali», si porrebbe in contrasto con gli artt. 2, comma 1, lettera a), 3, comma 1, lettere f) ed l), 4 e 12 dello statuto speciale. Essa, infatti, imponendo il concorso alla riduzione del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale anche alla Valle d’Aosta, titolare di potestà legislativa ed amministrativa in materia di ordinamento contabile, di finanze regionali e comunali, nonché di igiene e sanità, assistenza ospedaliera e profilattica, oltre che di una quota di tributi erariali, sarebbe manifestamente lesiva dell’autonomia organizzativa e finanziaria regionale.

    Sarebbero violati anche gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., letti in combinato disposto con l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, in quanto l’intervento statale comporterebbe – in assenza di qualsivoglia titolo di competenza propria – una intollerabile limitazione e compressione dell’autonomia finanziaria valdostana in materia sanitaria.

    Il denunciato art. 1, comma 481, sarebbe, inoltre, costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 48-bis e 50 dello statuto, in quanto, contemplando un meccanismo unilaterale di accantonamento degli importi «a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali», inciderebbe iure imperii sulle entità delle compartecipazioni valdostane ai tributi erariali, ossia su una materia riservata alla normativa di attuazione contenuta nella legge n. 690 del 1981 e segnatamente, negli articoli da 2 a 7 di tale atto normativo, i quali fissano le quote di tributi erariali da attribuire alla Valle d’Aosta.

    Infine, la norma di cui si discute sarebbe lesiva sia del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., non essendo stata rispettata la tecnica dell’accordo, che dovrebbe permeare la materia dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni speciali, sia del principio di ragionevolezza considerato che il predetto accantonamento, disposto a favore dello Stato, finirebbe per operare immediatamente ed illimitatamente nel tempo, in violazione dell’art. 3 Cost. e, corrispondentemente, delle descritte prerogative regionali.

    1.1.– Con memoria depositata in data 13 ottobre 2015, la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, previa delibera della Giunta regionale 25 settembre 2015, n. 1379, ha rinunciato al ricorso, a seguito dell’Accordo, sottoscritto il 21 luglio 2015 dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Presidente della Regione, in materia di finanza pubblica. Con esso la Regione, per effetto di quanto previsto dall’art. 3, si è impegnata a «rinunciare ai ricorsi e/o agli effetti positivi, sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di indebitamento netto che dovessero derivare da eventuali future pronunce di accoglimento da parte della Corte costituzionale».

  2. – Con ricorso (reg. ric. n. 10 del 2014), notificato il 25 febbraio 2014, depositato il successivo 3 marzo, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha promosso questione di legittimità costituzionale di svariate disposizioni della legge n. 147 del 2013 e, fra queste, del citato art. 1, comma 481, in riferimento agli artt. 5, numero 16), e 8 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), a cui è stata data attuazione con il d.P.R. 9 agosto 1966, n. 869 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera, recupero dei minorati fisici e mentali) ed agli artt. 8 e 9 del d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia), che assegnano alla Regione la potestà legislativa regionale concorrente e la correlativa potestà amministrativa in materia di «igiene e sanità ed assistenza sanitaria ed ospedaliera», nonché in relazione al principio di leale collaborazione ed all’art. 49, nella parte in cui attribuisce alla Regione una parte del gettito di determinate entrate tributarie dello Stato, percepite nel rispettivo territorio, all’art. 63, primo e quinto comma, che regola la procedura di revisione dello statuto ed in particolare delle norme finanziarie di esso, ed...

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