Ordinanza nº 243 da Constitutional Court (Italy), 26 Novembre 2015
Relatore | Mario Rosario Morelli |
Data di Resoluzione | 26 Novembre 2015 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N. 243
ANNO 2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alessandro CRISCUOLO Presidente
- Giuseppe FRIGO Giudice
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − Legge di stabilità 2014), promosso dalla Regione Veneto con ricorso notificato il 25 febbraio 2014, depositato in cancelleria il 7 marzo 2014 ed iscritto al n. 21 del registro ricorsi 2014.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 4 novembre 2015 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;
uditi l’avvocato Ezio Zanon per la Regione Veneto e l’avvocato dello Stato Wally Ferrante per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, con il ricorso in epigrafe, la Regione Veneto ha impugnato molteplici disposizioni della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − Legge di stabilità 2014), tra cui, per quanto qui viene in esame, il comma 557 dell’art. 1, che ha sostituito il comma 2-bis dell’art. 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a norma del quale «[…] gli enti locali di riferimento possono escludere, con propria motivata deliberazione, dal regime limitativo le assunzioni di personale per le singole aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l’infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, fermo restando l’obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale»;
che, secondo la ricorrente, la riferita disposizione sarebbe lesiva della competenza legislativa regionale, come riconosciuta dai commi 3 e 4 dell’art. 117 della Costituzione e della competenza amministrativa di cui all’art. 118 Cost., con particolare riguardo...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA