LEGGE REGIONALE 18 novembre 2008, n. 17 - Norme in materia di sostenibilita' ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 54 del 26 novembre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Finalita' 1. La presente legge, al fine di promuovere la salvaguardia dell'integrita' ambientale e il risparmio delle risorse naturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile, definisce norme e criteri di sostenibilita' da applicarsi agli strumenti di governo del territorio e agli interventi edilizi, stabilisce le modalita' per la valutazione e la certificazione delle prestazioni di sostenibilita' ambientale e degli edifici, nonche' le forme di sostegno e di incentivazione promosse dalla Regione e dagli enti locali.

Art. 2.

Definizioni 1. Ai fini della presente legge si definisce:

  1. edificio: l'insieme di strutture portanti ed elementi costruttivi e architettonici reciprocamente connessi in modo da formare con continuita' da cielo a terra una entita' strutturalmente autonoma, sia isolata o collegata ad altri edifici adiacenti, composta da una o piu' unita' immobiliari, indipendentemente dal regime delle proprieta';

  2. prestazione ambientale: il risultato o il rendimento prodotto dalle caratteristiche edilizie, energetiche ed ambientali dell'edificio, misurato sulla base di appositi parametri riferiti alle caratteristiche del sito, al consumo delle risorse ed ai carichi ambientali dell'edificio;

  3. sostenibilita' ambientale: la valutazione dell'impatto prodotto da un edificio sull'ambiente naturale nel suo ciclo di vita, formulata attraverso un punteggio che misura le prestazioni ambientali dell'edificio stesso;

  4. certificazione di sostenibilita' ambientale: il documento attestante la sostenibilita' ambientale dell'edificio conseguita in base alla verifica del punteggio secondo i criteri di valutazione stabiliti dalla presente legge;

  5. caratteristica del sito: il parametro relativo alle peculiarita' ed alle condizioni del sito sul quale insiste l'edificio con riferimento agli aspetti morfologici, idrogeologici, geologici di sismicita' naturale, storici e antropologici, climatici, all'orientamento ed alla vegetazione presente;

  6. carico ambientale: il parametro delle prestazioni dell'edificio riferite al suo impatto sull'ambiente in termini di emissioni di gas, di scarichi, di rifiuti ed alla permeabilita' dei suoli;

  7. consumo di risorse: il parametro delle prestazioni dell'edificio riferite ai consumi energetici, alle acque ed ai materiali;

  8. risorse naturali dell'ambiente: sono l'aria, l'acqua, il suolo, l'ecosistema della fauna, l'ecosistema della flora, il paesaggio, le fonti energetiche naturali.

    1. Ai fini della presente legge si ha un uso sostenibile del territorio quando l'ambiente naturale, nella totalita' dei suoi aspetti, viene considerato come risorsa limitata e quindi oggetto di salvaguardia privilegiando le condizioni di salute dei suoi abitanti presenti e futuri.

    2. Ai fini della presente legge lo sviluppo sostenibile dell'edificato si ha quando, adottando materiali, tecniche e sistemi a basso impatto ambientale ed ecologici, e' possibile realizzare ambienti interni salubri ed organismi edilizi la cui costruzione, manutenzione e gestione comportino basso uso di risorse non rinnovabili e di materiali non riciclabili, anche attraverso l'uso di soluzioni informatiche ed elettroniche volte a ridurre al minimo il consumo energetico.

    Art. 3.

    Oggetto e ambito di applicazione 1. La certificazione di sostenibilita' ambientale si applica agli edifici con destinazione residenziale, direzionale e per servizi. La certificazione riguarda:

  9. la fase di progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione;

  10. la fase di progettazione e di realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica riferiti a tutte le unita' immobiliari esistenti o previste;

  11. il riconoscimento delle caratteristiche di sostenibilita' ambientale degli edifici esistenti, anche sottoposti ad interventi di adeguamento che non rientrano nei casi di cui alla lettera b).

    1. La certificazione di sostenibilita' ambientale si ottiene attraverso la determinazione delle prestazioni ambientali di un edificio riferite ai seguenti requisiti:

  12. la qualita' dell'ambiente esterno;

  13. il risparmio delle risorse naturali;

  14. la riduzione dei consumi energetici;

  15. la riduzione dei carichi ambientali;

  16. la qualita' dell'ambiente interno;

  17. la qualita' della gestione e del servizio;

  18. l'integrazione con il sistema della mobilita' pubblica.

    1. Le prestazioni ambientali di un edificio vengono determinate attraverso l'utilizzo di apposite schede, contenute nel disciplinare tecnico di cui all'articolo 4, che individuano la categoria e gli indicatori delle prestazioni ambientali, gli strumenti e i metodi di verifica, le soluzioni tecniche di riferimento, la scala delle prestazioni ed i relativi punteggi.

    2. La certificazione di sostenibilita' ambientale e' obbligatoria nel caso di realizzazione di edifici pubblici da parte della Regione, di enti, di agenzie e societa' regionali. E' altresi' obbligatoria per la realizzazione di edifici da parte di Province, Comuni e loro forme associative, nonche' per edifici di edilizia residenziale di proprieta' delle Agenzie Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER).

    3. Per gli interventi edilizi realizzati da soggetti privati la certificazione di sostenibilita' ambientale e' facoltativa.

    4. La certificazione di sostenibilita' ambientale non sostituisce la certificazione energetica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) ma ne utilizza le risultanze in sede di valutazione delle prestazioni ambientali dell'edificio.

      Art. 4.

      Disciplinare tecnico 1. La Giunta regionale approva il disciplinare tecnico per la valutazione della sostenibilita' ambientale degli edifici nel quale sono indicati i requisiti di riferimento, il metodo di verifica delle prestazioni ambientali e il sistema di valutazione delle stesse.

    5. Il disciplinare tecnico stabilisce le soglie minime al di sotto delle quali non e' previsto il rilascio della certificazione di sostenibilita' ambientale nonche' il punteggio e la classe associata al fabbricato. La classe costituisce riferimento per definire le priorita' e graduare gli incentivi e le agevolazioni di cui agli articoli 17 e 18.

      Art. 5.

      Richiesta di certificazione 1. Alla richiesta della certificazione di sostenibilita' ambientale e' allegata la seguente documentazione sottoscritta dal progettista, dal direttore dei lavori o da un tecnico esterno nominato dal committente iscritto agli ordini o al collegio:

  19. una relazione che illustra le soluzioni adottate nella progettazione per le finalita' di cui al presente Titolo;

  20. la documentazione sulle prestazioni ambientali del fabbricato secondo i criteri del disciplinare tecnico di cui all'articolo 4 con la determinazione del punteggio e l'individuazione della classe di appartenenza dello stesso;

  21. l'attestato di qualificazione energetica di cui al d.lgs.

    192/2005;

  22. una dichiarazione del direttore dei lavori attestante la rispondenza del fabbricato alle caratteristiche indicate nella relazione ed elaborati di progetto approvati dal Comune e dalla Provincia e documentazione di cui alle lettere a) e b).

    1. La documentazione di cui al comma 1 e' trasmessa al soggetto che rilascia la certificazione di sostenibilita' ambientale. Lo stesso, previa verifica, provvede al rilascio della certificazione di sostenibilita' ambientale entro trenta giorni dalla richiesta.

    2. La certificazione di sostenibilita' ambientale puo' essere richiesta per edifici esistenti anche in assenza di interventi. Alla richiesta e' allegata la documentazione di cui al comma 1, lettere

      a), b) e c).

      Art. 6.

      Rilascio di certificazione 1. La certificazione di sostenibilita' ambientale e' rilasciata dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell'Umbria (ARPA) e dagli altri soggetti certificatori individuati dalla Giunta regionale sulla base di requisiti definiti con norme regolamentari di cui all'articolo 19, comma...

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