LEGGE REGIONALE 13 novembre 2008, n. 16 - Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 26 marzo 2008, n. 4, 26 marzo 2008, n. 5 e 27 marzo 2008, n. 6. Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2008 e reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2007 - articolo 45 e articolo 82, comma 6, della legge regionale di contabilita' 28 febbraio 2000, n. 13.

(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Umbria - serie generale - n. 52 del 14 novembre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Saldo finanziario 1. Ai sensi del comma 2, dell'art. 37, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) e successive modifiche ed integrazioni, il saldo finanziario negativo alla chiusura dell'esercizio finanziario 2007, e' accertato in € 98.982.833,80. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.

Art. 2.

Copertura finanziaria 1. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all'art. 1, determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge regionale 27 marzo 2008, n. 6 (bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010), la giunta regionale e' autorizzata ad assumere, in relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, mutui o prestiti obbligazionari, fino all'importo complessivo di euro 98.982.833,80, per una durata massima di anni trenta a decorrere dal 2008 e con onere massimo di ammortamento di € 150.000,00 per l'anno 2008 e di euro 9.000.000,00 dal 2009 in poi.

  1. All'onere conseguente dal comma 1 si fa fronte con quota degli stanziamenti previsti nelle UPB 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio 2008 e successivi, del bilancio pluriennale 2008-2010.

  2. Per gli effetti di cui all'art. 10, primo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281 (provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), nonche' del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 (interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, il mutuo o prestito di cui al comma 1 e' diretto al finanziamento delle spese indicate nella tabella F) allegata alla presente legge.

    Art. 3.

    Fondi da reiscrivere 1. L'ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 2008, in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell'esercizio 2007, a norma dell'art. 82, comma 6 della legge regionale n. 13/2000, e' accertato in € 941.418.643,90, come risulta dalla tabella C) allegata alla presente legge.

    Art. 4.

    Fondi perenti 1. Per gli effetti di cui all'art. 42, comma 3, della legge regionale n. 13/2000, e' approvata la tabella D), allegata alla presente legge, contenente l'elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 2007 e precedenti, escluse quelle riassegnate alla competenza dell'esercizio 2008 e di cui all'art. 3.

    Art. 5.

    Modifica all'art. 10 della legge regionale 27 marzo 2008, n. 6

  3. Ai commi 1, 4 e 7 dell'art. 10, della legge regionale n. 6/2008 la parola: 'quaranta' e' sostituita con la seguente: 'trenta'.

    Art. 6.

    Modifica all'art. 10 della legge regionale 26 marzo 2008, n. 4

  4. Al comma 1 dell'art. 10, della legge regionale 26 marzo 2008, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2008 e del bilancio pluriennale 2008/2010. Legge finanziaria 2008), l'importo di 'euro 92.000,00' e' sostituito con il seguente: 'euro 281.874,14'.

    Art. 7.

    Modifiche alle tabelle allegate alle leggi regionali 26 marzo 2008, n. 4 e 27 marzo 2008, n. 6

  5. Alla tabella C) della legge regionale n. 4/2008, relativa a stanziamenti in relazione a disposizioni di legge di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono apportate le modifiche di cui alla allegata...

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