LEGGE REGIONALE 24 novembre 2008, n. 42 - Norme urgenti in materia di personale, certificazione energetica, Comunita' montane e disposizioni diverse.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 17 del 26 novembre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Valutazione della dirigenza generale e della dirigenza per l'anno 2009

  1. Per l'anno 2009, in fase di prima applicazione del nuovo sistema, la verifica dei risultati e la valutazione della dirigenza generale e della dirigenza sono svolti secondo i criteri e le modalita' definiti con apposito provvedimento emanato dalla Giunta regionale da parte dei soggetti ivi individuati.

  2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Giunta regionale approva entro il 31 dicembre 2008 le linee di indirizzo per la definizione degli obiettivi dei dirigenti generali e dei dirigenti per l'anno 2009, distinti per Direzioni e Dipartimenti.

    Art. 2.

    Risorse decentrate 1. A decorrere dall'anno 2008 le risorse destinate alle finalita' di cui all'art. 15 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1° aprile 1999 sono incrementate di 800.000,00 euro con carattere di certezza, stabilita' e continuita'.

  3. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate in conformita' a quanto previsto in sede di contrattazione decentrata prioritariamente per il finanziamento della retribuzione di posizione di risultato della vice dirigenza.

  4. Ai vice dirigenti e' attribuita la retribuzione di posizione fino alla misura massima stabilita per le posizioni delle alte professionalita' dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto 'Regioni - Autonomie Locali' vigenti nel tempo. La retribuzione di risultato puo' variare da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 50 per cento della retribuzione di posizione in godimento.

  5. La retribuzione di risultato e' corrisposta a seguito di positiva verifica e certificazione dei risultati conseguiti, secondo gli esiti del sistema di valutazione previsto per i titolari di alta professionalita'.

    Art. 3.

    Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) 1. Sono abrogate le seguenti norme della legge regionale n.

    22/2007:

    1. commi 3 e 4 dell'art. 28;

    2. commi 12 e 13 dell'art. 33.

    Art. 4.

    Modifica alla legge regionale 4 luglio 2008, n. 24 (Disciplina di riordino delle Comunita' montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli Comuni) 1. Al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 24/2008 le parole: 'entro trenta giorni' sono...

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