Sentenza nº 233 da Constitutional Court (Italy), 19 Novembre 2015

RelatoreNicolò Zanon
Data di Resoluzione19 Novembre 2015
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 233

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alessandro CRISCUOLO Presidente

- Giuseppe FRIGO Giudice

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 25, 26, 27, 207 e 208 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 9-15 gennaio 2015, depositato in cancelleria il 13 gennaio 2015 ed iscritto al n. 3 del registro ricorsi 2015.

Visto l’atto di costituzione della Regione Toscana;

udito nell’udienza pubblica del 20 ottobre 2015 il Giudice relatore Nicolò Zanon;

uditi l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Silvia Fantappiè per la Regione Toscana.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso spedito per la notifica il 9 gennaio 2015 e depositato nella cancelleria di questa Corte il successivo 13 gennaio 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all’art. 117, primo comma e secondo comma, lettera e), della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 25, 26 e 27 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), e, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, Cost., questioni di legittimità costituzionale degli artt. 207 e 208 della medesima legge.

    1.1.– Con il primo motivo di ricorso, l’Avvocatura generale dello Stato osserva che gli artt. 25, 26 e 27 della legge della Regione Toscana n. 65 del 2014, ponendosi in contrasto con le norme di liberalizzazione contenute nell’art. 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, e nell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, violerebbero l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. che assegna allo Stato «la tutela della concorrenza».

    Il ricorrente lamenta che, in base alle disposizioni impugnate, siano subordinate al parere favorevole della cosiddetta conferenza di copianificazione le previsioni di trasformazione che comportano impegno di suolo non edificato all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato (art. 25), e quelle relative alle aggregazioni di medie strutture di vendita aventi effetti assimilabili a quelli delle grandi strutture (art. 26, comma 1). Inoltre, ricorda che, secondo quanto disposto dall’art. 27 della medesima legge, sono subordinate al parere della predetta conferenza le previsioni di medie strutture di vendita che comportano impegno di suolo non edificato al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato, sempre che «risultino: a) non inferiori a 2.000 metri quadrati di superficie di vendita per i comuni di cui all’articolo 15, comma 1, lettera e), numero 2), della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti); b) non inferiori a 1.000 metri quadrati di superficie di vendita per i comuni diversi da quelli di cui all’articolo 15, comma 1, lettera e), numero 2), della l.r. 28/2005» (art. 27).

    Nell’esprimere il proprio parere – sottolinea ancora l’Avvocatura generale dello Stato – la conferenza di copianificazione deve verificare dette previsioni, tenendo conto dei seguenti criteri: «a) la capacità di assorbimento, da parte dell’infrastrutturazione stradale e ferroviaria presente nel territorio del comune e in quello dell’ambito di interesse sovracomunale, del carico di utenze potenziali connesso al nuovo esercizio; b) il livello di emissioni inquinanti, comprensivo dell’incremento dovuto alla movimentazione veicolare attesa dalla nuova struttura di vendita; c) la sostenibilità rispetto alla tutela del valore paesaggistico dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’Organizzazione delle Nazioni unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) […]; d) le conseguenze attese sulla permanenza degli esercizi commerciali di prossimità, al fine di garantire i servizi essenziali nelle aree più scarsamente popolate; e) le conseguenze attese sui caratteri specifici e sulle attività presenti nei centri storici compresi nell’ambito sovracomunale, e le necessarie garanzie di permanenza delle attività commerciali d’interesse storico, di tradizione e di tipicità» (art. 26, comma 2). All’esito della propria verifica, la conferenza di copianificazione «indica gli eventuali interventi compensativi degli effetti indotti sul territorio» (art. 25, comma 5).

    Così ricostruito il quadro normativo, l’Avvocatura generale dello Stato ritiene che le disposizioni impugnate, pur se relative a motivazioni di tipo urbanistico, aggraverebbero il procedimento autorizzatorio per le medie strutture di vendita in forma aggregata, anche attraverso la previsione di interventi compensativi, «creando, di fatto, ulteriori tipologie di strutture commerciali».

    Osserva, inoltre, che, con tali disposizioni, la Regione Toscana si proporrebbe di tutelare gli esercizi di vicinato con strumenti non conformi al diritto dell’Unione europea. A tal fine, richiama la sentenza n. 165 del 2014 di questa Corte, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 20 della legge della Regione Toscana 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio per l’attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche alla legge regionale n. 28 del 2005 e alla legge regionale n. 1 del 2005), per contrasto con le norme di liberalizzazione contenute nel già citato d.l. n. 201 del 2011. Allega, in particolare, che le disposizioni oggetto del presente giudizio non siano in linea con quanto affermato nella pronuncia richiamata, poiché l’introduzione di requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente, in considerazione delle dimensioni e della tipologia di esercizio commerciale, rappresenterebbero un ostacolo effettivo alla libera concorrenza. Nel caso di specie, dette restrizioni deriverebbero anche dalla distanza tra le varie strutture di vendita, ciò che sarebbe insito nel richiamo al concetto di «aggregazione».

    In conclusione, l’Avvocatura generale dello Stato assume che le restrizioni contenute nella disciplina impugnata non siano adeguate né proporzionate alle finalità perseguite, ponendosi in contrasto con la direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno), e con l’art. 31, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, e violando, per queste ragioni, l’art. 117, primo comma e secondo comma, lettera e), Cost.

    1.2.– Con un secondo motivo di ricorso, l’Avvocatura generale dello Stato lamenta che gli artt. 207 e 208 della legge della Regione Toscana n. 65 del 2014, non risultando conformi alla normativa statale di principio contenuta nella Parte I, Titolo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Testo A), violerebbero l’art. 117, terzo comma, Cost., con riferimento alla materia «governo del territorio». Sarebbe inoltre violato l’art. 117, secondo comma, lettera s) (rectius: lettera l), Cost., in quanto, incidendo sul sistema di sanzioni civili e penali previste dal testo unico sull’edilizia, le disposizioni impugnate invaderebbero la potestà legislativa esclusiva statale nella materia «ordinamento civile e penale».

    In particolare, il ricorrente censura l’art. 207, rubricato «Sanzioni per opere ed interventi edilizi abusivi anteriori al 1° settembre 1967».

    Il comma 1 di tale articolo – con riferimento ad opere ed interventi edilizi eseguiti ed ultimati in data anteriore al 1° settembre 1967, in assenza di titolo abilitativo o in difformità dal medesimo, e ricadenti, all’epoca, all’interno della perimetrazione dei centri abitati – prevede che il Comune possa valutare la persistenza dell’interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistica mediante rimessione in pristino, applicando, se tale scrutinio ha esito positivo, e a seconda dei casi, le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dagli artt. 196, 199, 200 e 206 della stessa legge regionale.

    Il successivo comma 2 disciplina, invece, le ipotesi in cui il Comune ritenga insussistente l’interesse pubblico alla rimessione in pristino, prevedendo che, oltre al versamento dei contributi ordinariamente previsti per gli interventi edilizi, sia irrogata una sanzione pecuniaria, la cui entità varia a seconda che le opere e gli interventi siano o non in contrasto con i vigenti strumenti urbanistici comunali.

    Il comma 3 specifica che la corresponsione delle indicate somme non determina «la legittimazione dell’abuso».

    Le opere e gli interventi, sempre eseguiti ed ultimati in data anteriore al 1° settembre 1967 e in assenza di titolo abilitativo o in difformità dal medesimo, ma ricadenti all’esterno della perimetrazione dei centri abitati, sono poi considerati, dal comma 4, «consistenze legittime dal punto di vista urbanistico-edilizio».

    Infine, il comma 7 prevede che, a mezzo di apposito piano operativo, si possano assoggettare a specifica disciplina le consistenze edilizie oggetto delle...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA
3 temas prácticos
  • SENTENZA Nº 201601565 di TAR Toscana, 25-10-2016
    • Italia
    • Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana (Italia)
    • 25 Ottobre 2016
    ...declaratoria di incostituzionalità dell’art. 208 della legge n. 65 del 2014 invocato da parte ricorrente (con sentenza della Corte costituzionale n. 233 del 2015), gli assunti difensivi di parte ricorrente sono risultati smentiti all’esito di verificazione svolta nel corso del presente giud......
  • SENTENZA Nº 202107311 di Consiglio di Stato, 21-10-2021
    • Italia
    • Council of State (Italy)
    • 21 Ottobre 2021
    ...della legalità urbanistica violata (la disposizione è stata poi dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 233 del 2015); - la mancata definizione positiva di tale procedimento eccezionale di sanatoria ‒ dovuta al fatto che l’appellante, pur sollecitato, non ......
  • n. 56 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 agosto 2017 -
    • Italia
    • Gazzetta Ufficiale 13 Settembre 2017
    • 22 Agosto 2017
    ...la regione, di disporre autonomamente una sanatoria straordinaria si e' gia' espressa codesta ecc.ma Corte costituzionale, che, con sentenza n. 233 del 2015, ha chiarito che, «in tema di condono edilizio "straordinario" ... spettano alla legislazione statale, oltre ai profili penalistici (i......
2 sentencias
  • SENTENZA Nº 201601565 di TAR Toscana, 25-10-2016
    • Italia
    • Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana (Italia)
    • 25 Ottobre 2016
    ...declaratoria di incostituzionalità dell’art. 208 della legge n. 65 del 2014 invocato da parte ricorrente (con sentenza della Corte costituzionale n. 233 del 2015), gli assunti difensivi di parte ricorrente sono risultati smentiti all’esito di verificazione svolta nel corso del presente giud......
  • SENTENZA Nº 202107311 di Consiglio di Stato, 21-10-2021
    • Italia
    • Council of State (Italy)
    • 21 Ottobre 2021
    ...della legalità urbanistica violata (la disposizione è stata poi dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 233 del 2015); - la mancata definizione positiva di tale procedimento eccezionale di sanatoria ‒ dovuta al fatto che l’appellante, pur sollecitato, non ......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT