Sentenza nº 239 da Constitutional Court (Italy), 19 Novembre 2015
Relatore | Nicolò Zanon |
Data di Resoluzione | 19 Novembre 2015 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 239
ANNO 2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alessandro CRISCUOLO Presidente
- Giuseppe FRIGO Giudice
- Paolo GROSSI
- Giorgio LATTANZI
- Aldo CAROSI
- Marta CARTABIA
- Mario Rosario MORELLI
- Giancarlo CORAGGIO
- Giuliano AMATO
- Silvana SCIARRA
- Daria de PRETIS
- Nicolò ZANON
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dellart. 1, commi 526 e 527, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2014), promossi dalle Regioni autonome Valle dAosta/Vallée dAoste, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia, dalle Province autonome di Bolzano e di Trento e dalla Regione siciliana con ricorsi notificati il 24, il 21 e il 25 febbraio, il 24 febbraio-4 marzo 2014 e il 25 febbraio, depositati in cancelleria il 28 febbraio, il 3, il 4 e il 5 marzo 2014 e rispettivamente iscritti ai nn. 7, 9, 10, 11, 14 e 17 del registro ricorsi 2014.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nelludienza pubblica del 3 novembre 2015 il Giudice relatore Nicolò Zanon;
uditi gli avvocati Francesco Saverio Marini per la Regione autonoma Valle dAosta/Vallée dAoste, Massimo Luciani per la Regione autonoma Sardegna, Carlo Albini per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, per la Provincia autonoma di Trento, Beatrice Fiandaca per la Regione siciliana e lavvocato dello Stato Wally Ferrante per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
-
− La Regione autonoma Valle dAosta/Vallée dAoste, con ricorso notificato il 24 febbraio 2014 presso lAvvocatura generale dello Stato e, in pari data, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, poi depositato il 28 febbraio 2014 (reg. ric. n. 7 del 2014), ha impugnato, tra gli altri, lart. 1, commi 526 e 527, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2014).
1.1.− Lart. 1, comma 526, della citata legge è censurato «nella parte in cui impone alle Regioni speciali, per lanno 2014, di concorrere ulteriormente al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, per limporto complessivo di 240 milioni di euro, nel rispetto delle procedure previste dallart. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, specificando che fino allemanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, il contributo finanziario del concorso è accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, secondo gli importi indicati, per ciascuna Regione a statuto speciale e Provincia autonoma, nella tabella ivi indicata (laccantonamento a carico della Valle dAosta ammonta ad euro 5,54 milioni)».
Lart. 1, comma 527, della medesima legge è, invece, censurato «nella parte in cui prevede che gli importi indicati nella tabella di cui al comma precedente possono formare oggetto di modifica, a invarianza di concorso complessivo, mediante apposito accordo da sancire in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni entro il 31 gennaio 2014, accordo il cui contenuto dovrà essere recepito con successivo decreto del Ministero dellEconomia e delle Finanze».
Ad avviso della ricorrente, la disciplina recata dalle norme impugnate sarebbe stata emanata in violazione «del principio pattizio, dellautonomia finanziaria e organizzativa regionale, del principio di ragionevolezza, nonché degli articoli 5 e 120 della Costituzione».
In particolare, il legislatore statale avrebbe definito, in via unilaterale e in violazione della tecnica dellaccordo, la misura puntuale delle entità finanziarie gravanti sulla Regione ricorrente, prevedendo la possibilità di modificare gli importi del concorso finanziario attraverso un accordo sostitutivo da siglare tra tutte le autonomie speciali, ed imponendo, in maniera irragionevole, un termine eccessivamente breve (fissato al 31 gennaio 2014) per il raggiungimento di tale accordo.
Non solo sarebbe stato violato, dunque, il principio di ragionevolezza e di leale collaborazione di cui agli artt. 3, 5 e 120 Cost., ma si sarebbe anche determinata una intollerabile lesione dellautonomia finanziaria della Regione autonoma Valle dAosta/Vallée dAoste, tutelata dagli artt. 2, primo comma, lettera a), 3, primo comma, lettera f), 12, 48-bis e 50 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle dAosta), e dalla relativa normativa di attuazione (segnatamente dagli artt. da 2 a 7 della legge 26 novembre 1981, n. 690, recante «Revisione dellordinamento finanziario della regione Valle dAosta»), la quale può essere modificata soltanto nel rispetto di particolari procedure pattizie.
Le lamentate violazioni risulterebbero «aggravate» dalla circostanza che la misura complessiva del contributo imposto alla Regione viene immediatamente accantonata dallo Stato, «a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali», ossia sulla base di un meccanismo reputato illegittimo, in quanto incidente jure imperii sulle entità delle compartecipazioni valdostane ai tributi erariali e, quindi, su una materia riservata alla normativa di attuazione contenuta negli artt. da 2 a 7 della legge n. 690 del 1981, che appunto fissano le quote di tributi erariali da attribuire alla Valle dAosta/Vallée dAoste.
Tale meccanismo si porrebbe in contrasto con lart. 48-bis dello statuto speciale, per effetto del quale è preclusa allo Stato la possibilità di definire in via unilaterale gli importi del concorso valdostano alla manovra economica statale, in quanto lordinamento finanziario della Regione, disciplinato dalla legge n. 690 del 1981, non può formare oggetto di modifiche se non nel rispetto delle particolari garanzie procedimentali previste dalla citata norma statutaria.
Di qui, la violazione anche degli artt. 5 e 120 Cost., oltre che degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., in combinato disposto con lart. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).
Lincostituzionalità delle norme impugnate rileverebbe, infine, anche in relazione allart. 3 Cost., in ragione del fatto che il predetto accantonamento è immediatamente (e irragionevolmente) disposto a favore dello Stato senza alcuna limitazione temporale, non esistendo alcun termine di legge entro il quale provvedere allemanazione delle norme di attuazione di cui allart. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dellarticolo 119 della Costituzione).
1.2.− Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallAvvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale, con memoria depositata il 4 aprile 2014, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, infondato.
In via preliminare, la difesa statale ha chiesto dichiararsi linammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in quanto il prospettato vulnus alle prerogative finanziarie non sarebbe stato oggetto di adeguata dimostrazione, non essendosi documentato che le norme impugnate si traducono in una grave alterazione del rapporto tra i complessivi bisogni regionali e linsieme dei mezzi finanziari necessari per farvi fronte.
Nel merito, si è ricordato che tutti gli enti territoriali sono tenuti al rispetto degli equilibri generali imposti dalla finanza pubblica, anche in conseguenza della unitarietà delle manovre finanziarie e della inscindibilità degli effetti che queste producono a livello nazionale, tanto più che il principio del necessario concorso di tutti gli enti autonomi al conseguimento degli obiettivi di bilancio «è stato elevato a rango costituzionale, proprio con decorrenza dallesercizio finanziario 2014, dallart. 119, primo comma, della Costituzione, per effetto delle modifiche apportate dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1».
Le norme impugnate, in questo contesto, si iscriverebbero, dunque, nel novero dei principi di coordinamento della finanza pubblica, anche alla luce del particolare momento congiunturale nel quale esse si inseriscono e del principio, acquisito alla giurisprudenza costituzionale, secondo cui ben possono determinarsi riduzioni delle disponibilità finanziarie delle Regioni, purché non siano tali da comportare uno squilibrio incompatibile con le esigenze di spesa regionale, circostanza, questultima, solo asserita e non dimostrata dalla Regione ricorrente.
Avendo lart. 1, comma 526, della legge n. 147 del 2013, riprodotto meccanismi di regolazione finanziaria e di concorso al risanamento della finanza pubblica già introdotti da omologhe norme di precedenti manovre di bilancio, lAvvocatura generale dello Stato, dopo le illustrate premesse di ordine generale, ha fatto rinvio alle difese spiegate nei giudizi in cui tali analoghe norme sono state impugnate, con particolare riferimento alla sussistenza di una competenza esclusiva statale in materia tributaria e di perequazione delle risorse finanziarie (ai sensi dellart. 117, secondo comma, lettera e, Cost.) ed alla ragionevolezza del sacrificio imposto (anche) alle autonomie speciali, nellattuale contesto di finanza pubblica, nel rispetto dei principi di solidarietà (art. 2 Cost.), di unitarietà della Repubblica (art. 5 Cost.), di responsabilità internazionale dello Stato (art. 10 Cost.) e di tutela dellunità giuridica ed economica (art. 120 Cost.).
Le misure in esame, inoltre, non solo non avrebbero comportato una riduzione formale della misura delle compartecipazioni ai tributi erariali previsti dai rispettivi statuti, ma non avrebbero neppure inciso sulla clausola di salvaguardia statutaria rappresentata dal rinvio alle prerogative finanziarie delle autonomie.
Del resto, secondo la difesa statale, il percorso procedurale consensualistico tracciato dallart. 27 della legge n. 42 del 2009...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA-
SENTENZA Nº 201900555 di TAR Campania - Salerno, 27-03-2019
...la pronuncia di illegittimità costituzionale del richiamato art. 120, su cui si basava il precedente decreto sanzionatorio (Corte Costituzionale n. 239 del 15 luglio L’amministrazione resistente si costituiva in giudizio con memoria di pura forma. All’udienza pubblica del 27 marzo 2019, la ......
-
SENTENZA Nº 201900555 di TAR Campania - Salerno, 27-03-2019
...la pronuncia di illegittimità costituzionale del richiamato art. 120, su cui si basava il precedente decreto sanzionatorio (Corte Costituzionale n. 239 del 15 luglio L’amministrazione resistente si costituiva in giudizio con memoria di pura forma. All’udienza pubblica del 27 marzo 2019, la ......