Sentenza nº 234 da Constitutional Court (Italy), 19 Novembre 2015

RelatoreGiuseppe Frigo
Data di Resoluzione19 Novembre 2015
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 234

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alessandro CRISCUOLO Presidente

- Giuseppe FRIGO Giudice

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 159, comma 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), come sostituito dall’art. 47 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249 (Norme in materia di procedimento disciplinare a carico dei notai, in attuazione dell’articolo 7, comma 1, lettera e, della legge 28 novembre 2005, n. 246), promosso dalla Corte d’appello di Milano nel procedimento vertente tra il Consiglio notarile di Milano e M.F., con ordinanza del 13 novembre 2014, iscritta al n. 261 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell’anno 2015.

Visti l’atto di costituzione di M.F., nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 22 settembre 2015 il Giudice relatore Giuseppe Frigo, sostituito per la redazione della decisione dal Giudice Giorgio Lattanzi;

uditi gli avvocati Barbara Randazzo e Luigi Manzi per M.F. e l’avvocato dello Stato Antonio Grumetto per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 13 novembre 2014 (r.o. n. 261 del 2014), la Corte d’appello di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 159, comma 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), «nella parte in cui non consente, in ogni caso, la riabilitazione del notaio dopo la condanna per uno dei reati indicati dalla stessa disposizione».

    La Corte rimettente riferisce di dover decidere su un ricorso proposto dal Consiglio notarile di Milano nei confronti di una persona, destituita dal notariato a seguito di condanna penale per peculato ed appropriazione indebita.

    In merito ai fatti, la Corte espone che il notaio era stato destituito in conseguenza di una condanna, divenuta definitiva nel dicembre 2003, per i delitti di peculato (art. 314 del codice penale) e di appropriazione indebita (art. 646 cod. pen). La pena inflitta − scontata in parte in carcere, in parte agli arresti domiciliari e infine con l’affidamento in prova ai servizi sociali − era stata dichiarata estinta a seguito dell’esito favorevole del periodo di prova.

    Successivamente il notaio aveva presentato al Consiglio notarile di Milano, ex art. 159 della legge n. 89 del 1913 (cosiddetta legge notarile), una richiesta di riabilitazione all’esercizio delle funzioni notarili, che era stata rigettata in considerazione della gravità e della risonanza pubblica dei fatti commessi e, comunque, della preclusione, contenuta nella legge notarile, della riabilitazione in relazione ai reati per i quali era intervenuta la condanna.

    Il notaio aveva allora richiesto al consiglio notarile di sottoporre la delibera di rigetto alla corte d’appello competente, affinché provvedesse all’omologazione, ex art. 159, comma 2, della legge notarile, sostenendo che tale controllo giurisdizionale doveva avvenire, sia nel caso di accoglimento, sia nel caso di rigetto dell’istanza di riabilitazione.

    In seguito a questa ulteriore domanda, il consiglio notarile aveva proposto il ricorso per il quale è pendente il giudizio a quo, chiedendo alla corte d’appello, in via principale, di dichiarare «l’improponibilità, l’inammissibilità e la infondatezza» della domanda proposta dal notaio, dato che il giudizio di omologazione poteva riguardare solo le delibere di accoglimento delle istanze di riabilitazione e, in subordine, di confermare la legittimità e la fondatezza della delibera di rigetto, in quanto conforme alle prescrizioni dell’art. 159, comma 3, della legge n. 89 del 1913.

    Il notaio si era costituito chiedendo che la corte d’appello, rifiutata l’omologazione della delibera, disponesse la riabilitazione o restituisse gli atti al consiglio notarile per una nuova deliberazione, previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 159, comma 3, della legge n. 89 del 1913, nella parte cui, per i reati ivi indicati, non consente la riabilitazione, indipendentemente dalle circostanze, dal tempo trascorso e dalla condotta del notaio, anche dopo che questi abbia conseguito la piena riabilitazione penale.

    Tanto premesso, il giudice rimettente solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 159, comma 3, della legge n. 89 del 1913, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.

    Quanto alla rilevanza, il giudice a quo ritiene che la corte d’appello sia tenuta a esercitare il proprio controllo formale di omologazione nei confronti non solo dei provvedimenti di accoglimento, ma anche di quelli di rigetto della richiesta di riabilitazione. Una diversa interpretazione del comma 2 dell’art. 159 della legge n. 89 del 1913 comporterebbe, infatti, una violazione dell’art. 3 Cost., perché i profili pubblicistici della professione richiedono necessariamente il controllo di legalità su tutti i provvedimenti inerenti alla riabilitazione di un notaio.

    Quanto, poi, alla non manifesta infondatezza, il rimettente ritiene che la preclusione...

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