Sentenza nº 237 da Constitutional Court (Italy), 19 Novembre 2015

RelatorePaolo Grossi
Data di Resoluzione19 Novembre 2015
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 237

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alessandro CRISCUOLO Presidente

- Giuseppe FRIGO Giudice

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicol򠠠 ZANON ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 76, comma 2, e 92 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia – Testo B), come riprodotti nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), promosso dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento nel procedimento vertente tra H.B. e la Comunità della Vallagarina con ordinanza del 6 novembre 2014, iscritta al n. 257 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell’anno 2015.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 2015 il Giudice relatore Paolo Grossi.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 6 novembre 2014, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento solleva, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e terzo comma, e 113, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 76, comma 2, e 92 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia – Testo B), «riprodotti» nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A).

    Premette il giudice rimettente di essere stato investito del ricorso proposto da un cittadino straniero avverso la determinazione con la quale l’ente territorialmente competente in materia di edilizia abitativa aveva disposto l’esclusione del medesimo dalla graduatoria per l’assegnazione di alloggio pubblico, avendo l’interessato rinunciato alla locazione dell’appartamento offertogli in assegnazione, per ritenerne disagevole l’ubicazione.

    All’atto della proposizione del ricorso, il ricorrente aveva anche presentato richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato a norma del predetto d.P.R. n. 115 del 2002, ma la Commissione istituita ai sensi dell’art. 14 dell’Allegato 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo) «per deliberare in via provvisoria ed anticipata su tali richieste» aveva respinto l’istanza per mancanza del requisito del reddito. La domanda veniva, dunque, riproposta al Tribunale amministrativo rimettente, il quale, dopo ampia disamina del requisito della non manifesta infondatezza della richiesta di annullamento posta a base del ricorso, pur dichiarandosi «consapevole che l’interpretazione proposta dal ricorrente è d’incerta sostenibilità», reputava che le censure proposte non fossero manifestamente infondate, e cioè non fossero «inconciliabili, già ad un primo sommario esame, con fondamentali principi dell’ordinamento giuridico, regole esegetiche e di esperienza comunemente acquisite, o con la documentazione depositata in giudizio».

    Quanto, invece, al richiesto requisito reddituale, il relativo presupposto difetterebbe nel caso di specie. Stabilisce, infatti, l’art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 che, salvo quanto previsto dall’art. 92, ove l’istante conviva con il coniuge o con altri familiari, il reddito degli stessi si cumula con quello del richiedente; a sua volta, però, il richiamato art. 92 – il quale trova collocazione nel titolo relativo alle disposizioni del patrocinio a spese dello Stato nel processo penale – stabilisce che, ove l’interessato conviva con il coniuge o con altri familiari, il limite di reddito per essere ammessi al beneficio viene elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

    Alla stregua di tali disposizioni, la domanda del ricorrente, tenuto conto della sua situazione familiare, andrebbe, dunque, respinta, dal...

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