Sentenza nº 223 da Constitutional Court (Italy), 05 Novembre 2015

RelatoreNicolò Zanon
Data di Resoluzione05 Novembre 2015
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 223

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alessandro CRISCUOLO Presidente

- Giuseppe FRIGO Giudice

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicol򠠠 ZANON ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 649, primo comma, del codice penale, promosso dal Tribunale ordinario di Parma nel procedimento penale a carico di R.D. con ordinanza del 22 settembre 2014, iscritta al n. 229 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 2015 il Giudice relatore Nicolò Zanon.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 22 settembre 2014 il Tribunale ordinario di Parma, in composizione monocratica, ha sollevato – con riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 24, primo comma, della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’art. 649, primo comma, del codice penale.

    Il rimettente è chiamato alla celebrazione di un giudizio che concerne fatti asseritamente commessi dall’imputato in danno della moglie, all’epoca convivente e non legalmente separata. L’interessato, abusando della fiducia della consorte e della propria posizione di funzionario di banca, avrebbe compiuto una serie di operazioni non concordate, e in qualche caso illecite, su conti correnti di comune intestazione: dirottando fondi verso altri conti, da lui solo controllati; ottenendo mutui garantiti da ipoteca sulla casa coniugale (iscritta in base ad una falsa procura notarile); emettendo o facendo emettere assegni circolari con la falsa sottoscrizione della persona offesa; richiedendo prestiti in appoggio su conti comuni, aperti mediante documenti con sottoscrizioni apocrife. La scoperta degli illeciti – illustra ancora il rimettente – sarebbe stata ostacolata dall’imputato, tra l’altro, esibendo alla moglie falsi estratti di conto corrente, e serbando il silenzio sull’intervenuto suo licenziamento per ragioni disciplinari.

    Nel complesso, stando all’accusa, l’imputato si era appropriato della somma di circa 337.000,00 euro, cagionando un danno ancor superiore in ragione dell’indebitamento provocato. Dopo la definitiva emersione dei fatti, lo stesso imputato aveva abbandonato la casa coniugale, disinteressandosi del mantenimento dei figli e lasciando tutti i congiunti in condizioni economiche disagiate, oltre che in uno stato di grave prostrazione psicologica.

    In relazione ai fatti indicati, si procede nel giudizio a quo per i delitti di truffa aggravata (art. 640, secondo comma, in relazione all’art. 61, numero 5, cod. pen.), falso pluriaggravato in scrittura privata (art. 485 in relazione all’art. 61, numeri 2, 5, 7 e 11, cod. pen.), falso in atto pubblico (art. 479 cod. pen.).

    Ciò premesso, il Tribunale rimettente assume che, almeno per il delitto di truffa, dovrebbe trovare applicazione la causa di non punibilità prevista dalla norma censurata, che attiene tra l’altro al coniuge non legalmente separato e comprende tutti i delitti previsti nel Titolo XIII del Libro II del codice penale, esclusi quelli commessi mediante violenza alle persone (e, comunque, quelli di cui agli artt. 628, 629 e 630).

    Sennonché, a parere del giudice a quo, la norma contrasterebbe con gli art. 3 e 24 Cost. La ratio comunemente riconosciuta alla previsione, quella cioè di prevenire il turbamento connesso ad indagini e sentenze di condanna che colpiscano il nucleo familiare, avrebbe perso di ogni attualità. La fisionomia della istituzione familiare sarebbe mutata, rispetto all’epoca in cui la disciplina è stata concepita, dal punto di vista sociale, culturale ed economico, e la stessa frequenza degli illeciti intrafamiliari, di conseguenza, non sarebbe paragonabile a quella in origine apprezzata dal legislatore.

    Dovrebbe riconoscersi, sempre secondo il giudice a quo, come i nuclei familiari vengano semmai turbati dai comportamenti criminosi tenuti in danno di congiunti, e come risulti irragionevole, di conseguenza, l’assoluta preminenza assegnata ad un fine di coesione che, nei fatti, risulterebbe irrealizzabile.

    Lo stesso fine, del resto, potrebbe essere perseguito anche mediante la previsione generalizzata della perseguibilità a querela per i fatti in considerazione.

    La disciplina censurata contrasterebbe dunque con il principio di uguaglianza, diversificando in senso ingiustificatamente favorevole il trattamento dei familiari rispetto a quello dei soggetti esterni che, a parità di condotta offensiva per il patrimonio, non potrebbero valersi della causa di non punibilità. Ma sarebbero violate anche le previsioni del secondo comma dell’art. 3 e del primo comma dell’art. 24 Cost., in quanto, per effetto della norma censurata, sarebbe indebitamente precluso l’accesso di «soggetti deboli» alla tutela penale dei loro diritti nei confronti dei familiari.

    Dalla disposizione censurata, sempre secondo il rimettente, deriverebbe un pregiudizio per il principio di coerenza interna dell’ordinamento, se si considera che, ad altri fini, i reati commessi in ambito familiare o con abuso delle relazioni domestiche sono connotati addirittura da un disvalore più marcato (sono citate le aggravanti di cui all’art. 576, primo comma, numero 2, e all’art. 61, numero 11, cod. pen.).

  2. – È intervenuto nel giudizio, con atto depositato il 5 gennaio 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi la questione inammissibile o comunque infondata.

    La disposizione censurata mirerebbe, secondo l’indicazione della stessa giurisprudenza costituzionale, a privilegiare l’interesse alla riconciliazione familiare rispetto a quello concernente la punizione del colpevole, secondo una logica di bilanciamento tipicamente riferibile alla discrezionalità del legislatore, e dunque sottratta al sindacato di legittimità costituzionale.

    L’inammissibilità della questione sarebbe evidente alla luce della sua stessa formulazione. Il rimettente, infatti, non avrebbe indicato alcun parametro cui ancorare l’asserita irragionevolezza del bilanciamento operato con la norma censurata, fatto ancor più rimarchevole alla luce della particolare rilevanza costituzionale assegnata alla famiglia fondata sul matrimonio. Muovendo da una affermazione indimostrata (i reati intrafamiliari contro il patrimonio segnerebbero nuclei già deteriorati e difficilmente ricomponibili), il giudice a quo non avrebbe posto in luce norme e principi utili a documentare un nuovo assetto costituzionale dei valori e l’obsolescenza di quello asseritamente superato.

    La questione sarebbe inammissibile dunque, ed in primo luogo, per la genericità della prospettazione e...

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