Ordinanza nº 225 da Constitutional Court (Italy), 05 Novembre 2015
Relatore | Giuseppe Frigo |
Data di Resoluzione | 05 Novembre 2015 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N. 225
ANNO 2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alessandro CRISCUOLO Presidente
- Giuseppe FRIGO Giudice
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicol ZANON ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2-bis, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), aggiunto dall’art. 2, comma 36-vicies semel, lettera m), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, promosso dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Torino nel procedimento penale a carico di S.F. ed altri con ordinanza del 15 dicembre 2014, iscritta al n. 44 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell’anno 2015.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 2015 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.
Ritenuto che con ordinanza del 15 dicembre 2014 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 10, 24, 77, 101, 104, 111, 112 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2-bis, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), aggiunto dall’art. 2, comma 36-vicies semel, lettera m), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in forza del quale, per i delitti di cui al medesimo decreto legislativo, l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale può essere chiesta dalle parti solo qualora ricorra l’attenuante prevista dai commi 1 e 2 dello stesso art. 13: ossia, solo se i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei predetti delitti – comprensivi delle sanzioni amministrative, ancorché non applicabili all’imputato in forza del principio di specialità – siano stati estinti, mediante pagamento, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado;
che il giudice a quo riferisce di essere investito del processo penale nei confronti di quattro persone, imputate del reato di associazione per delinquere costituita allo scopo di commettere reati tributari, nonché, in concorso tra loro, dei delitti tributari di cui agli artt. 2, 5, 8, 10-bis e 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000;
che nel corso dell’udienza preliminare i difensori degli imputati avevano chiesto l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.;
che il pubblico ministero, pur ritenendo congrue le pene richieste...
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