Sentenza nº 219 da Constitutional Court (Italy), 05 Novembre 2015

RelatoreGiorgio Lattanzi
Data di Resoluzione05 Novembre 2015
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 219

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alessandro CRISCUOLO Presidente

- Giuseppe FRIGO Giudice

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicol򠠠 ZANON ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera d), della legge della Regione Calabria 16 ottobre 2014, n. 20 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 30 ottobre 2012, n. 48, 8 luglio 2002, n. 24, 12 ottobre 2012, n. 45, 7 marzo 2000, n. 10, 17 maggio 1996, n. 9), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 15-18 dicembre 2014, depositato in cancelleria il 18 dicembre 2014 ed iscritto al n. 90 del registro ricorsi 2014.

Udito nell’udienza pubblica del 22 settembre 2015 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

udito l’avvocato dello Stato Pio Giovanni Marrone per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso spedito per la notificazione il 15 dicembre 2014, ricevuto il successivo 18 dicembre e depositato in pari data (reg. ric. n. 90 del 2014), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera d), della legge della Regione Calabria 16 ottobre 2014, n. 20 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 30 ottobre 2012, n. 48, 8 luglio 2002, n. 24, 12 ottobre 2012, n. 45, 7 marzo 2000, n. 10, 17 maggio 1996, n. 9), in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione.

    La disposizione impugnata sostituisce il comma 10 dell’art. 7 della legge della Regione Calabria 12 ottobre 2012, n. 45 (Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale), stabilendo che «Nelle aree ricadenti all’interno della Rete Natura 2000 i piani di gestione forestale ed i piani poliennali non vanno assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di valutazione ambientale strategica (VAS) a norma dell’articolo 6, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 per come modificato dall’articolo 4-undecies della legge 30 dicembre 2008, n. 205, e dell’articolo 5, commi 6 e 7 del regolamento n. 16 del 6 novembre 2009 approvato con Delib.G.R. n. 749 del 4 novembre 2009».

    L’Avvocatura generale dello Stato evidenzia il contrasto tra la disposizione censurata e l’art. 6, comma 4, lettera c-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), posto che la normativa statale esclude dalla VAS esclusivamente «i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i...

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