LEGGE REGIONALE 26 novembre 2008, n. 34 - Modifiche alla legge regionale 1° aprile 2005, n. 9, ad oggetto: «Riordino del Servizio sanitario regionale»

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 27 del 1° dicembre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

  1. L'art. 3 della legge regionale n. 1° aprile 2005, n. 9 (Riordino del Servizio sanitario regionale), e' sostituito dal seguente:

    'Art. 3 (Azienda sanitaria regionale del Molise - Assetto territoriale). - 1. La Regione assicura i livelli di assistenza attraverso l'Azienda sanitaria regionale del Molise, in sigla A.S.Re.M., corrispondente all'intero territorio regionale.

  2. Per garantire i livelli essenziali di assistenza, la A.S.Re.M.

    si avvale:

    a) dei propri servizi e presidi;

    b) dei soggetti erogatori operanti nel Molise, di rilievo nazionale e regionale, accreditati dalla Regione e nei limiti dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

  3. La A.S.Re.M., con sede legale in Campobasso, dotata di personalita' giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale, provvede:

    a) alla definizione degli obiettivi di salute secondo gli indirizzi delineati dalla programmazione regionale e dalla pianificazione aziendale nonche' al loro perseguimento;

    b) alla programmazione organizzativa ed operativa per la gestione delle risorse strumentali ed umane dei servizi sanitari;

    c) al coordinamento dei servizi relativi ai differenti livelli assistenziali (ospedale, distretti, prevenzione);

    d) alla rilevazione, all'orientamento ed alla valutazione della domanda socio-sanitaria, alla verifica del grado di soddisfacimento della stessa, nonche' alla valutazione complessiva dei consumi;

    e) alla distribuzione delle risorse assegnate ed alla corretta utilizzazione delle stesse;

    f) all'integrazione, sia a livello programmatori che di attuazione, dei servizi sanitari con i servizi sociali nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3-septies del decreto legislativo n.

    502/ 1992 e successive modifiche ed integrazioni;

    g) alla gestione dei rapporti di informazione e di collaborazione con la Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 8;

    h) alla negoziazione con le organizzazioni sindacali, sulla base di indirizzi aziendali, per le intese e gli accordi.

  4. L'A.S.Re.M. e' articolata in distretti che comprendono gli stabilimenti ospedalieri ed i presidi ospedalieri, entrambi a gestione diretta. I compiti dei distretti si esauriscono nelle attivita' territoriali, mentre l'attivita' ospedaliera, che costituisce un separato livello assistenziale, fa capo direttamente alla A.S.Re.M..

  5. I distretti, il cui numero e' definito nel Piano sanitario regionale...

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