DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 novembre 2008, n. 59 - Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 29 aprile 2008 n. 21 (Promozione dell'imprenditoria giovanile).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 38 del 12 novembre 2008) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'art. 1 della legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli artt. 34 e 42, comma 2, dello Statuto;

Vista la legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell'imprenditoria giovanile) ed, in particolare, l'art. 9, primo comma, che rinvia all'approvazione del regolamento di attuazione della legge medesima;

Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 29 settembre 2008, n. 28 adottata previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico della Programmazione e delle competenti strutture di cui all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003, e trasmessa al Consiglio regionale al fine dell'acquisizione del parere previsto dall'art. 42, comma 2, dello Statuto;

Dato atto che la 3a Commissione consiliare, riunita nella seduta del 30 ottobre 2008, ha espresso parere favorevole con osservazioni;

Ritenuto di accogliere l'osservazione formulata dalla 3a Commissione consiliare con riferimento all'art. 3, comma 2, del Regolamento;

Ritenuto di non accogliere l'osservazione formulata dalla 3a Commissione consiliare con riferimento all'art. 15 comma 1 lettere b) e c) in quanto la previsione di indicatori specifici non e' oggetto del Regolamento, non rientrando nell'elenco di cui all'art. 9 comma 1, ma trattasi di specifiche relative alle 'condizioni per l'erogazione del finanziamento', di cui all'art. 6 comma 2 lettera e) della legge regionale n. 21/2008, che devono essere indicate con delibera della Giunta regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 novembre 2008, n.

895, che approva il Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell'imprenditoria giovanile);

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di attuazione delle disposizioni previste dall'art. 9 della legge regionale 29 aprile 2008 n. 21 (Promozione dell'imprenditoria giovanile).

Art. 2.

Modalita' di individuazione del soggetto gestore del Fondo di rotazione 1. Il soggetto al quale e' affidato il compito di provvedere alla gestione del fondo di rotazione e alla selezione ed erogazione delle agevolazioni previste dalla legge regionale n. 21/2008, di seguito soggetto gestore, e' individuato dalla Giunta regionale:

  1. mediante affidamento con procedura di evidenza pubblica, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e alla legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita' del lavoro);

  2. mediante affidamento ad organismo in house.

    Art. 3.

    Modalita' di gestione del Fondo di rotazione 1. Il soggetto gestore e' tenuto a:

  3. eseguire l'istruttoria delle domande di accesso alle agevolazioni;

  4. accertare il requisito del potenziale di sviluppo a contenuto tecnologico e innovativo, secondo i criteri indicati all'art. 5;

  5. erogare le agevolazioni di cui all'art. 5 della legge regionale n. 21/2008;

  6. garantire alle imprese di nuova costituzione un tutoraggio per i primi due anni dall'inizio dell'attivita';

  7. monitorare i progetti e fornire alla Regione le informazioni utili per verificare lo stato di attuazione degli interventi;

  8. ottenere la gestione contabile del fondo di rotazione.

    1. L'accertamento del requisito del potenziale di sviluppo a contenuto tecnologico e innovativo e' effettuato da un Comitato per la valutazione dei progetti, composto di tre membri di cui uno con funzione di Presidente, nominati dal soggetto gestore d'intesa con la Direzione generale della Giunta regionale competente per materia.

      Art. 4.

      Presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni e relativa istruttoria 1. La domanda di accesso alle agevolazioni e' presentata dal legale...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT