LEGGE REGIONALE 10 novembre 2008, n. 60 - Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40. (Disciplina del Servizio sanitario regionale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 39 del 19 novembre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 40/2005

  1. La lettera a) del comma l dell'art. l della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale), e' sostituita dalla seguente:

    'a) gli strumenti e le procedure della programmazione sanitaria e sociale integrata e della valutazione; '.

  2. Dopo la lettera e) del comma l dell'art. 1 della legge regionale n. 40/2005 e' inserita la seguente:

    'e-bis) le modalita' di partecipazione degli enti locali al governo dei servizi territoriali e le soluzioni organizzative adeguate per assicurare la presa in carico integrata del bisogno sanitario e sociale e la continuita' del percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale;'.

  3. Dopo la lettera e-bis) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 40/2005 e' aggiunta la seguente:

    'e-ter) la partecipazione dei cittadini alle scelte del sistema sanitario regionale.'.

    Art. 2.

    Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 40/2005

  4. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 40/2005 le parole: 'assistenza sanitaria' sono sostituite dalle seguenti: 'assistenza sanitaria e sociale integrata'.

  5. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 40/2005 le parole: 'piano sanitario regionale' sono sostituite dalle seguenti: 'piano sanitario e sociale integrato regionale'.

  6. Dopo la lettera o) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 40/2005 e' inserita la seguente:

    'o-bis) per piano sanitario e sociale integrato regionale, l'atto unico di programmazione regionale che comprende l'assistenza sanitaria, sociale e socio-sanitaria integrata; '.

  7. Alla lettera q) del comma l dell'art. 2 della legge regionale n. 40/2005 le parole: 'piano sanitario regionale' sono sostituite dalle seguenti: 'piano sanitario e sociale integrato regionale'.

  8. Dopo la lettera s) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 40/2005 e' inserita la seguente:

    's-bis) per societa' della salute, la modalita' organizzativa di un ambito territoriale di zona-distretto costituita in forma di consorzio tra l'azienda unita' sanitaria locale ed i comuni per l'esercizio associato delle attivita' sanitarie territoriali, socio-sanitarie e sociali integrate;'.

  9. Dopo la lettera u) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 40/2005 e' inserita la seguente:

    'u-bis) per valutazione, il complesso degli strumenti che la Regione e i soggetti del sistema adottano per verificare il raggiungimento degli obiettivi della programmazione, ossia i risultati conseguiti misurabili in termini di livelli di salute della popolazione, efficacia e qualita' delle cure, appropriatezza ed efficienza dei servizi erogati; '.

  10. Alla lettera v) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 40/2005 le parole: 'individuata dall'allegato A alla presente legge' sono sostituite dalle seguenti: 'individuata ai sensi dell'art. 64, comma 1'.

    Art. 3.

    Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 40/2005

  11. Alla lettera g) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 40/2005 le parole: 'programmazione sanitaria regionale' sono sostituite dalle seguenti: 'programmazione sanitaria e sociale integrata regionale'.

  12. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 40/2005 e' inserita la seguente:

    'i-bis) integrazione delle politiche sanitarie sociali con le politiche settoriali che ad ogni livello hanno effetti sulle condizioni di salute e di vita dei cittadini, finalizzata alla promozione della salute, e a concorrere a determinare lo stato di benessere degli individui; '.

  13. Dopo la lettera i-bis) del comma l dell'art. 3 della legge regionale n. 40/2005 e' aggiunta la seguente:

    'i-ter) puntuale e costante verifica dei risultati raggiunti dal sistema sanitario e trasparenza nella loro comunicazione ai cittadini.'.

    Art. 4.

    Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 40/2005

  14. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 40/2005 e' sostituito dal seguente:

    '3. Per le attivita' di assistenza sociale e per quelle socio-assistenziali a rilievo sanitario, le aziende sanitarie, d'intesa con gli enti locali, ovvero, ove costituita, la societa' della salute, definiscono procedure per assicurare l'appropriatezza e la continuita' del percorso assistenziale; tali procedure devono garantire:

    a) il coordinamento complessivo fra i servizi ospedalieri e i servizi sanitari territoriali sia domiciliari che semiresidenziali, residenziali e riabilitativi della zona-distretto;

    b) l'accesso con modalita' uniformi ai servizi sanitari territoriali e socio-sanitari, nonche' ai servizi sociali integrati;

    c) il coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta in conformita' delle convenzioni nazionali e la loro responsabilizzazione nella programmazione, nell'attuazione e nel controllo del percorso assistenziale;

    d) l'operativita' in rete dei servizi ospedalieri in area vasta e in ambito regionale.'.

  15. Al comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 40/2005 le parole: 'Anche per le finalita' di cui all'art. 20, comma 4' sono sostituite dalle seguenti: 'Anche per le finalita' di cui all'art.

    20'.

    Art. 5.

    Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 40/2005

  16. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 40/2005 le parole: 'piano sanitario regionale' sono sostituite dalle seguenti:

    'piano sanitario e sociale integrato regionale'.

    Art. 6.

    Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 40/2005

  17. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 40/2005 le parole: 'forze sociali' sono sostituite dalle seguenti:

    'rappresentanze sociali'.

  18. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 40/2005 le parole: 'programmazione sanitaria regionale' sono sostituite dalle seguenti: 'programmazione sanitaria e sociale integrata regionale'.

  19. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 40/2005 le parole: 'conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria' sono sostituite dalle seguenti: 'conferenza regionale delle societa' della salute'.

  20. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 40/2005 le parole: 'conferenza dei sindaci' sono sostituite dalle seguenti:

    'conferenza aziendale dei sindaci'.

  21. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 40/2005 le parole: 'di cui all'art. 65, comma 1', sono sostituite dalle seguenti: 'di cui all'art. 71-bis'.

    Art. 7.

    Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 40/2005

  22. Il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 40/2005 e' sostituito dal seguente:

    '3. Le aziende sanitarie e le societa' della salute, ciascuna per le proprie competenze, attuano interventi di comunicazione, educazione e promozione della salute in collaborazione con le istituzioni scolastiche, universitarie e scientifiche, gli organismi professionali e di categoria della sanita', le associazioni del terzo settore ed in raccordo con le funzioni educative e di promozione culturale di competenza degli enti locali e delle altre istituzioni pubbliche.'.

    Art. 8.

    Modifiche alla rubrica del titolo III della legge regionale n.

    40/2005

  23. La rubrica del titolo III della legge regionale n. 40/2005 e' sostituita dalla seguente: 'Programmazione sanitaria e sociale integrata regionale e valutazione'.

    Art. 9.

    Modifiche alla rubrica del capo I del titolo III della legge regionale n. 40/2005

  24. La rubrica del capo I del titolo III della legge regionale n.

    40/2005 e' sostituita dalla seguente: 'Programmazione sanitaria e sociale integrata regionale'.

    Art. 10.

    Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale n. 40/2005

  25. L'art. 8 della legge regionale n. 40/2005 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 8 (I livelli e gli strumenti di programmazione). - 1. La programmazione in materia sanitaria e sociale della Regione assicura, in coerenza con gli strumenti della programmazione nazionale, lo sviluppo dei servizi di prevenzione collettiva, dei servizi ospedalieri in rete, dei servizi sanitari territoriali di zona-distretto e la loro integrazione con i servizi di assistenza sociale, e persegue le finalita' del sistema integrato di interventi e servizi sociali definito dalla legge regionale 24 febbraio 2005, n.

    41 (sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

  26. La programmazione in materia sanitaria e sociale e' articolata su due livelli, regionale e locale.

  27. Sono strumenti della programmazione regionale:

    a) il piano sanitario e sociale integrato regionale ed i relativi strumenti di attuazione;

    b) gli atti di programmazione interaziendale di cui all'art. 9, denominati piani di area vasta.

  28. Sono strumenti della programmazione locale:

    a) i piani integrati di salute di cui all'art. 21;

    b) i piani attuativi delle aziende unita' sanitarie locali di cui all'art. 22;

    c) i piani attuativi delle aziende ospedaliero-universitarie di cui all'art. 23;

    d) le intese e gli accordi stipulati in attuazione degli strumenti di cui al comma 3.'.

    Art. 11.

    Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 40/2005

  29. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 40/2005 le parole: 'piano sanitario regionale' sono sostituite dalle seguenti:

    'piano sanitario e sociale integrato regionale'.

  30. Al comma 6 dell'art. 9 della legge regionale n. 40/2005 le parole: 'piano sanitario regionale' sono sostituite dalle seguenti:

    'piano sanitario e sociale integrato regionale'.

  31. Al comma 7 dell'art. 9 della legge regionale n. 40/2005 le parole: 'piano sanitario regionale' sono sostituite dalle seguenti:

    'piano sanitario e sociale integrato regionale'.

    Art. 12.

    Modifiche alla rubrica del capo II del titolo III della legge regionale n. 40/2005

  32. Nella rubrica del capo II del titolo III della legge regionale n. 40/2005 le parole: 'programmazione sanitaria' sono sostituite dalle seguenti: 'programmazione sanitaria e sociale integrata'.

    Art. 13.

    Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 40/2005

  33. La lettera a)...

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