DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 novembre 2008, n. 316 - Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 6 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione.
(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli -Venezia Giulia n. 49 del 3 dicembre 2008) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25, 'Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale' e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'articolo 6, comma 2, della citata legge regionale 25/2004, che prevede la possibilita' di assegnare interventi contributivi a favore di Province, Comuni, loro consorzi, altri enti pubblici, nonche' associazioni e istituzioni senza fini di lucro che operino per l'organizzazione e lo sviluppo della sicurezza stradale:
Visto in particolare l'articolo 6, comma 3, della suddetta legge regionale 25/2004, in cui si stabilisce che i criteri e le modalita' di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi, previsti dalla legge stessa, sono definiti con apposito regolamento:
Considerato che con proprio decreto 7 agosto 2006, n. 0242/Pres., e' stato approvato il 'Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 6 della legge regionale 25/2004 e successive modifiche e integrazioni per interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale':
Preso atto che con la deliberazione della Giunta regionale 20 luglio 2007, n. 922, e' stato approvato il Piano regionale della Sicurezza Stradale:
Atteso che in base all'esperienza sin qui maturata si e' ravvisata la necessita' di apportare modifiche a diversi articoli del testo regolamentare di cui al citato proprio decreto 7 agosto 2006, n.
0242/Pres., per renderlo attuale e coerente con le esigenze emerse in sede istruttoria, al fine del miglioramento dell'efficienza del procedimento contributivo;
Tenuto conto che le modifiche sopra citate sono riferite in particolare:
- alle modalita' di presentazione della domanda di contributo;
- ai parametri di valutazione e al loro peso;
- alla definizione del livello progettuale minimo per l'accoglimento della domanda;
- al criterio di penalizzazione per i beneficiari che non attuino l'intervento per il quale hanno ottenuto il contributo;
Ritenuto pertanto di emanare il 'Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 6 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 e successive modifiche e integrazioni per interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale' contenente, tra l'altro, all'articolo 10 la norma di abrogazione del Decreto del Presidente della Regione 7 agosto 2006, n. 0242/Pres.:
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 'Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso';
Visto l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 13 novembre 2008, n.
2376;
Decreta:
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E' emanato il 'Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 6 della legge regionale 25ottobre 2004, n. 25 e successive modifiche e integrazioni, per interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale', nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
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E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
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Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
TONDO
Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 6 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 e successive modifiche e integrazioni per interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale' Art. 1.
Finalita' 1. Il presente regolamento disciplina le modalita' e i criteri di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi in materia di sicurezza stradale, di cui all'articolo 6 della legge regionale 25 ottobre 2004 n.25 (Interventi a favore della sicurezza e...
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