LEGGE PROVINCIALE 13 ottobre 2008, n. 9 - Modifiche dell'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata.

(Provincia di Bolzano) (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 43/I-II del 21 ottobre 2008) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 recante 'Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata' 1. La lettera I) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituita:

'I) La concessione di contributi a fondo perduto a favore di comuni, dell'IPES o di societa' o enti costituiti con lo scopo di costruire o acquistare senza finalita' di lucro abitazioni popolari da assegnare in locazione, anche con patto di futura vendita, oppure in vendita, oppure costruire case-albergo per lavoratori e studenti.

I contributi possono essere concessi anche per la realizzazione di abitazioni mediante il recupero di edifici e sistenti.'.

  1. La lettera K) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituita:

    'K) La concessione a conduttori meno abbienti di contributi mensili (sussidio casa) per l'integrazione del canone di locazione.

    Per la concessione del sussidio casa l'amministrazione provinciale puo' avvalersi dell'IPES o delle comunita' comprensoriali.'.

  2. Il comma 4 dell'art. 5 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e' cosi' sostituito:

    '4. Al fine di consentire l'osservanza dell'art. 15 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, il richiedente deve produrre la dichiarazione di appartenenza o di aggregazione a uno dei tre gruppi linguistici ai sensi dell'art. 20-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.'.

  3. Il comma 5 dell'art. 5 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e' cosi' sostituito:

    '5. Chi richiede un'agevolazione edilizia prevista dalla presente legge deve dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, che e' in possesso dei requisiti per l'ammissione all'agevolazione edilizia richiesta. Deve inoltre indicare nel modulo predisposto a tale scopo dall'amministrazione tutte le circostanze rilevanti per il calcolo del punteggio.'.

  4. Il comma 6 dell'art. 5 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e' cosi' sostituito:

    '6. Anche i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea (UE) che risiedono nel territorio provinciale, svolgono un'attivita' lavorativa e possiedono gli altri requisiti per l'ammissione alle agevolazioni edilizie devono presentare la dichiarazione di appartenenza o di aggregazione a uno dei tre gruppi linguistici, ai sensi dell'art. 20-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche. Qualora i richiedenti di cui sopra siano coniugati, in caso di separazione personale solo uno dei due deve essere in possesso del requisito dell'attivita' lavorativa.'.

  5. Il comma 7 dell'art. 5 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e' cosi' sostituito:

    '7. Con la deliberazione di approvazione del programma degli interventi di cui all'art. 6 o con separato provvedimento la Giunta provinciale determina annualmente il numero delle abitazioni in locazione dell'IPES e l'entita' dei mezzi da riservare ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e agli apolidi soggiornanti, al momento della presentazione della domanda, continuativamente e regolarmente da almeno cinque anni nel territorio provinciale e che abbiano svolto nel territorio provinciale un'attivita' lavorativa per almeno tre anni. Il numero delle abitazioni in locazione che puo' essere assegnato ai menzionati immigrati e' determinato in proporzione alla media ponderata tra la loro consistenza numerica e il loro fabbisogno. La quota dei mezzi per l'edilizia abitativa agevolata destinati all'acquisto, alla costruzione e al recupero di abitazioni per il fabbisogno abitativo primario nonche' al sussidio casa e' determinata secondo gli stessi criteri. Qualora si tratti di immigrati coniugati, in caso di separazione personale solo uno dei due deve essere in possesso del requisito dell'attivita' lavorativa triennale. Per il periodo di tempo in cui l'immigrato non sia in possesso dei requisiti del soggiorno e dell'attivita' lavorativa, il datore di lavoro e' tenuto a garantire nell'ambito del rapporto di lavoro la sistemazione abitativa. Le relative modalita' di attuazione e le sanzioni per il caso di contravvenzione sono determinate dalla Giunta provinciale.'.

  6. Il comma 5 dell'art. 9 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e' cosi' sostituito:

    '5. Il Comitato per l'edilizia residenziale ha il compito di decidere in via definitiva i ricorsi proposti:

    1. contro le decisioni dell'assessore provinciale all'edilizia abitativa;

    2. contro le decisioni del direttore della Ripartizione provinciale edilizia abitativa;

    3. contro le decisioni concernenti il sussidio casa di cui all'art. 91;

    4. contro le decisioni della Commissione di assegnazione di cui all'art. 100, comma 4, con le quali sono approvate le graduatorie definitive;

    5. contro i provvedimenti del Presidente...

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