LEGGE REGIONALE 15 ottobre 2008, n. 36 - Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2001, n. 19 (Norme per la disciplina degli operatori del turismo subacqueo).
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 14 del 21 ottobre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale:
Art. 1.
Modifiche all'art. 2
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Al comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 4 luglio 2001, n.
19 (Norme per la disciplina dell'attivita' degli operatori del turismo subacqueo), dopo le parole: 'Per istruttore subacqueo si intende chi, in possesso di corrispondente brevetto, insegna' sono aggiunte le seguenti: ', anche in modo non esclusivo e non continuativo,'.
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Al comma 5 dell'art. 2 della legge regionale n. 19/2001, dopo le parole: 'Per guida subacquea si intende chi, in possesso di corrispondente brevetto accompagna' sono inserite le seguenti: 'nelle immersioni subacquee'.
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Al comma 6 dell'art. 2 della legge regionale n. 19/2001, le parole: 'quei soggetti' sono sostituite dalle seguenti: 'le imprese'.
Art. 2.
Modifiche all'art. 3
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Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 19/2001 sono aggiunte, in fine, le parole: 'I requisiti per l'iscrizione alla Sezione sono determinati con deliberazione della Giunta regionale.'.
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Dopo il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 19/2001, e' inserito il seguente:
'2-bis. La sezione dell'elenco di cui al comma 2 e' aggiornata periodicamente con deliberazione della Giunta regionale.'.
Art. 3.
Modifiche all'art. 4
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La lettera b) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n.
19/2001 e' sostituita dalla seguente:
'b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Per i fini di cui alla presente legge ai cittadini europei sono equiparati i cittadini extracomunitari in regola con quanto previsto dalle normative vigenti; '.
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La lettera g) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n.
19/2001 e' sostituita dalla seguente:
'g) certificato medico di idoneita' agonistica allo svolgimento dell'attivita' subacquea.'.
Art. 4.
Sostituzione dell'art. 5
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L'art. 5 della legge regionale n. 19/2001 e' sostituito dal seguente:
'Art. 5 (Esercizio della attivita' dei centri di immersione e di addestramento subacqueo). - 1. L'apertura e l'esercizio dell'attivita' dei centri di immersione e addestramento subacqueo in Liguria sono subordinati all'iscrizione nella specifica sezione dell'Elenco regionale di cui all'art. 3. Ai fini dell'iscrizione i centri devono possedere i seguenti requisiti:
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partita IVA;
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iscrizione presso la Camera di Commercio o in altro registro previsto dalla vigente normativa;
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disponibilita' di una sede appropriata per lo svolgimento delle attivita' teoriche;
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disponibilita' di attrezzature specifiche per le immersioni e per le attivita' autorizzate, conformi alle prescrizioni in materia di antinfortunistica ed in perfetto stato di funzionamento;
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idonee dotazioni di pronto soccorso;
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copertura assicurativa mediante polizza di responsabilita' civile per rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attivita' svolte.
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L'iscrizione di cui al comma 1 e' rinnovata annualmente secondo le disposizioni di cui all'art. 8.
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Per esercitare l'attivita' nel territorio regionale i centri di immersione e di addestramento subacqueo aventi sede principale in altra regione italiana o stato dell'Unione europea devono possedere una sede operativa autonoma in Liguria e ad essi si applicano le stesse disposizioni previste nel comma 1.
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I centri di immersione e addestramento, nell'esercizio della propria attivita', devono avvalersi di guide e istruttori iscritti nell'Elenco di cui all'art. 3.
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La Giunta regionale definisce i criteri per la verifica del possesso dei requisiti indicati alle lettere c), d) ed e) del comma 1 sentite anche le categorie degli operatori del turismo subacqueo, come individuate nell'Elenco previsto all'art. 3.'.
Art. 5.
Modifiche all'art. 6
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Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 19/2001 e' sostituito dal seguente:
'1. Le associazioni senza scopo di lucro a...
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