LEGGE REGIONALE 3 dicembre 2008, n. 33 - Valorizzazione dei quadranti solari.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 50 dell'11 dicembre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Finalita' 1. La Regione, ai sensi dell'art. 7 dello statuto e dell'art. 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), persegue la valorizzazione dei quadranti solari aventi interesse paesaggistico, storico-culturale, scientifico ed artistico, attraverso la promozione dell'attivita' di censimento degli esemplari di particolare rilievo, nonche' delle attivita' volte alla loro conservazione.

Art. 2.

Ambito di applicazione 1. La presente legge si applica ai quadranti solari:

  1. che per eta' o dimensioni possono essere considerati patrimonio paesaggistico;

  2. che hanno importanza dal punto di vista storico-culturale e scientifico;

  3. di pregio artistico.

    1. La presente legge si applica anche ai quadranti solari gia' sottoposti a vincolo di tutela ai sensi della normativa vigente in materia.

      Art. 3.

      Censimento ed elenco regionale dei quadranti solari 1. I comuni avviano il censimento dei quadranti solari esistenti di particolare rilievo entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.

    2. La giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento di attuazione contenente la metodologia di rilevazione e le caratteristiche di una scheda di identificazione allo scopo di predisporre il censimento di cui al comma 1.

    3. Le schede di identificazione del censimento sono raccolte in un elenco regionale dei quadranti solari.

    4. Il censimento raccoglie dati e informazioni relativi a:

  4. localizzazione;

  5. proprieta';

  6. caratteristiche;

  7. autore e datazione del quadrante solare;

  8. descrizione dei motivi di inclusione nel censimento;

  9. condizione al momento del censimento ed eventuali opere di restauro eseguite o da eseguire.

    1. Chiunque puo' segnalare ai comuni l'esistenza di quadranti solari aventi le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1.

      Art. 4.

      Commissione tecnica regionale per la conservazione e la valorizzazione dei quadranti solari 1. E' istituita la commissione tecnica regionale per la conservazione e la valorizzazione dei quadranti solari di seguito denominata commissione.

    2. La commissione e' composta da:

  10. l'assessore regionale ai beni culturali o suo delegato;

  11. l'assessore...

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