REGOLAMENTO REGIONALE 24 ottobre 2008, n. 19 - Disciplina delle Agenzie di viaggi e turismo. Elenco regionale delle agenzie sicure. Elenco regionale delle Associazioni e degli altri Enti senza scopo di lucro operanti a livello nazionale.

(Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 130 del Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 41 del 7 novembre 2008) LA GIUNTA REGIONALE Ha adottato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Emana Il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto 1. Il presente regolamento autorizzato, in conformita' a quanto previsto dagli artt. 32, comma 4, 37 commi 1 e 2, 39, comma 3 e 56 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14) disciplina le attivita' delle agenzie di viaggi e turismo, l'apertura delle filiali, i soggetti responsabili delle agenzie di viaggi e turismo, criteri e modalita' per l'iscrizione nell'elenco regionale delle agenzie sicure nonche' le modalita' per l'iscrizione nell'elenco regionale delle associazioni e degli altri enti senza scopo di lucro operanti a livello nazionale.

Art. 2.

Attivita' delle agenzie di viaggi e turismo 1. Le agenzie di viaggi svolgono, congiuntamente o disgiuntamente, le seguenti attivita':

a) la produzione e l'organizzazione di soggiorni, viaggi e crociere per via terrestre, marittima ed aerea, per singole persone o gruppi, anche con sistemi totalmente o parzialmente informatici, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2, lettera e);

b) l'intermediazione mediante vendita diretta al pubblico di titoli di trasporto, soggiorni, viaggi e crociere prodotti ed organizzati dalle imprese di cui alla lettera a), anche con sistemi totalmente o parzialmente informatici, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2, lettera e).

  1. Le agenzie di viaggi e turismo autorizzate all'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, lettera b), svolgono, altresi', ai sensi della Convenzione internazionale di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084 nonche' del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), singole attivita' preparatorie e successive, connesse e finalizzate alla stipula e all'esecuzione di contratti di viaggio, quali:

    a) la prenotazione dei posti, l'emissione e la vendita dei biglietti anche per mezzo di terminali elettronici, per conto delle imprese nazionali od estere che esercitano attivita' di trasporto ferroviario, automobilistico, marittimo, aereo o altro tipo di trasporto;

    b) l'organizzazione e la realizzazione di gite ed escursioni, individuali o collettive, visite guidate di citta', con ogni mezzo di trasporto e con personale autorizzato ai sensi della normativa vigente;

    c) l'informazione, l'accoglienza, il trasferimento e l'accompagnamento dei propri clienti, da e per i porti, aeroporti, stazioni di partenza o di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;

    d) la prenotazione dei servizi degli alberghi e delle altre strutture ricettive, dei servizi di ristorazione ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;

    e) i servizi di intermediazione e offerta al pubblico delle attivita' di cui al comma 1, realizzati anche mediante reti e strumenti informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di vendita a distanza e di e-commerce, indicando, sul proprio sito, gli estremi del provvedimento di autorizzazione di cui all'art.

    5 e della polizza assicurativa di cui all'art. 33, comma 1, della 1.

    r. 13/2007.

    Art. 3.

    Ulteriori attivita' delle agenzie di viaggi e turismo 1. Le agenzie di viaggi e turismo, autorizzate all'esercizio delle attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), possono svolgere, purche' in possesso delle relative autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente, le seguenti ulteriori attivita':

    a) l'inoltro, il ritiro ed il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;

    b) l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;

    c) il noleggio di autovetture o altri mezzi di trasporto;

    d) il rilascio ed il pagamento di assegni turistici e di assegni circolari o di ogni altro titolo di credito e cambio di valuta;

    e) le operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze assicurative infortuni, di assistenza sanitaria, per furto o danni al bagaglio;

    f) l'attivita' di informazione e pubblicita' di iniziative turistiche, oltre alla distribuzione e alla vendita di guide, carte topografiche, videocassette, opuscoli illustrativi ed informativi e di ogni altra pubblicazione utile al turismo;

    g) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere, manifestazioni ed eventi sportivi;

    h) l'organizzazione di convegni e congressi;

    i) la vendita di abbonamenti alle Pay TV;

    1) la vendita di servizi collegati all'attivita' della societa' Lottomatica S.p.a., tra cui emissione e vendita di biglietti ferroviari a breve percorrenza, bolli auto, ricarica cellulari;

    m) la vendita di articoli da viaggio, quali mezzi di pagamento elettronici, materiali per la fotografia, valigeria, accessori per la vacanza.

  2. Le agenzie di viaggio e turismo possono convenire con i propri clienti la dislocazione, all'interno di locali diversi da quelli autorizzati per l'esercizio della attivita', di terminali remoti per la prenotazione e la consegna di biglietti di viaggio. Tali prestazioni sono consentite esclusivamente nei confronti delle parti che si sono impegnate e non possono essere rivolte ad altri soggetti.

  3. Lo svolgimento dell'attivita' di cui al comma 2 e' subordinato a preventiva comunicazione alla provincia competente.

    Art. 4.

    Redazione dei programmi di viaggio 1. I programmi concernenti viaggi e crociere, con o senza prestazioni relative al soggiorno, organizzati o prodotti da agenzie di viaggi e turismo, sia per l'Italia che per l'estero, sono assoggettati alla disciplina stabilita dal decreto legislativo n.

    206/2005.

  4. Il riferimento ai programmi di cui al comma 1 e' citato nei documenti di viaggio quando previsti. Qualora il documento di viaggio non sia previsto, il programma costituisce l'elemento di riferimento nella promessa di servizi ai fini dell'accertamento dell'esatto adempimento. A tal fine il programma e' posto a disposizione dei consumatori.

    Art. 5.

    Domanda per l'autorizzazione all'apertura delle agenzie di viaggi e turismo e all'esercizio delle attivita' 1. Per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura delle agenzie di viaggi e turismo e all'esercizio delle relative attivita', di cui all'art. 35 della legge regionale n. 13/2007, il titolare dell'agenzia, o il legale rappresentante della societa', presenta domanda di autorizzazione alla provincia nel cui territorio ha sede l'agenzia. La domanda, in particolare, indica:

    a) la denominazione dell'agenzia di viaggi e turismo, che comunque non puo' far riferimento alla denominazione di comuni, isole o regioni italiane e, in subordine, ulteriori denominazioni, che non siano uguali o simili ad altre adottate da agenzie gia' operanti nel territorio nazionale o comunque tali da ingenerare confusione;

    b) le generalita' e la cittadinanza del titolare, se persona fisica, o, per le societa', la denominazione, la ragione sociale nonche' il legale rappresentante;

    c) l'indicazione del codice fiscale o della partita I.V.A.;

    d) le attivita' che si intendono svolgere tra quelle indicate all'art. 2 nonche' le ulteriori attivita' di cui all'art. 3;

    e) l'ubicazione dei locali;

    f) per le agenzie che svolgono la loro attivita' all'interno di porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e di autolinee, il titolo attestante la disponibilita' di locali separati da quelli in cui, nella struttura stessa, si svolgono altre attivita'; a tal riguardo si considerano locali indipendenti uffici, box, ambienti di ogni genere, anche se utilizzati per diverse attivita' turistiche, purche' fisicamente delimitati ed idonei ad essere inequivocabilmente identificabili con insegne e accessi separati all'interno della struttura portuale o della stazione;

    g) la persona preposta alla direzione tecnica dell'agenzia, se diversa dal titolare o dal legale rappresentante.

  5. Alla domanda e' allegata la seguente documentazione:

    a) la copia autentica dell'atto costitutivo della societa' per le imprese in tal forma costituite e certificato di iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,

    Artigianato e Agricoltura;

    b) il certificato generale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti estesi, in caso di societa', anche agli amministratori della stessa, o relativa autocertificazione ove consentita dalla normativa vigente;

    c) il certificato del Tribunale attestante che nei confronti del titolare della ditta individuale ovvero degli amministratori, in caso di societa', non pendono procedure fallimentari o concorsuali, ovvero autocertificazione sostitutiva, ove consentita dalla normativa vigente.

    Art. 6.

    Istruttoria ed adempimenti ulteriori 1. La Provincia, entro centoventi giorni dal suo ricevimento, accerta la regolarita' della...

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