REGOLAMENTO REGIONALE 24 ottobre 2008, n. 18 - Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta.

(Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 130 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 41 del 7 novembre 2008) LA GIUNTA REGIONALE Ha adottato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto ed ambito di applicazione 1. Il presente regolamento autorizzato, ai sensi degli artt. 23, comma 6, 25, comma 1 e 56 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14), individua le strutture ricettive all'aria aperta e le loro caratteristiche, stabilisce i diversi livelli di classificazione ed i relativi segni distintivi nonche' i corrispondenti requisiti minimi funzionali e strutturali.

  1. Il presente regolamento stabilisce, altresi', gli indirizzi per assicurare livelli minimi di uniformita' sul territorio regionale nella disciplina dei procedimenti finalizzati alla classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta ed al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle relative attivita', anche ai fini della semplificazione amministrativa.

    Art. 2.

    Strutture ricettive all'aria aperta e relative caratteristiche 1. Sono strutture ricettive all'aria aperta, di seguito denominate strutture:

    a) i campeggi;

    b) i villaggi turistici;

    c) le aree attrezzate per la sosta temporanea.

  2. I campeggi sono i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria ai sensi dell'art. 24, comma 2, della legge regionale n. 13/2007, attrezzati prevalentemente, in riferimento alla superficie della struttura, per la sosta e per il soggiorno dei turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento, quali tende ed altre unita' abitative mobili, trasportabili dai medesimi per via ordinaria ed, in minor misura, purche' non eccedente il 40 per cento della superficie della struttura, dei turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento.

  3. I villaggi turistici sono i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria ai sensi dell'art. 24, comma 2, della legge regionale n. 13/2007, attrezzati prevalentemente, in riferimento alla superficie della struttura, per la sosta e il soggiorno in bungalows ed altre unita' abitative mobili di turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, ed, in minor misura, purche' non eccedente il 40 per cento della superficie della struttura, dei turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento.

  4. Le aree attrezzate per la sosta temporanea, di seguito denominate aree di sosta, sono le aree destinate al soggiorno di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento, quali autocaravan, caravan e camper, per una permanenza massima di 72 ore consecutive.

    Art. 3.

    Istituzione e gestione delle aree di sosta 1. Al fine di sostenere il turismo itinerante, i comuni, singoli o associati, promuovono la realizzazione di aree di sosta in zone di interesse ambientale e paesaggistico e nelle vicinanze dei principali assi viari, tenendo conto, in particolare, della vicinanza a servizi di trasporto pubblico, del collegamento con piste ciclabili, della presenza di esercizi commerciali e di strutture ricreative e culturali.

  5. I comuni provvedono alla gestione delle aree di sosta direttamente ovvero possono affidare la stessa ad altri soggetti nel rispetto della normativa vigente in materia di servizi pubblici locali.

  6. I soggetti gestori delle aree di sosta comunicano gli arrivi e le presenze alla provincia competente per territorio ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale.

    Art. 4.

    Aree destinate a servizi generali 1. Nelle aree destinate ai servizi generali dei campeggi e dei villaggi turistici, e' consentita la realizzazione di strutture per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

    a) servizio di ricezione e uffici annessi;

    b) servizi di bar, di tavola calda e di ristorante;

    c) market, sala giochi e deposito;

    d) servizi igienici;

    e) impianti per la produzione e l'erogazione di fonti di energia rinnovabili.

  7. La realizzazione di strutture nelle aree destinate ai servizi generali di cui al comma 1, e' effettuata in base ai seguenti parametri:

    a) indice di edificabilita' non superiore a 0,02 metri quadrati per ciascun metro quadrato della superficie totale dell'area, nelle strutture ricettive che abbiano una superficie totale fino a 10 ettari;

    b) indice di edificabilita' non superiore a 0,01 metri quadrati per ciascun metro quadrato della superficie totale dell'area, per ogni ettaro o frazione di ettaro eccedente la superficie di 10 ettari, nelle strutture ricettive che abbiano una superficie superiore ai 10 ettari;

    c) altezza massima di 3,5 metri dal piano naturale di campagna alla gronda.

  8. I parametri di cui al comma 2 non si applicano nel caso di realizzazione di fabbricati destinati ad impianti tecnici, di manufatti igienico-sanitari obbligatori ai sensi della normativa vigente in materia nonche' per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche ai sensi della normativa vigente.

    Art. 5.

    Equipaggi e piazzole 1. L'equipaggio e' un gruppo costituito da un numero massimo di quattro persone, che utilizzano e soggiornano in una singola piazzola.

  9. I campeggi e i villaggi turistici possono offrire una capacita' ricettiva non superiore a 70 equipaggi per ettaro, per un numero di ospiti non superiore a 250.

  10. La piazzola minima e' l'area riservata all'uso esclusivo di un equipaggio munito di propri mezzi di pernottamento, con una superficie minima non inferiore a 40 metri quadrati, eventualmente dotata di un'utenza elettrica.

  11. La piazzola attrezzata e' l'area riservata all'uso di un equipaggio, sia munito di propri mezzi di pernottamento sia sprovvisto di tali mezzi, con una superficie minima non inferiore a 50 metri quadrati, dotata di reti tecnologiche per le utenze idrica, elettrica e fognaria.

  12. La planimetria generale della struttura riporta l'esatta disposizione e numerazione delle piazzole ed e' esposta in maniera ben visibile all'interno dell'area di ricevimento della struttura stessa.

  13. Qualora in una piazzola minima soggiorni un equipaggio costituito da un numero di ospiti non superiore a due, e' consentita la condivisione della stessa da parte di un ulteriore equipaggio costituito da un numero di ospiti non superiore a due.

  14. Le piazzole, numerate ed individuate con apposito contrassegno, sono delimitate con paletti, siepi ed alberi, escluse comunque recinzioni in muratura.

  15. Sulla piazzola e' consentita l'installazione, da parte dell'ospite, di coperture supplementari, sostenute da apposita struttura appoggiata ed assicurata al terreno, mantenute ad una distanza di almeno un metro dal limite perimetrale della piazzola stessa e di piattaforme provvisorie e di facile amovibilita', in legno o altri materiali ecocompatibili. E' vietata, in ogni caso, la cementificazione delle piazzole o l'utilizzo di materiali non immediatamente removibili.

  16. E' vietata la suddivisione delle piazzole, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 6, nonche' l'affitto delle stesse per un periodo indeterminato.

    Art. 6.

    Unita' abitative mobili ed installazioni 1. I campeggi ed i villaggi turistici dispongono delle seguenti unita' abitative mobili e installazioni:

    a) bungalows realizzati con sistemi di fabbricazione leggera e costituiti da superficie interna utile compresa tra 20 e 40 metri quadri. L'installazione dei bungalows e' soggetta a dichiarazione di inizio attivita' (DIA), nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti;

    b) tende, roulotte, caravan, maxicaravan, case mobili, ovvero manufatti non permanentemente infissi al suolo, che mantengono i sistemi di rotazione in funzione, ed hanno gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze rimovibili in ogni momento;

    c) preingressi dei mezzi mobili di pernottamento, costituiti da installazioni quali verande o coperture con mera funzione di protezione e soggiorno diurno delle persone. Tali installazioni, realizzate con materiali leggeri, comunque smontabili e...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT