DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 ottobre 2008, n. 54 - Regolamento di attuazione della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti).

Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 34 del 29 ottobre 2008

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'art. 1 della legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 42, comma 2, dello statuto;

Vista la legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti);

Visto, in particolare, l'art. 9 della legge regionale citata il quale stabilisce che con regolamento regionale sono disciplinati fra l'altro:

  1. le modalita' di funzionamento del Comitato di cui all'art. 2;

  2. gli indicatori e gli standard dei requisiti e il procedimento per l'iscrizione e la cancellazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti nell'elenco regionale di cui all'art. 4, e le procedure per l'aggiornamento dell'elenco;

  3. le modalita' e i termini per la presentazione delle iniziative e delle domande di contributo di cui all'art. 6, commi 1 e 2;

  4. le modalita' e i termini di monitoraggio e rendiconto ai sensi dell'art. 6, comma 7;

  5. le modalita' di concessione dei finanziamenti e contributi di cui all'art. 6, nonche' le modalita' di revoca degli stessi ai sensi dell'art. 8;

    Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 4 agosto 2008, n. 7, adottata previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico della Programmazione, del Comitato regionale consumatori utenti e delle competenti strutture di cui all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003;

    Acquisito il parere favorevole con raccomandazioni della 3ª Commissione consiliare espresso nella seduta dell'8 ottobre 2008;

    Dato atto dell'accoglimento delle raccomandazioni della Commissione consiliare competente;

    Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 ottobre 2008, n.

    815, che approva il Regolamento di attuazione della legge regionale n. 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti);

    E m a n a

    il seguente regolamento:

    Art. 1.

    Sede 1. Il Comitato regionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'art. 2 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti), di seguito denominato 'Comitato', ha sede a Firenze presso la Presidenza della Giunta regionale toscana.

    Art. 2.

    Organi 1. Sono organi del Comitato il Presidente e il vice-presidente.

    Art. 3.

    Il Presidente 1. Il Presidente del Comitato svolge le seguenti funzioni:

  6. ha la rappresentanza del Comitato, ne convoca e presiede le riunioni;

  7. determina l'ordine del giorno delle riunioni;

  8. sottoscrive gli atti adottati dal Comitato e li invia ai competenti organi della Giunta regionale;

  9. cura la redazione del rapporto annuale sull'attivita' del Comitato.

    Art. 4.

    Il vicepresidente 1. Il vicepresidente svolge le seguenti funzioni:

  10. coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, sostituendolo in caso di assenza o impedimento;

  11. puo' essere delegato dal Presidente allo svolgimento di talune determinate funzioni.

    Art. 5.

    Convocazioni 1. Il Presidente convoca il Comitato:

  12. almeno due volte l'anno e ogni qualvolta ne ravvisi la necessita';

  13. su richiesta di almeno un quarto dei componenti, inviata alla segreteria del Comitato, con gli argomenti di cui viene richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno e le relative motivazioni.

    1. Le convocazioni, recanti l'ordine del giorno, devono essere inviate almeno dieci giorni prima della seduta. Per motivi di urgenza tale termine e' ridotto a tre giorni.

    2. Per particolari esigenze possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato portatori di interessi nelle materie iscritte all'ordine del giorno.

      Art. 6.

      Svolgimento delle riunioni 1. Le riunioni sono valide se vi partecipa la meta' piu' uno dei componenti aventi diritto al voto.

    3. Gli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono discussi nella sequenza indicata nella lettera di convocazione, salvo diversa decisione del Comitato; gli argomenti non discussi vengono iscritti automaticamente all'ordine del giorno della riunione successiva, salvo diversa decisione del Comitato.

    4. Le questioni pregiudiziali o sospensive, nonche' le proposte di modifica o integrazione dell'ordine del giorno, sono discusse e decise all'inizio della riunione del Comitato.

    5. E' facolta' dei membri far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

    6. Il verbale delle riunioni, redatto da un componente della segreteria del Comitato sotto la supervisione del Presidente, e' sottoposto all'approvazione del Comitato all'inizio della seduta successiva. Il verbale e' sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e viene archiviato in formato elettronico non modificabile nonche' in formato cartaceo.

    7. Contestualmente alla convocazione della riunione successiva viene inviata la bozza del verbale della riunione precedente.

      Art. 7.

      Atti del Comitato 1. Il Comitato esprime:

  14. pareri ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 9/2008;

  15. proposte per i compiti assegnati dall'art. 3, comma 1, lettere

    b), c), d), e) della legge regionale n. 9/2008;

  16. decisioni su attivita' svolte direttamente dal Comitato.

    1. Le decisioni sono riportate nel verbale, in calce all'argomento trattato.

      Art. 8.

      Votazioni 1. Tutti gli atti sono assunti con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto presenti alla riunione.

    2. Le votazioni vengono effettuate per alzata di mano.

    3. Per gli atti che riguardano un componente o un'associazione del Comitato, su richiesta della maggioranza dei presenti alla seduta, o su proposta del Presidente, si procede a votazione a scrutinio segreto. La votazione a scrutinio segreto deve risultare dal verbale.

      Art. 9.

      Gruppi di lavoro e tavoli di confronto 1. Il Comitato puo' istituire al suo interno gruppi di lavoro per esaminare e redigere la documentazione preliminare all'adozione dei propri atti. La relativa decisione deve prevedere la composizione del gruppo di lavoro, l'oggetto, eventuali portatori di interesse da coinvolgere e la durata massima dell'attivita'. Il gruppo di lavoro, al termine dei proprio operato, predispone un rapporto sull'attivita' svolta, da presentare al Comitato per la sua valutazione.

    4. Il Comitato con propria decisione puo' programmare tavoli di confronto su specifiche tematiche con i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), della legge regionale e con altri portatori di interesse.

      Art. 10.

      Segreteria del Comitato 1. Le funzioni di supporto organizzativo al Comitato sono svolte dalla competente struttura organizzativa della Giunta regionale.

    5. La struttura organizzativa provvede a:

  17. predisporre e inviare le convocazioni;

  18. redigere i verbali;

  19. fornire idoneo supporto amministrativo ai gruppi di lavoro ed ai tavoli di confronto;

  20. fornire la documentazione e svolgere l'attivita' necessaria alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;

  21. trasmettere gli atti ai relativi destinatari;

  22. adempiere per quanto di propria competenza alle decisioni del Comitato;

  23. coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

    Art. 11.

    Rimborso spese 1. Il rimborso delle spese sostenute e' corrisposto esclusivamente ai membri presenti alle riunioni del Comitato.

    1. I membri aventi diritto devono compilare, sottoscrivere e consegnare alla segreteria un apposito modulo secondo modalita' e termini stabiliti con decreto dirigenziale, allegandovi idonea documentazione delle spese...

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