LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2008, n. 14 - Norme speciali in materia di impianti di distribuzione di carburanti e modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 10 dicembre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Norme speciali in materia di impianti di distribuzione di carburanti 1. Per gli impianti di distribuzione di carburanti, le cui autorizzazioni siano state confermate ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8 (Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l'esercizio delle funzioni amministrative), in assenza delle verifiche previste ai sensi del medesimo art. 10, comma 1, i Comuni verificano la compatibilita' territoriale degli impianti sulla base delle fattispecie individuate dall'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 16 dicembre 2002, n. 0394/Pres. (Approvazione piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti), entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

  1. I Comuni, a seguito della verifica di cui al comma 1, dispongono la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio degli impianti risultati incompatibili fino all'eventuale adeguamento degli impianti stessi e comunque non oltre il termine di un anno dalla data del provvedimento di sospensione. Decorso tale termine in assenza di adeguamento, i Comuni dichiarano la decadenza delle relative autorizzazioni e dispongono la chiusura e lo smantellamento degli impianti a cura e spese dei titolari delle autorizzazioni.

  2. In armonia con i principi di cui all'art. 83-bis, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), come inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati al rispetto di vincoli, con finalita' commerciali, relativi a distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilita' di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attivita' e servizi integrativi.

  3. Nelle more dell'entrata in vigore di nuove norme regionali di riordino del settore della distribuzione di' carburanti non trovano applicazione le disposizioni in contrasto con l'art. 83-bis, commi 17 e 19, del decreto-legge n. 112/2008.

  4. Ai fini di promuovere l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti, di integrare l'offerta e di sviluppare la diffusione di prodotti a limitato impatto ambientale, l'installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti dovra' prevedere, oltre all'erogazione di benzina e gasolio per autotrazione, anche quella di GPL per autotrazione e di gas metano, o, in alternativa, di almeno di uno dei due prodotti.

  5. Nelle more dell'entrata in vigore di nuove disposizioni in materia di orari di apertura, di chiusura e di turnazione degli impianti di distribuzione di carburanti, in applicazione dell'art.

    83-bis, comma 20, del decreto-legge n. 112/2008, al comma 1-bis dell'art. 2 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 17 (Criteri per la fissazione degli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti ai sensi dell'art. 54, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), e successive modifiche, le parole 'e comunque a fronte della chiusura di almeno centocinquanta impianti nel periodo successivo all'entrata in vigore della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8,' sono soppresse.

  6. Nell'osservanza delle condizioni e dei limiti recati dalla normativa comunitaria, con successivo provvedimento sono individuate idonee modalita' e risorse per le seguenti finalita' e indirizzi di intervento:

    1. sostegno alle imprese di gestione degli impianti di distribuzione di carburanti nella fase di razionalizzazione della rete distributiva, di cui...

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