REGOLAMENTO REGIONALE 24 ottobre 2008, n. 17 - Disciplina delle strutture ricettive alberghiere.

(Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 130 del 7 novembre 2008 al Bollettino ufficiale n. 41 della Regione Lazio) LA GIUNTA REGIONALE Ha adottato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento autorizzato, ai sensi degli artt. 23, comma 6, 25, comma 1 e 56 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14), individua le strutture ricettive alberghiere e le loro caratteristiche, stabilisce i diversi livelli di classificazione ed i relativi segni distintivi nonche' i corrispondenti requisiti minimi funzionali e strutturali.

  1. Il presente regolamento stabilisce, altresi', gli indirizzi per assicurare livelli minimi di uniformita' sul territorio regionale nella disciplina dei procedimenti finalizzati alla classificazione delle strutture ricettive alberghiere e al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle relative attivita', anche ai fini della semplificazione amministrativa.

    Art. 2.

    Strutture ricettive alberghiere e relative caratteristiche 1. Sono strutture ricettive alberghiere, di seguito denominate strutture:

    1. gli alberghi;

    2. le residenze turistico-alberghiere;

    3. i motels.

  2. Gli alberghi sono le strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere, suites o appartamenti, ubicati in uno o piu' stabili o in parti di stabile o dipendenze, site in una unica area omogenea di pertinenza. Tali strutture sono composte da non meno di sette camere, adibite al pernottamento degli ospiti, con un minimo di dodici posti letto, nelle quali sono forniti alloggio, eventualmente prima colazione e servizi accessori. Negli alberghi e' consentita la presenza di unita' abitative, costituite da uno o piu' locali, dotate di servizio autonomo di cucina, nel limite di una capacita' ricettiva non superiore al 20 per cento di quella complessiva dell'esercizio.

  3. Le residenze turistico-alberghiere (residences) sono strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono, per un soggiorno della durata minima di tre giorni, alloggio e servizi accessori in unita' abitative arredate, costituite da uno o piu' locali, dotate di servizio autonomo di cucina. Tali strutture sono composte da non meno di sette appartamenti, o mini appartamenti, adibiti al pernottamento degli ospiti, con un minimo di quindici posti letto, nelle quali sono forniti alloggio ed altri eventuali servizi accessori centralizzati. Nei recidences e' consentita la presenza di camere, con il vano soggiorno e senza il servizio autonomo di cucina, nel limite di una capacita' ricettiva non superiore al 20 per cento di quella complessiva dell'esercizio.

  4. I motels sono strutture aventi le stesse caratteristiche degli alberghi e ubicate nelle vicinanze di grandi vie di comunicazione o di porti e approdi turistici, particolarmente attrezzate per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, alle quali assicurano, quali servizi complementari, i servizi di autorimessa e di rimessaggio per almeno il 50 per cento delle camere di cui dispongono nonche' uno standard minimo di assistenza meccanica, di riparazione automezzi e di rifornimento carburanti. Tali strutture sono composte da non meno di sette camere, adibite al pernottamento degli ospiti, con un minimo di dodici posti letto, con servizio di prima colazione, servizio bar ed eventuali altri servizi accessori.

  5. Le unita' immobiliari adibite a strutture recettive alberghiere possiedono la relativa destinazione d'uso ai fini urbanistici e catastali.

    Art. 3.

    Specificazioni aggiuntive 1. Le strutture possono assumere, in base alle caratteristiche oggettive possedute o in base ai servizi complementari offerti, le seguenti specificazioni aggiuntive, che consentono alla clientela di individuare la peculiarita' e la complessita' dei servizi forniti ovvero la particolare ubicazione delle strutture stesse:

    1. centro benessere, beauty farm o centro estetico, per gli alberghi dotati di attrezzature atte al relax, al riposo, alla meditazione, alla rigenerazione del fisico, all'attivita' motoria, alla cura del corpo;

    2. centro congressuale, per gli alberghi dotati di sale per congressi e riunioni e servizi complementari ad esse;

    3. ecoalbergo, per gli alberghi in possesso dei requisiti previsti per l'assegnazione del marchio comunitario di qualita' ecologica al servizio della ricettivita' turistica di cui alla decisione della Commissione europea del 14 aprile 2003 (2003/287/CE);

    4. residenza d'epoca, per gli alberghi o i residences, assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137) e successive modifiche, ubicati in immobili di particolare interesse paesaggistico e di pregio storico-architettonico, dotati di mobili ed arredi d'epoca o di particolare livello artistico, idonee ad una accoglienza altamente qualificata;

    5. albergo storico, per gli alberghi che esercitano l'attivita' da almeno 50 anni, con la stessa denominazione e nello stesso immobile o da almeno 80 anni nello stesso immobile, se hanno cambiato denominazione;

    6. albergo termale, per gli alberghi annessi alle fonti termali, o che siano dotati di specifiche attrezzature e forniscano servizi atti alla fruizione delle attivita' termali;

    7. albergo balneare, per gli alberghi ubicati non oltre i 150 metri dal limite interno della spiaggia, con annesso stabilimento balneare riservato agli ospiti, o che siano dotati di specifiche attrezzature e forniscano servizi per la fruizione delle attivita' balneari;

    8. albergo fluviale o lacuale, per gli alberghi ubicati in prossimita' di corsi d'acqua o laghi, non oltre i 150 metri dal limite interno della riva, dotati di una zona riservata agli ospiti, in prossimita' della riva o che siano provvisti di specifiche attrezzature e forniscano servizi per la fruizione delle attivita' fluviali e/o lacuali;

    9. albergo categoria 'lusso', per gli alberghi gia' classificati a 5 stelle e caratterizzati dalla qualita' degli arredi, dalla esclusivita' dei servizi offerti, dalla presenza di suites in rapporto non inferiore al 5 per cento rispetto al totale delle camere.

      Art. 4.

      Requisiti strutturali minimi 1. Gli alberghi posseggono tutti i seguenti requisiti strutturali minimi:

    10. numero di camere adibite al pernottamento degli ospiti non inferiore a sette;

    11. un locale bagno comune ogni quattro camere, qualora queste siano sprovviste di un locale bagno riservato;

    12. un lavabo di acqua corrente, calda e fredda, in ogni camera adibita al pernottamento degli ospiti, qualora questa sia sprovvista di un locale bagno riservato;

    13. un locale adibito al ricevimento degli ospiti ed alla sosta degli stessi...

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