REGOLAMENTO REGIONALE 24 ottobre 2008, n. 16 - Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere.

(Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 130 del 7 novembre 2008 al Bollettino ufficiale n. 41 della Regione Lazio) LA GIUNTA REGIONALE Ha adottato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento autorizzato, ai sensi degli artt. 23, comma 6, 25, comma 1, 27, comma 2, lettera a) e 56 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14), individua le strutture ricettive extralberghiere e le loro caratteristiche, stabilisce i diversi livelli di classificazione ed i relativi segni distintivi, i corrispondenti requisiti minimi funzionali e strutturali, nonche', i casi di chiusura temporanea dell'esercizio autorizzata dal comune.

  1. Il presente regolamento stabilisce, altresi', gli indirizzi per assicurare livelli minimi di uniformita' sul territorio regionale nella disciplina dei procedimenti finalizzati alla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere e al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle relative attivita', anche ai fini della semplificazione amministrativa.

    Art. 2.

    Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

    1. 'affittacamere', le strutture ricettive composte da non piu' di sei camere, ubicate in non piu' di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile, collegati funzionalmente tra loro, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari.

      L'utilizzo degli appartamenti a tale scopo non comporta il cambio di destinazione d'uso ai fini urbanistici;

    2. 'ostelli per la gioventu'', le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento, per periodi limitati, di giovani e di eventuali accompagnatori di gruppi di giovani. Tali strutture possono ospitare ragazzi al di sotto dei quattordici anni per periodi di vacanza estiva o invernale solo se provvisti di accompagnatore. In ogni caso il soggiorno e il pernottamento non puo' essere superiore a sessanta giorni;

    3. 'case e appartamenti per vacanze', gli immobili arredati per l'affitto ai turisti, esclusa la somministrazione di alimenti e bevande, nonche', di offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o piu' stagioni, con contratti aventi validita' non inferiore a tre giorni e non superiore ai tre mesi consecutivi. Le gestioni di case ed appartamenti per vacanze si distinguono nelle seguenti tipologie:

      1) in forma non imprenditoriale, per la gestione occasionale di una o due case o appartamenti per vacanze;

      2) in forma imprenditoriale, per la gestione non occasionale ed organizzata di tre o piu' case o appartamenti per vacanze.

    4. 'case per ferie', le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno a fini turistici di persone singole o di gruppi, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gestite al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalita' sociali, culturali, assistenziali, religiose, o sportive, nonche', da altri enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari;

    5. 'alloggio e prima colazione' o 'bed and breakfast', il servizio offerto da parte di coloro che nell'abitazione hanno residenza e domicilio e mettono a disposizione degli alloggiati delle camere con relativi posti letto. Tale servizio, svolto con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, con un periodo di inattivita' pari almeno a sessanta giorni l'anno anche non consecutivi, ridotti a trenta giorni l'anno in comuni sprovvisti di altre strutture ricettive, in un massimo di tre camere con non piu' di sei posti letto, comprende la prima colazione ed e' assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare. In ogni caso il soggiorno e il pernottamento non puo' essere superiore a novanta giorni;

    6. 'alberghi diffusi', le strutture ricettive che, in un centro storico con meno di tremila abitanti o in una area urbana omogenea individuata dal comune, forniscono agli utenti alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in unita' alloggiative dislocate in piu' stabili collocati entro una distanza massima di trecento metri, con servizi unitari e centralizzati di reception, ristorazione ed eventuali altri servizi complementari, con almeno due spazi di uso comune. Il servizio di ristorazione e' esercitabile anche attraverso convenzione con esercizi preesistenti.

      Tali strutture sono composte da non meno di sette appartamenti con un minimo di quindici posti letto. L'utilizzo d'unita' immobiliari a tale scopo non comporta specifica destinazione d'uso ai fini urbanistici. L'adeguamento delle strutture, con particolare riferimento alla sicurezza e all'accessibilita', avviene nel rispetto della normativa vigente per le strutture residenziali per l'intero stabile;

    7. 'rifugi montani', le strutture ricettive idonee ad offrire ospitalita' e ristoro ad alpinisti in zone isolate di montagna ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni ed escursioni, raggiungibili esclusivamente attraverso mulattiere, sentieri, strade forestali, strade percorribili da mezzi di trasporto ordinari, anche in prossimita' di centri abitati.

      Art. 3.

      Specificazioni aggiuntive delle strutture 1. Le strutture previste dall'art. 2, possono assumere, in relazione alle caratteristiche oggettive possedute o ai servizi complementari offerti, le seguenti specificazioni aggiuntive:

    8. residenza d'epoca, per le strutture ricettive soggette ai vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137) e successive modifiche, ubicate in immobili di particolare interesse paesaggistico e di pregio storico-architettonico, dotati di mobili ed arredi d'epoca o di particolare livello artistico, idonee ad una accoglienza altamente qualificata;

    9. centri di soggiorno studi, per le strutture ricettive gestite da soggetti pubblici o privati, o dedicate ad ospitalita' finalizzata alla educazione, alla formazione, allo sviluppo sociale e pedagogico.

      Tali strutture devono dotarsi di adeguata attrezzatura per l'attivita' didattica e convegnistica specializzata, con camere per il soggiorno degli ospiti dotate dei requisiti minimi previsti per le strutture alberghiere classificate a due stelle;

    10. case vacanze per ragazzi o kinderheim, per le case per ferie riservate a minori di diciotto anni, utilizzate per periodi di vacanza estiva o invernale. In tali strutture e' garantita, quale servizio obbligatorio, la presenza di personale specializzato nel settore pedagogico, l'assistenza medica con presenza sul posto o con specifica convenzione con medico e/o struttura sanitaria per il primo soccorso;

    11. residenze di campagna o country houses, per le strutture ricettive che offrono alloggio con o senza ristorazione in immobili, ubicati all'esterno del territorio urbanizzato, con caratteristiche proprie dell'edilizia tradizionale della zona. L'offerta turistica di dette strutture puo' comprendere l'ospitalita', la ristorazione, l'esercizio di attivita' ricreative, finalizzate alla corretta fruizione dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale;

    12. esercizi ricettivi di qualita' ecologica, per le strutture ricettive che rispondono ai criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualita' ecologica al servizio della ricettivita' turistica di cui alla decisione della Commissione europea del 14 aprile 2003 (2003/287/CE).

      Art. 4.

      Requisiti minimi funzionali e strutturali 1. Gli affittacamere posseggono tutti i seguenti requisiti minimi funzionali e strutturali:

    13. locali in possesso dei requisiti previsti per la civile abitazione dalla normativa vigente in materia edilizia ed igienico-sanitaria, con una superficie minima delle camere di almeno 8 e 14 metri quadrati per le camere autorizzate, rispettivamente, per uno o due posti letto, incrementata di almeno 6 metri quadrati per ogni ulteriore posto letto;

    14. ulteriore incremento del rapporto superficie-camera per un posto letto a castello di almeno i metro quadrato o almeno 3 metri cubi;

    15. superficie minima dei bagni ad uso esclusivo di una...

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